DECRETO LEGISLATIVO 4 agosto 1999, n. 342 - Modifiche al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia

Coming into Force19 Ottobre 1999
Enactment Date04 Agosto 1999
Published date04 Ottobre 1999
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1999/10/04/099G0416/CONSOLIDATED/20001025
Official Gazette PublicationGU n.233 del 04-10-1999
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 25 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, concernente l'attuazione della direttiva n. 89/646/CEE del Consiglio del 15 dicembre 1989;

Visto il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;

Visto l'articolo 1, comma 5, della legge 24 aprile 1998, n. 128, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria 1995-1997);

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 maggio 1999;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 23 luglio 1999;

Sulla proposta dei Ministri per le politiche comunitarie e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri degli affari esteri e di grazia e giustizia; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. Comitato interministeriale per il credito e il risparmio: composizione

  1. Nel comma 1 dell'articolo 2 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, approvato con decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, di seguito denominato: "t.u.", le parole: "dal Ministro del bilancio e della programmazione economica," sono soppresse.

Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dellart. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Art 2.

Raccolta del risparmio da parte di societa' cooperative

  1. Dopo la lettera c) del comma 4 dell'articolo 11 t.u. e' inserita la seguente:

    "cbis) alle societa' cooperative per la raccolta effettuata mediante l'emissione di obbligazioni,".

  2. Dopo la lettera f) del comma 4 dell'articolo 11 t.u. e' aggiunta la seguente:

    " g) alle societa' per la cartolarizzazione dei crediti previste dalla legge 30 aprile 1999, n. 130, per la raccolta effettuata ai sensi della medesima legge.".

  3. Nel primo periodo del comma 4 bis dell'articolo 11 t.u. dopo le parole: "nelle lettere" sono inserite le parole: "cbis),".

  4. Nel comma 5 dell'articolo 11 t.u. dopo le parole: "lettere c)," sono inserite le parole: "cbis),".

Art 3.

Autorizzazione dell'attivita' bancaria 1. Dopo il comma 2 dell'articolo 14 t.u. e' inserito il seguente:

"2-bis. La Banca d'Italia disciplina la procedura di autorizzazione e le ipotesi di decadenza dalla stessa quando la banca autorizzata non abbia iniziato l'esercizio dell'attivita'.".

Art 4.

Ammissione a socio di banca popolare

  1. Nel comma 5 dell'articolo 30 t.u. le parole "di accoglimento o" sono soppresse.

Art 5.

Ammissione a socio di banca di credito cooperativo

  1. Il comma 5 dell'articolo 34 t.u. e' abrogato.

  2. Il comma 6 dell'articolo 34 t.u. e' sostituito dal seguente:

" 6. Si applica l'articolo 30, comma 5.".

Art 6.

Credito fondiario: estinzione anticipata

  1. Il comma 1 dell'articolo 40 t.u. e' sostituito dal seguente:

    " 1. I debitori hanno facolta' di estinguere anticipatamente, in tutto o in parte, il proprio debito, corrispondendo alla banca esclusivamente un compenso onnicomprensivo per l'estinzione contrattualmente stabilito. I contratti indicano le modalita' di calcolo del compenso, secondo i criteri stabiliti dal CICR al solo fine di garantire la trasparenza delle condizioni.".

  2. La disposizione del secondo periodo del comma 1 dell'articolo 40 t.u., come modificato dal presente decreto, non si applica ai contratti stipulati prima della data di entrata in vigore del medesimo.

Art 7.

Garanzie relative al credito agrario e peschereccio

  1. L'articolo 44 t.u. e' sostituito dal seguente:

    "Art. 44 (Garanzie). - 1. I finanziamenti di credito agrario e di credito peschereccio, anche a breve termine, possono essere assistiti dal privilegio previsto dall'articolo 46.

  2. I finanziamenti a breve e medio termine di credito agrario e di credito peschereccio sono assistiti da privilegio legale sui seguenti beni mobili dell'impresa finanziata:

    1. frutti pendenti, prodotti finiti e in corso di lavorazione;

    2. bestiame, merci, scorte, materie prime, macchine, attrezzi e altri beni, comunque acquistati con il finanziamento concesso;

    3. crediti, anche futuri, derivanti dalla vendita dei beni indicati nelle lettere a) e b).

  3. Il privilegio legale si colloca nel grado immediatamente successivo ai crediti per le imposte sui redditi immobiliari di cui al numero 2) dell'articolo 2778 del codice civile.

