N. 146 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 16 ottobre 2012

Ricorso proposto dalla Regione Veneto (C.F. 80007580279 - P.IVA 023926343279), in persona del Presidente della Giunta Regionale dott.

Luca Zaia (C.F. ZAILCU68C27C9570), autorizzato con delibera della Giunta regionale n. 2003 del 2 ottobre 2012 (all. 1), rappresentato e difeso, per mandato a margine del presente atto, tanto unitamente quanto disgiuntamente, dagli avv.ti prof. Luca Antonini (C.F.

NTNLCU63E27D869I) del Foro di Milano (pec:

luca.antonini@cert.ordineavvocatimilano.it), Ezio Zanon (C.F.

ZNNZEI57L07B563K) coordinatore dell'Avvocatura regionale, Daniela Palumbo (C.F. PLMDNL57D69A266Q) della Direzione regionale Affari Legislativi (pec: danielapalumbo@pec.ordineavvocatitreviso.it) e Andrea Manzi (C.F. MNZNDR64T26I804V) dello Studio Legale Manzi e Associati del Foro di Roma, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Roma, Via Confalonieri n. 5 (per eventuali comunicazioni: fax 06/3211370, pec andreamanzi@ordineavvocatiroma.org);

Contro il Presidente del Consiglio dei Ministri pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la quale e' domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12 per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale delle seguenti disposizioni del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, cosi' come convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 134, pubblicata nella G.U. n. 187 dell'11 agosto 2012 - S.O.

n. 171:

dell'art. 17-undecies, commi 4 e 6, per violazione dell'art.

97 della Costituzione;

dell'art. 53, comma 1, lett. b), per violazione dell'art. 136 della Costituzione;

dell'art. 64, comma 1, per violazione degli articoli 119 e 117, terzo comma, della Costituzione;

dell'art. 64, comma 2, per violazione dell'art. 117, comma sesto della Costituzione, nonche' del principio di leale collaborazione di cui all'art. 120 della Costituzione.

M o t i v i

  1. Illegittimita' costituzionale dell'art. 17-undecies, commi 4 e 6 per violazione dell'art. 97 della Costituzione.

    La disposizione dell'art. 17-undecies, commi 4 e 6 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, cosi' come convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 134 prevede al comma 4 che 'Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalita' per la preventiva autorizzazione all'erogazione e le condizioni per la fruizione dei contributi previsti dall'art. 17-decies, a valere sulle risorse di cui al comma 2 del presente articolo, in modo da assicurare che una quota non inferiore a 5 milioni di euro per l'anno 2013 sia destinata all'erogazione dei contributi statali di cui all'art. 17-decies, comma 1, lettera a).

    Al comma 6 dispone poi che: 'Per gli anni 2014 e 2015, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro il 15 gennaio di ciascun anno, vengono rideterminate le ripartizioni delle risorse di cui al comma 2, sulla base della dotazione del fondo di cui al comma 1 e del monitoraggio degli incentivi relativo all'anno precedente'.

    Nello specifico si tratta di due decreti, espressamente qualificati come di natura non regolamentare, di disciplina dei criteri di gestione del fondo relativo agli incentivi per l'acquisto di autoveicoli istituto dall'art. 17-undecies, comma 1, diretti a stabilire, il primo, le modalita' per la preventiva autorizzazione all'erogazione, le condizioni per la fruizione dei contributi nonche' a indirizzare una quota dei contributi verso determinate fattispecie, il secondo a rideterminare le ripartizioni delle risorse sulla base della dotazione del fondo e del monitoraggio degli incentivi relativo all'anno precedente.

    Al riguardo occorre considerare la recente pronuncia dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 9 del 4 maggio 2012, dove si precisa: 'nonostante la crescente diffusione di quel fenomeno efficacemente descritto in termini di 'fuga dal regolamento' (che si manifesta, talvolta anche in base ad esplicite indicazioni legislative, tramite l'adozione di atti normativi secondari che si autoqualificano in termini non regolamentari) deve, in linea di principio, escludersi che il potere normativo dei Ministri e, piu' in generale, del Governo possa esercitarsi medianti atti 'atipici', di natura non regolamentare'.

