n. 232 SENTENZA 20 settembre - 3 novembre 2016 -

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. da 1 a 10 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 (Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148) e dell'art. 1, comma 5, della legge 14 settembre 2011, n. 148 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari), promosso dal Tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo nel procedimento vertente tra l'Ordine degli avvocati di Avezzano ed altri e il Ministero della giustizia ed altri, con ordinanza del 7 febbraio 2015, iscritta al n. 148 del registro ordinanze 2015 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 33, prima serie speciale, dell'anno 2015. Visto l'atto di costituzione dell'Ordine degli avvocati di Avezzano ed altri nonche' l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 20 settembre 2016 il Giudice relatore Giancarlo Coraggio;

uditi l'avvocato Massimo Luciani per l'Ordine degli avvocati di Avezzano ed altri e l'avvocato dello Stato Federico Basilica per il Presidente del Consiglio dei ministri. Ritenuto in fatto 1.- Nel corso di un giudizio promosso dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Avezzano e da diversi dipendenti del Ministero della giustizia, in servizio presso gli uffici giudiziari di Avezzano, nei confronti del Ministero della giustizia ed altri, avente ad oggetto l'impugnazione di alcuni atti amministrativi recanti disposizioni regolanti l'organizzazione del personale amministrativo in servizio presso gli uffici giudiziari compresi nel distretto di Corte d'appello de L'Aquila, il Tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo, con ordinanza del 7 febbraio 2015, iscritta al n. 148 del registro ordinanze 2015, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale degli artt. da 1 a 10 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 (Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148), per la violazione dell'art. 76 della Costituzione - in riferimento all'art. 1, commi 2 e 5-bis, della legge 14 settembre 2011, n. 148 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari), e alla mancata considerazione dei pareri delle Commissioni giustizia della Camera e del Senato - e dell'art. 1, comma 5, della legge n. 148 del 2011, per la violazione degli artt. 3 e 97 Cost. Entrambe le questioni sono state prospettate in relazione alla prevista soppressione del Tribunale ordinario e della Procura della Repubblica di Avezzano, prima del termine normativamente previsto per l'esercizio della delega e senza prevedere, per i soli uffici giudiziari abruzzesi, un adeguato termine per adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi delegati. 2.- Il rimettente premette che la disposta soppressione degli uffici giudiziari di Avezzano e' allo stato inefficace in ragione della previsione contenuta dell'art. 3-bis del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 27 febbraio 2014, n. 15, che ha stabilito: «A causa delle perduranti condizioni di inagibilita' delle sedi dei tribunali dell'Aquila e di Chieti, gravemente danneggiati dal terremoto del 6 aprile 2009 e per i quali sono in corso, alla data di entrata in vigore del presente decreto, le procedure di ricostruzione, i termini di cui all'articolo 11, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, sono prorogati di ulteriori tre anni». Il citato art. 11, comma 3, a sua volta, gia' aveva sancito: «Le modifiche delle circoscrizioni giudiziarie de L'Aquila e Chieti, nonche' delle relative sedi distaccate, previste dagli articoli 1 e 2, acquistano efficacia decorsi tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Nei confronti dei magistrati titolari di funzioni dirigenziali presso gli uffici giudiziari de L'Aquila e Chieti le disposizioni di cui all'articolo 6 si applicano decorsi due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto». 3.- Rileva, quindi, che la questione di legittimita' costituzionale prospettata per la violazione dell'art. 76 Cost., in riferimento all'art. 1, commi 2 e 5-bis, della legge n. 148 del 2011, non avrebbe gia' costituito oggetto di esame da parte della Corte costituzionale con la sentenza n. 273 del 2013, poiche', nel caso di specie viene in rilievo, in via principale...

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