DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2013, n. 150 - Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. (13G00197)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di provvedere alla proroga di termini previsti da disposizioni legislative al fine di garantire l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 27 dicembre 2013;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;

E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 1 Proroga di termini in materia di assunzioni, organizzazione e funzionamento delle Pubbliche Amministrazioni 1. All'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, il termine "2013" e' sostituito dal seguente "2014". 2. All'articolo 1, comma 6-septies, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, le parole: " 31 dicembre 2012" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2014". 3. Nelle more della definizione delle procedure di mobilita', le assegnazioni temporanee del personale non dirigenziale presso il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, fatta eccezione per il personale appartenente al comparto scuola, possono essere prorogate di un anno, in deroga al limite temporale di cui all'articolo 30, comma 2-sexies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ai fini della predisposizione di un piano di revisione dell'utilizzo del personale comandato. 4. All'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole " 31 dicembre 2012" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2014";

  1. il comma 2 e' sostituito dal seguente: " 2. Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi negli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 di cui all'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e all'articolo 66, commi 9-bis, 13, 13-bis e 14, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre 2014 e le relative autorizzazioni ad assumere, ove previste, possono essere concesse entro il 31 dicembre 2014." 5. Le...

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