Sentenza nº 116 da Constitutional Court (Italy), 17 Marzo 2006

RelatoreUgo De Siervo
Data di Resoluzione17 Marzo 2006
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 116

ANNO 2006

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Annibale††††††††††††††††††† MARINI†††††††† Presidente

- Franco††††††††††††††††††††† BILE†††††††††††††† †† Giudice†††††

- Giovanni Maria††††††††† FLICK††††††††††††††††††††††† ì

- Francesco†††††††††††††††† AMIRANTE†††††††††††††† ì

- Ugo††††††††††††††††††††††††† DE SIERVO†††††††††††††† ì

- Romano††††††††††††††††††† VACCARELLA††††††††† ì

- Paolo††††††††††† ††††††††††† MADDALENA†††††††††† †ì

- Alfio††††††††††††† ††††††††††† FINOCCHIARO††††††† †ì

- Franco††††††††††††††††††††† GALLO††††††††††††††††††††† †ì

- Gaetano††††††††††††††††††† SILVESTRI††††††††††††††† ì

- Sabino †††††††††††††††††††† CASSESE†††††††††††††††††† ì

- Maria Rita ††† ††††††††††† SAULLE†††††††††††††††††††† ì

- Giuseppe†††††††††††††††††† TESAURO††††††††††††††††† ì

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimit‡ costituzionale degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, commi 3 e 4, 6, 7 e 8 del decreto-legge 22 novembre 2004, n. 279 (Disposizioni urgenti per assicurare la coesistenza tra le forme di agricoltura transgenica, convenzionale e biologica), convertito, con modificazioni, in legge 28 gennaio 2005, n. 5, promosso con ricorso della Regione Marche notificato il 22 marzo 2005, depositato in cancelleria il 30 marzo 2005 ed iscritto al n. 41 del registro ricorsi 2005.

††††††††††† Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri nonchÈ l'atto di intervento della AS.SE.ME Associazione Sementieri Mediterranei;

††††††††††† udito nell'udienza pubblica del 7 febbraio 2006 il Giudice relatore Ugo De Siervo;

††††††††††† uditi l'avvocato Stefano Grassi per la Regione Marche e l'avvocato dello Stato Maurizio Fiorilli per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

††† 1. ñ Con ricorso notificato il 22 marzo 2005 e depositato il 30 marzo 2005, la Regione Marche, in persona del Presidente pro tempore della Giunta regionale, ha promosso in via principale questioni di legittimit‡ costituzionale degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, commi 3 e 4, 6, 7 e 8 del decreto-legge 22 novembre 2004, n. 279 (Disposizioni urgenti per assicurare la coesistenza tra le forme di agricoltura transgenica, convenzionale e biologica), nel testo convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2005, n. 5, per violazione degli artt. 117, commi primo, secondo, lettera s), terzo, quarto, quinto e sesto, e 118 della Costituzione, anche in relazione agli artt. 9, 32, 33, 72, 76 e 77 della Costituzione.

††† 2. ñ La Regione ricorrente sostiene, in primo luogo, che il procedimento legislativo di conversione del decreto-legge n. 279 del 2004 sarebbe viziato, stante la ´assenza palese dei presupposti di straordinaria necessit‡ ed urgenzaª richiesti dall'art. 77 della Costituzione, ciÚ che ridonderebbe nella lesione dell'autonomia legislativa regionale, in quanto essa verrebbe ad essere compressa nella materia oggetto di decretazione d'urgenza.

††† Erroneamente il legislatore statale, infatti, avrebbe stimato di essere obbligato a conferire attuazione alla raccomandazione della Commissione 2003/556/CE del 23 luglio 2003 (recante orientamenti per lo sviluppo di strategie nazionali e migliori pratiche per garantire la coesistenza tra colture transgeniche, convenzionali e biologiche), trattandosi di atto privo di contenuto vincolante; al contrario, si sarebbe ricorsi alla decretazione d'urgenza, nonostante il carattere ´estremamente delicato e rischiosoª della materia, e nonostante ´le regole relative alla coesistenza delle colture [Ö] ´siano rinviate all'adozione di un provvedimento successivo, di livello regolamentareª da adottarsi ´per di pi˘ [Ö] in termini ampi e inammissibili (anche in violazione dell'art. 76 Cost.)ª.

††† Sarebbe stato invece necessario realizzare forme di ´consultazione e di dibattito ampio e condivisoª, in sÈ incompatibili con la natura del decreto-legge, anche in attuazione di quanto previsto dagli artt. 9 e 32 della Costituzione, nonchÈ dal decimo ìconsiderandoî della direttiva 2001/18/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio), e dal protocollo di Cartagena, reso esecutivo con la legge 15 gennaio 2004, n. 27 (Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Cartagena sulla prevenzione dei rischi biotecnologici relativo alla Convenzione sulla diversit‡ biologica, con Allegati, fatto a Montreal il 29 gennaio 2000).

††† Da ciÚ la dedotta lesione dell'art. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione, con riferimento agli artt. 72, 76, 77 e 117, primo comma, della Costituzione.

