Capo I
Monti di nuora istituzione.
Art
1.
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA
Veduto l'art. 35 della legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745:
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Veduto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Veduta la deliberazione in data 15 dicembre 1938-XVII del Comitato dei Ministri per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri anzidetto;
Abbiamo decretato e decretiamo: Art. 1.
I Corpi morali e le Associazioni di persone, che si propongono di istituire, ai sensi della legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, un Monte di credito su pegno di 2ª categoria, debbono presentare domanda, corredata dai documenti specificati negli articoli seguenti, all'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito. Questo organo e' indicato in appresso con la denominazione di « Ispettorato ».
Art
1.
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA
Veduto l'art. 35 della legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745:
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Veduto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Veduta la deliberazione in data 15 dicembre 1938-XVII del Comitato dei Ministri per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri anzidetto;
Abbiamo decretato e decretiamo: Art. 1 ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385
Art
2.
Corpi morali devono esibire insieme con la domanda:
1) la copia autentica delle deliberazioni relative alla costituzione del Monte, approvate dall'autorita' competente;
2) lo schema di statuto del Monte, deliberato ed approvato ai sensi del n. 1, contenente le indicazioni prescritte dalle presenti Norme;
3) il certificato dell'eseguito deposito, presso la Cassa di depositi e prestiti o presso l'Istituto di emissione del fondo di dotazione del Monte nella misura stabilita dall'atto costitutivo, la quale non deve essere inferiore a L. 200.000, giusta l'art. 2 della legge.
Art
3.
Le Associazioni di persone devono unire alla domanda:
1) l'atto costitutivo e lo schema di statuto, entrambi risultanti da atto pubblico e contenenti le indicazioni prescritte dalle presenti Norme;
2) il certificato dell'eseguito deposito, presso la Cassa di depositi e prestiti o presso l'Istituto di emissione, del fondo di dotazione del Monte, come al n. 3 del precedente articolo.
Art
4.
Gli atti e le deliberazioni per la costituzione di un Monte, oltre le prescrizioni indicate nell'art. 3 della legge, debbono indicare:
1) l'ammontare del fondo di dotazione ed i modi con i quali e' raccolto;
2) le modalita' del rimborso del fondo di dotazione, dopo la formazione della riserva di cui all'art. 2 della legge, ai Corpi morali o alle persone che lo hanno fornito, quando il rimborso e' stabilito.
Art
5.
L'Ispettorato ha facolta' di richiedere tutti i documenti e le notizie che reputa opportuni in ordine al Monte che si vuole istituire. Puo' inoltre proporre che siano apportate all'atto costitutivo e allo schema di statuto le modificazioni che ritiene necessarie per renderli conformi alla legge e alle presenti Norme o meglio rispondenti all'interesse pubblico.
Art
6.
Avvenuta la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno del decreto del Capo del Governo; che approva l'atto costitutivo e lo statuto del Monte, l'Ispettorato consente lo svincolo del fondo di dotazione del Monte stesso, depositato ai sensi degli articoli 2 o 3.
Il decreto di approvazione, l'atto costitutivo e lo statuto del Monte sono pubblicati nel « Bollettino » dell'Ispettorato.
La stessa pubblicazione deve farsi per le modificazioni dello statuto.
Capo III
Consiglio di amministrazione dei Monti.
Art
8.
Gli amministratori dei Monti durano in carica quattro anni e si rinnovano integralmente alla fine di ogni quadriennio.
I membri scaduti o dimissionari rimangono nell'ufficio fino a quando entrano in carica i loro successori.
I membri nominati in surrogazione di coloro che vengono a mancare per morte, dimissioni o altre cause restano in carica per il periodo di tempo durante il quale avrebbero dovuto ancora rimanervi i loro predecessori.
I membri scaduti sono rieleggibili.
Nei Monti fondati da Corpi morali o col loro concorso, qualora gli Enti fondatori perdano la personalita' giuridica o siano trasformati in Enti di natura diversa da quella originaria, i due membri del Consiglio, la cui nomina e' devoluta, ai sensi della lett. a) dell'art. 5 della legge, agli Enti anzidetti, sono nominati uno dall'Amministrazione provinciale e l'altro dal Consiglio provinciale delle corporazioni, nella cui circoscrizione si trova il Comune in cui il Monte ha la sede.
La nomina degli amministratori, ai sensi dell'art. 5, lettera a) della legge, qualora gli Enti fondatori, anche in seguito a fusione, siano due o piu', deve essere compiuta di comune accordo fra gli Enti medesimi. In caso di mancato accordo, la nomina e' fatta dal Prefetto della Provincia in cui il Monte ha la sede.