Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Banca e Istituti di credito - Anatocismo bancario - Attribuzione al CICR del potere di stabilire modalita' e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attivita' bancaria - Denunciato eccesso di delega e lamentata...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Franco BILE; Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO,

Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco

GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria

Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO; ha pronunciato la seguente

Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 25, comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342 (Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), siccome trasfuso nell'art. 120, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), promosso con ordinanza del 25 ottobre 2007 dal Tribunale ordinario di Vicenza nel procedimento civile vertente tra la Unicredit Banca d'Impresa S.p.a. e il Fallimento Crestani Costruzioni S.r.l., iscritta al n. 51 del registro ordinanze 2008 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, 1ª serie speciale, dell'anno 2008.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio dell'11 giugno 2008 il giudice relatore Paolo Maria Napolitano.

Ritenuto che, con ordinanza depositata il 25 ottobre 2007, il Tribunale ordinario di Vicenza ha sollevato questione di legittimita' costituzionale, con espresso riferimento agli artt. 3, commi primo e secondo, e 76 della Costituzione, dell'art. 25, comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342 (Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), siccome trasfuso nell'art. 120, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia);

che il rimettente precisa di dubitare della legittimita' costituzionale della disposizione che consente alle banche, in violazione di quanto previsto dall'art. 1283 del codice civile, di applicare la capitalizzazione anatocistica degli interessi con cadenza trimestrale (o comunque infrannuale) nei rapporti in conto corrente, anche in caso di pattuizione anteriore alla scadenza degli interessi;

che, riguardo alla rilevanza della questione di legittimita' costituzionale nel giudizio a quo, il rimettente chiarisce di essere chiamato a giudicare in ordine alla opposizione alla stato passivo proposta, nei confronti del Fallimento Crestani Costruzioni S.r.l., dalla Unicredit Banca d'Impresa S.p.a. la quale, insinuatasi nel passivo fallimentare, si era vista ammettere il saldo del conto corrente intestato alla societa' fallita, depurato pero' della somma riferibile alla capitalizzazione trimestrale degli interessi successiva alla delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio del 9 febbraio 2000;

che - affermando l'istituto di credito la legittimita' di tale capitalizzazione, in quanto, conformemente alla delibera del CICR emanata ai sensi della disposizione impugnata, essa opererebbe sia nei confronti dell'istituto di credito che del cliente - il Tribunale vicentino ha sollevato questione di costituzionalita' dell'art. 25, comma 2, del d.lgs. n. 342 del 1999;

che il rimettente, riportato il contenuto della disposizione censurata e dell'art. 1, commi 1 e 2, della delibera del CICR del 9 febbraio 2000, osserva che, ferma restando la illegittimita' delle clausole anatocistiche stipulate anteriormente alla entrata in vigore della ricordata delibera CICR, a tenore delle disposizioni sopra richiamate, risulterebbe la liceita' dell'anatocismo la'...

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