SENTENZA Nº 201801116 di TAR Puglia - Bari, 06-02-2018

Presiding JudgeADAMO GIUSEPPINA
Date06 Febbraio 2018
Published date30 Luglio 2018
Judgement Number201801116
CourtTribunale Amministrativo Regionale della Puglia - Bari (Italia)
Pubblicato il 30/07/2018

N. 01116/2018 REG.PROV.COLL.

N. 00658/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 658 del 2013, proposto da:
Consiglio Nazionale Forense, Ordine degli Avvocati Foggia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, Francesco Casieri, Nadia Di Sabato, Gianfranco Di Noia, Tommaso Dilorenzo, Luca Saveriano, Antonio Giuliano Mario Jannarelli, Teresa Russo, Chiara Malerba, quali avvocati appartenenti all’Ordine degli avvocati di Foggia ed esercenti presso le Sezioni distaccate di Manfredonia, Cerignola, San Severo e Trinitapoli, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Mario Bertolissi, Giuseppe Colavitti, Stefano Pio Foglia, Giuseppe Abbamonte, domiciliati ai sensi di legge, presso la segreteria del T.A.R. Puglia, in Bari, piazza Massari, n. 6;

contro

Tribunale di Foggia;
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, n. 97;

nei confronti

Giulio Adolfo Treggiari, Pasquale Mitoli;

per l'annullamento

- dei provvedimenti del Presidente del Tribunale di Foggia, decreti numeri 61 e 64, rispettivamente del 16 e 19 marzo 2013 e di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno 6 febbraio 2018 la dott.ssa Flavia Risso e udito il difensore avv. dello Stato Ines Sisto;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. - Con il gravame indicato in epigrafe parte ricorrente ha impugnato i decreti numeri 61 e 64 del 16 e 19 marzo 2013, del Presidente del Tribunale di Foggia, aventi rispettivamente ad oggetto “Calendario delle udienze penali per il periodo successivo al 13.9.2013 relativo ai processi pendenti o da fissarsi presso le sezioni distaccate” e “Calendario delle udienze civili per il periodo successivo al 13.9.2013 relativo ai procedimenti pendenti o da fissarsi presso le sezioni distaccate” e ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale.

Avverso gli atti impugnati parte ricorrente ha dedotto diversi profili di illegittimità derivata dall’incostituzionalità di alcune norme meglio sotto indicate.

Si è costituito in giudizio il Ministero della Giustizia.

Alla camera di consiglio del 13 giugno 2013, su richiesta concorde delle parti, per attendere la decisione della Corte costituzionale, è stato disposto il rinvio della trattazione dell'istanza cautelare alla camera di consiglio del 25 luglio 2013.

Alla camera di consiglio del 25 luglio 2013 è stata accolta la richiesta del difensore del ricorrente di disporre il rinvio della trattazione del ricorso a data da destinare.

All’udienza pubblica del 6 febbraio 2018 il Collegio ha posto la questione dell'improcedibilità del giudizio per carenza di interesse e, sentiti i difensori, la causa è stata trattenuta in decisione.

2. – In via preliminare, per ragioni di economia processuale, il Collegio ritiene di potersi esimere dal valutare la questione di difetto di legittimazione attiva del Consiglio Nazionale Forense, del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Foggia e dei singoli ricorrenti, sollevata dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, attesa l’infondatezza del ricorso.

I decreti impugnati, contenenti disposizioni organizzative transitorie, sono stati adottati dal Presidente del Tribunale di Foggia al fine di consentire un impatto graduale della riforma di cui al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 (entrato in vigore il 13 settembre 2012), il quale aveva tra l’altro disposto, con efficacia dal 13 settembre 2013, la soppressione e l’accorpamento alla sede principale del Tribunale di Foggia delle sezioni distaccate di Cerignola, Manfredonia, San Severo e Trinitapoli, con conseguente assegnazione alla medesima sede principale dei magistrati professionali ed onorari, nonché del personale amministrativo in servizio presso le sezioni distaccate.

In particolare, il Presidente aveva ritenuto che, per i processi non definibili anteriormente al 13 settembre 2013, dovesse essere realizzato un calendario di udienze da tenersi nella sede principale, alle quali i processi avrebbero dovuto essere rinviati in prosecuzione ovvero fissati per la prima udienza.

La natura di “misura transitoria” dei decreti de quibus sarebbe già sufficiente per dichiarare l’azione non più sostenuta da alcun interesse.

3. - In ogni caso, il ricorso deve essere respinto perché infondato.

Invero, quasi tutte le questioni d’incostituzionalità poste dai ricorrenti sono già state affrontate – ritenendole infondate - dalla sentenza della Corte costituzionale n. 237 del 24 luglio 2013 o da questo o da altri Tribunali amministrativi con precedenti sentenze che si richiameranno in seguito.

Gli istanti, infatti, deducono vizi derivati dall’eccepita illegittimità costituzionale degli atti normativi...

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