††† In secondo luogo, le norme impugnate violerebbero l'art. 117, commi secondo, terzo, quarto e quinto della Costituzione, con riferimento all'art. 117, primo comma, della Costituzione, poichÈ, fondandosi sull'´erroneo presupposto di fattoª, secondo cui gli organismi geneticamente modificati (OGM) non comporterebbero irreversibili danni all'ambiente, all'agricoltura e alla salute (in difetto di una preventiva ´valutazione dell'impatto ambientale, economico e agronomicoª), verrebbero ad impedire alla legge regionale la tutela ´della salute umana, animale e vegetaleª secondo ´i principi della prevenzione e della precauzioneª, tramite, in particolare, l'individuazione di ´criteri di esclusione delle colture transgeniche, in considerazione delle particolari condizioni del territorio regionaleª.

††† La Regione sarebbe perciÚ legittimata a denunciare anche la violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, in forza del ´diritto-dovere e, quindi, dell'interesse ad intervenire, nel caso di inadempimento statale, a tutela della popolazione di cui la stessa Ë espressioneª.

††† In terzo luogo, le norme impugnate verterebbero nella materia ´agricolturaª (come individuabile anche alla luce dell'art. 32 del Trattato CE e dell'art. 2135 del codice civile), oggetto di potest‡ legislativa residuale della Regione, sicchÈ lo Stato, legiferando, avrebbe violato l'art. 117, quarto comma, della Costituzione; sarebbe, infatti, ´evidente che solo le Regioni possono adottare le misure necessarie ad assicurare la coesistenza tra forme di agricoltura transgenica, convenzionale e biologica, stabilendo le aree ìOGM freeî, le quote di colture OGM, il numero ed il tipo di variet‡ vegetali che devono coesistere, le distanze tra le aree a coltivazione transgenica e quelle a coltivazione convenzionale, le pratiche regionali di gestione delle imprese agricoleª.

††† In quarto luogo, quand'anche lo Stato avesse proceduto ad attuare la normativa comunitaria, ciÚ dovrebbe ritenersi precluso al di fuori delle materie attribuite in via esclusiva dall'art. 117, secondo comma, della Costituzione, sicchÈ la legge impugnata violerebbe anche l'art. 117, quinto comma, della Costituzione.

††† In quinto luogo, gli artt. 2, 3, 4, 5, commi 3 e 4, e l'art. 8 del decreto-legge n. 279 del 2004, nel testo risultante a seguito della conversione in legge, avrebbero altresÏ carattere dettagliato, in violazione dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione, al pari dell'art. 7, che, nell'attribuire ad un comitato in cui sarebbe privilegiata la rappresentanza di membri statali il compito di proporre linee guida per la coesistenza, opererebbe una ´palese sottrazione alle Regioni (titolari della competenza legislativa esclusiva nella materia ìagricolturaî e di competenza legislativa concorrente nell'ìalimentazioneî), del controllo del settore, riservando agli organi regionali solo un ruolo esecutivo marginale nella regolazione degli OGMª.

††† Con specifico riguardo agli artt. 2, comma 2, 3, comma 2, 5, commi 3 e 4, 7, comma 4, e all'art. 8, la Regione ricorrente ribadisce il carattere dettagliato di tali previsioni, con conseguente violazione dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione, in relazione alla materia ´tutela della saluteª.

††† Inoltre, l'art. 1 non terrebbe conto del ´valore fondamentale della ricerca scientificaª quale strumento preliminare di valutazione dell'impatto ambientale, con ciÚ ledendo il valore costituzionalmente protetto dell'ambiente, alla cui tutela non puÚ ritenersi estranea la legislazione regionale.

††† Gli artt. 1, 2, comma 2, 3, comma 2, 5, commi 3 e 4, 7, comma 4, e l'art. 8 si porrebbero perciÚ in contrasto con l'art. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione ´anche in relazione all'art. 117, secondo comma, lettera s), e agli artt. 9, 32 e 33ª della Costituzione.

††† In sesto luogo, l'art. 3, comma 1 (che affida ad un decreto ministeriale ´non regolamentareª, adottato a seguito di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, la definizione delle ´norme quadro per la coesistenzaª), l'art. 4, comma 3-bis, (che demanda al predetto decreto la determinazione delle modalit‡ di funzionamento del fondo di ripristino dei danni conseguenti all'inosservanza del piano di coesistenza) e l'art. 7, comma 2, (che attribuisce ad un decreto ministeriale, adottato anch'esso a seguito di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, l'organizzazione e le modalit‡ di funzionamento del comitato di cui alla stessa disposizione) e comma 4 (che prevede il ricorso alle modalit‡ di cui all'art. 3, comma 1, in ordine alle misure concernenti l'omogeneizzazione delle modalit‡ di controllo) violerebbero l'art. 117, sesto comma, della Costituzione, ´dovendosi escludere la possibilit‡ per lo Stato di intervenire nella materia oggetto di intervento (agricoltura) con atti normativi di rango sublegislativoª, cui le Regioni non soggiacciono nell'ambito della propria competenza legislativa.

††† In particolare, premessa l'irrilevanza della qualificazione legislativa dell'atto quale ´non regolamentareª, la Regione ricorrente evidenzia che esso non si limita ad esprimere un mero...

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