  4. In caso di inadempimento, il giudice del luogo in cui si trovano i beni sottoposti ai privilegi di cui ai commi 1 e 2 puo', su istanza della banca creditrice, assunte sommarie informazioni, disporne l'apprensione e la vendita. Quest'ultima e' effettuata ai sensi dell'articolo 1515 del codice civile.

  5. Ove i finanziamenti di credito agrario e di credito peschereccio siano garantiti da ipoteca su immobili, si applica la disciplina prevista dalla sezione I del presente capo per le operazioni di credito fondiario".

Art 8.

Finanziamenti alle imprese:costituzione di privilegi

  1. Il comma 1 dell'articolo 46 t.u. e' sostituito dal seguente:

    " 1. La concessione di finanziamenti a medio e lungo termine da parte di banche alle imprese puo' essere garantita da privilegio speciale su beni mobili, comunque destinati all'esercizio dell'impresa, non iscritti nei pubblici registri. Il privilegio puo' avere a oggetto:

    1. impianti e opere esistenti e futuri, concessioni e beni strumentali;

    2. materie prime, prodotti in corso di lavorazione, scorte, prodotti finiti, frutti, bestiame e merci;

    3. beni comunque acquistati con il finanziamento concesso;

    4. crediti, anche futuri, derivanti dalla vendita dei beni indicati nelle lettere procedenti.".

  2. Il comma 3 dell'articolo 46 t.u. e' sostituito dal seguente:

    " 3. L'opponibilita' a terzi del privilegio sui beni e' subordinata alla trascrizione, nel registro indicato nell'articolo 1524, secondo comma, del codice civile, dell'atto dal quale il privilegio risulta. La trascrizione deve effettuarsi presso i competenti uffici del luogo ove ha sede l'impresa finanziata e presso quelli del luogo ove ha sede o risiede il soggetto che ha concesso il privilegio.". 3. Dopo il comma 5 dell'articolo 46 t.u. e' aggiunto il seguente:

    " 6. Gli onorari notarili sono ridotti alla meta'.".

Art 9.

Finanziamenti agevolati e gestione di fondi pubblici

  1. L'articolo 47 t.u. e' sostituito dal seguente:

    "Art. 47 (Finanziamenti agevolati e gestione di fondi pubblici). - 1. Tutte le banche possono erogare finanziamenti o prestare servizi previsti dalle vigenti leggi di agevolazione, purche' essi siano regolati da contratto con l'amministrazione pubblica competente e rientrino tra le attivita' che le banche possono svolgere in via ordinaria. Ai finanziamenti si applicano integralmente le disposizioni delle leggi di agevolazione, ivi comprese quelle relative alle misure fiscali e tariffarie e ai privilegi di procedura.

  2. L'assegnazione e la gestione di fondi pubblici di agevolazione creditizia previsti dalle leggi vigenti e la prestazione di servizi a essi inerenti, sono disciplinate da contratti stipulati tra l'amministrazione pubblica competente e le banche da questa prescelte. I contratti indicano criteri e modalita' idonei a superare il conflitto di interessi tra la gestione dei fondi e l'attivita' svolta per proprio conto dalle banche; a tal fine possono essere istituiti organi distinti preposti all'assunzione delle deliberazioni in materia agevolativa e separate contabilita'. I contratti determinano altresi' i compensi e i rimborsi spettanti alla banche.

  3. I contratti indicati nel comma 2 possono prevedere che la banca alla quale e' attribuita la gestione di un fondo pubblico di agevolazione e' tenuta a stipulare a sua volta contratti con altre banche per disciplinare la concessione, a valere sul fondo, di contributi relativi a finanziamenti da queste erogati. Questi ultimi contratti sono approvati dall'amministrazione pubblica competente.".

  4. La stipulazione dei contratti, prevista dall'articolo 47, comma 2, come modificato dal presente decreto legislativo, per la prestazione di servizi inerenti alla gestione di fondi pubblici di agevolazione creditizia e attualmente assegnati sulla base di provvedimenti normativi, deve avvenire entro il 1 luglio 2000.

Art 10.

Credito su pegno

  1. L'articolo 48 t.u. e' sostituito dal seguente:

    "Art. 48 (Credito su pegno). - 1. Le banche possono intraprendere l'esercizio del credito su pegno di cose mobili disciplinato dalla legge 10 maggio 1938, n. 745, e dal regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279, dotandosi delle necessarie strutture e dandone comunicazione...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT