Sentenza nº 341 da Constitutional Court (Italy)
Relatore | Paolo Maria Napolitano |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
SENTENZA N. 341
ANNO 2007
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Franco††††††††††††††††††† BILE††††††††††††††††††††† Presidente
- Giovanni Maria†††††† FLICK††††††††††††††††††† Giudice
- Francesco ††††††††††††† AMIRANTE†††††††††††††† "
- Ugo††††††††††††††††††††††† DE SIERVO††††††††††††††† "
- Alfi †††††††††††††††††††††† FINOCCHIARO††††††††† "
- Alfonso††††††††††††††††† QUARANTA†††††††††††††† "
- Franco††††††††††††††††††† GALLO†††††††††††††††††††††† "
- Luigi †††††††††††††††††††† MAZZELLA††††††††††††††† "
- Gaetano††††††††††††††††† SILVESTRI†††††††††††††††† "
- Sabino††††††††††††††††††† CASSESE††††††††††††††††††† "
- Maria Rita †††††††††††† SAULLE†††††††††††††††††††† "
- Giuseppe††††††††††††††† TESAURO†††††††††††††††††† "
- Paolo Maria††††††††††† NAPOLITANO††††††††††† "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimit‡ costituzionale dellíart. 25, comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342 (Modifiche al decreto legislativo 1∞ settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), aggiuntivo del comma 2 allíart. 120 del decreto legislativo 1∞ settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), promosso con ordinanza del 9 agosto 2005 dal Tribunale ordinario di Catania nel procedimento civile vertente tra Garufi Carmelo e la Unicredit Banca S.p.A., iscritta al n. 112 del registro ordinanze 2006 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17, prima serie speciale, dellíanno 2006.
Visto líatto di costituzione della Unicredit Banca S.p.A. nonchÈ líatto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nellíudienza pubblica del 22 maggio 2007 il Giudice relatore Paolo Maria Napolitano;
uditi gli avvocati Antonio Baldassarre e Michele Sesta per la Unicredit Banca S.p.A e líavvocato dello Stato Giorgio DíAmato per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
-
ñ Il Tribunale ordinario di Catania ha sollevato, con riferimento agli artt. 1, 3, 70, 76 e 77 della Costituzione, questione di legittimit‡ costituzionale dellíart. 25, comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342 (Modifiche al decreto legislativo 1∞ settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), con il quale sono state apportate modifiche allíart. 120 del decreto legislativo 1∞ settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia).
La norma denunciata, in particolare, dopo il comma 1 dellíart. 120 del d. lgs. n. 385 del 1993, inserisce un comma 2 dal seguente tenore: ´Il CICR stabilisce modalit‡ e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nellíesercizio della attivit‡ bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicit‡ nel conteggio degli interessi sia debitori che creditoriª.
Il rimettente premette di essere chiamato a giudicare in una causa civile nella quale la Unicredit Banca S.p.A. ñ convenuta in giudizio da un correntista in uníazione di risarcimento del danno ñ ha spiegato domanda riconvenzionale, chiedendo la condanna dellíattore al pagamento di una somma di danaro pari allo scoperto del conto corrente di corrispondenza a lui intestato al 14 novembre 2003, oltre ai successivi maturandi interessi.
Il rimettente aggiunge che, invitate le parti a dedurre in ordine alla operativit‡ sul rapporto controverso della circolare del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) 9 febbraio 2000 in relazione a quanto previsto dallíart. 1283 del codice civile, líistituto bancario ha precisato che il rapporto in questione era disciplinato dalle condizioni contrattuali sottoscritte il 29 novembre 2000.
Quanto alla rilevanza della questione, il rimettente osserva che, essendo il rapporto bancario dedotto in giudizio sorto il 29 novembre 2000, esso rientra nella ´area di applicabilit‡ della norma in questioneª. Prosegue il giudice a quo rilevando che ñ in adesione al consolidato orientamento giurisprudenziale in base al quale, negata la natura normativa degli usi bancari che consentivano la capitalizzazione anatocistica degli interessi dovuti dal cliente, Ë stata affermata la nullit‡ delle clausole che prevedevano tale metodo di calcolo degli interessi ñ in assenza della previsione contenuta nella norma della cui legittimit‡ costituzionale dubita, ´occorrerebbe, nellíaccertare il saldo del conto corrente [Ö], eliminare gli effetti [Ö] della [Ö] capitalizzazione degli interessiª, essendo, al contrario, da escludere detta operazione† ove si ritenga la validit‡ della clausola che, in condizioni di reciprocit‡, permette tale capitalizzazione.†
Quanto alla non manifesta infondatezza, il rimettente esprime dubbi in ordine al rispetto da parte della norma censurata del dettato dellíart. 76 della Costituzione.
Rammentato che líart. 25, comma 2, del d.lgs. n. 342 del 1999 Ë stato emanato in attuazione della delega contenuta nellíart. 1, comma 5, della legge 24 aprile 1998, n. 128 (Disposizioni per líadempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dellíItalia alle Comunit‡ europee ñ Legge comunitaria 1995-1997), la quale consentiva al Governo di emanare disposizioni integrative e correttive del d.lgs. n. 385 del 1993, nel rispetto dei principi direttivi gi‡ contenuti nella precedente legge delega 19 febbraio 1992, n. 142 (Disposizioni per líadempimento degli obblighi derivanti dallíappartenenza dellíItalia alle Comunit‡ europee ñ Legge comunitaria per il 1991), lo stesso rimettente richiama la motivazione della sentenza della Corte costituzionale n. 425 del 2000, con la quale Ë stata dichiarata la illegittimit‡ costituzionale ñ proprio per eccesso di delega ñ del comma 3 del medesimo art. 25 del d.lgs. n. 342 del 1999, ritenendo che, sulla base degli stessi rilievi in tale occasione formulati, sia fondato il dubbio di costituzionalit‡ anche del comma 2 del ricordato art. 25.
Il giudice a quo, onde dimostrare la violazione dellíart. 76 della Costituzione, rileva che i criteri indicati dalla norma di delega (cioË líart. 25 della legge n. 142 del 1992, in particolare al comma 1, lettere a, b, c e d), esulano dalle tematiche relative alle modalit‡ di produzione degli interessi in ambito bancario, e che il criterio di chiusura, dettato alla lettera e), a sua volta concerne il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative allíaccesso e allíesercizio dellíattivit‡ creditizia, al fine di salvaguardare la libert‡ di stabilimento e la libera prestazione di servizi in tale settore, in nulla interferendo con il tema dellíanatocismo, non trattato, peraltro, neppure dal testo unico delle leggi bancarie.
Il Tribunale di Catania ravvisa anche altri profili di illegittimit‡ costituzionale della norma denunciata attinenti alla violazione dellíart. 3 della Costituzione.
Infatti il censurato art. 25 avrebbe introdotto uníingiustificata disparit‡ di trattamento fra quanti, intrattenendo rapporti con istituti di credito, non possono giovarsi della nullit‡ delle clausole anatocistiche ai sensi dellíart. 1283 cod. civ., e quanti, invece, stipulando contratti con soggetti diversi, sono tutelati da tale ultima disposizione.
Altra ingiustificata disparit‡ di trattamento deriverebbe dalla diversit‡ di disciplina applicabile ai contratti bancari in funzione del fatto che gli stessi siano sorti prima o dopo la delibera del CICR 9 febbraio 2000; per i primi, disciplinati dallíart. 1283 cod. civ., le clausole anatocistiche sarebbero viziate da nullit‡, mentre per i secondi le stesse sarebbero valide.
Il rimettente, infine, censura líart. 25, comma 2, del d.lgs. n. 342 del 1999 anche per contrasto con gli artt. 1, 70, 76 e 77 della Costituzione. Al riguardo, ritiene che la legge debba orientare con criteri sufficientemente precisi e dettagliati líesercizio del potere regolamentare. La norma censurata, invece, nel fissare i limiti della potest‡ regolamentare del CICR, detta solo il criterio secondo il quale, nelle ´operazioni di (recte: in) conto correnteª deve essere assicurata la medesima periodicit‡ di computo degli interessi, sia per il cliente che per la banca.
Ritiene il rimettente trattarsi di un criterio che, concernendo solo un aspetto della materia, lascia il CICR libero di stabilire qualunque periodicit‡ nella capitalizzazione degli interessi nonchÈ di diversificare la disciplina in relazione alle distinte operazioni bancarie.
Conclude il rimettente evidenziando che, attraverso la nuova disciplina, potrebbero essere eluse le finalit‡ ispiratrici dellíart. 1283 cod. civ., da lui ravvisate nel contrasto allíusura e nellíintento di rendere edotto líobbligato della reale portata del vincolo debitorio e delle conseguenze del suo inadempimento.
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ñ Si Ë costituita in giudizio la Unicredit Banca S.p.a., chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o, comunque, infondata, riservandosi di meglio argomentare.
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ñ Eí, altresÏ, intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato, il quale ha concluso per la inammissibilit‡ o, comunque, per la infondatezza della questione.†††††
LíAvvocatura avanza un preliminare profilo di inammissibilit‡ della questione derivante dalla sua irrilevanza nel giudizio a quo: in esso, infatti, il correntista, convenuto in riconvenzionale, non deduce líinvalidit‡ del contratto di conto corrente nÈ contesta il quantum del saldo debitorio. PoichÈ non sarebbe in discussione il criterio di computo degli interessi, la legittimit‡ della norma che consente, a determinate condizioni, líanatocismo esula dal thema decidendum sottoposto al rimettente.
Nel merito la questione sarebbe, comunque, infondata.
Ad avviso della Avvocatura erariale, non Ë pertinente il richiamo al precedente costituito dalla sentenza n. 425 del...
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