    In tali casi, infatti, viene a realizzarsi la violazione delle regole procedimentali di cui all'art. 17, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, che prevedono il parere del Consiglio di Stato e il controllo della Corte dei Conti.

    E' utile quindi precisare che lo stesso Servizio Studi del Senato ha sollevato perplessita' in ordine alle norme in oggetto: 'La clausola 'di natura non regolamentare' - riferita all'emanando decreto, cosi' come quello che al comma 6 stabilira' le modalita' di erogazione e le condizioni per la fruizione dei contributi previsti dall'art. 17-undecies - esclude l'applicazione dell'art. 17, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, che reca la procedura per l'approvazione dei regolamenti (prevedendo fra l'altro il parere del Consiglio di Stato) e, qualora il contenuto del decreto da emanare abbia natura sostanzialmente normativa, si configura come tacita deroga alla citata norma della legge n. 400. Quando il rinvio a decreti di natura non regolamentare e' stato oggetto di esame da parte della Corte costituzionale (sentenza n. 116 del 2006), essa lo qualifico' come 'un atto statale dalla indefinibile natura giuridica''.

    Disponendo l'utilizzo di decreti ministeriali in questi termini la norma impugnata determina pertanto una violazione del principio del buon andamento dell'amministrazione di cui all'art. 97 della Costituzione.

    Questa lesione ridonda in una lesione della sfera di autonomia costituzionalmente garantita alla Regione.

    Infatti, dal momento che, in base alla lettere a) e b) dell'art.

    17-decies, le principali quote del fondo sono riservate anche 'alla sostituzione di veicoli pubblici o privati destinati all'uso di terzi come definito dall'art. 82 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285', la norma interferisce con la competenza regionale in materia di trasporto pubblico locale (si veda al riguardo la legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25, Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale) nonche' con quella in materia di servizi di trasporto non di linea (si veda la riguardo la l. reg. Veneto 30 luglio 1996, n. 22, Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di servizi di trasporto non di linea per via di terra).

    Si tratta di materie nelle quali, a seguito della riforma del Titolo V della Costituzione, la competenza regionale - gia' preesistente come dimostrano le leggi regionali ricordate - e' stata ulteriormente rafforzata, come riconosciuto dalla sentenza n. 222 del 2005 di codesta Ecc.ma Corte. Nella sentenza, infatti, si afferma che la materia del trasporto pubblico locale rientra nell'ambito delle competenze residuali delle Regioni di cui al quarto comma dell'art.

    117 Cost., 'come reso evidente anche dal fatto che, ancor prima della riforma del Titolo V della Costituzione, il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 [...] aveva ridisciplinato l'intero settore, conferendo alle Regioni ed agli enti locali funzioni e compiti relativi a tutti i 'servizi pubblici di trasporto di interesse regionale e locale con qualsiasi modalita' effettuati ed in qualsiasi forma affidati' ed escludendo solo i trasporti pubblici di interesse nazionale'.

    E' utile quindi precisare che, nell'ambito interessato dai contributi statali, la Regione interviene in diverse forme, anche inerenti al finanziamento e al relativo riparto delle risorse, ed e' appunto cio' che accade, ad esempio, relativamente ai servizi minimi di cui all'art. 7, lett. d) e f) della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25, prima ricordata.

    L'adozione di atti atipici, quali i decreti che si auto qualificano come di natura non regolamentare - essendo invece destinati a compiere scelte di carattere normativo anche in relazione all'identificazione dei concreti destinatari dei contributi -, senza alcun coinvolgimento della Regione, determina pertanto una violazione del principio di buon andamento della Pubblica Amministrazione di cui all'art 97 Cost., che ridonda in una violazione delle competenze regionali in materia.

    Il mancato raccordo con la programmazione della Regione, che e' il soggetto competente a ripartire i finanziamenti nel settore, viene, infatti, a compromettere l'utilizzo ottimale delle risorse pubbliche.

  2. Illegittimita' costituzionale dell'art. 53, comma 1, lett. b), per violazione dell'art. 136 della Costituzione.

    L'art....

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