N. 193 SENTENZA 17 - 19 luglio 2012

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'articolo 20, commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 3, 4, 5 e 17-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, e dell'art. 1, commi 8 e 9, lettera b), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14 settembre 2011, n. 148, promossi con due ricorsi della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e con due ricorsi della Regione autonoma Sardegna, notificati il 14 settembre e il 15 novembre 2011, depositati in cancelleria il 20 settembre, il 22 ed il 24 novembre 2011, ed iscritti, rispettivamente, ai numeri 94, 96, 139 e 160 del registro ricorsi 2011.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 19 giugno 2012 il Giudice relatore Gaetano Silvestri;

uditi gli avvocati Giandomenico Falcon per la Regione Friuli-Venezia Giulia, Massimo Luciani per la Regione Sardegna e l'avvocato dello Stato Paolo Gentili per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto 1.- Con ricorso notificato il 14 settembre 2011 e depositato il successivo 20 settembre (reg. ric. n. 94 del 2011), la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ha promosso questioni di legittimita' costituzionale di alcune disposizioni del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, e, tra queste, dell'art. 20, commi 4 e 5, per violazione degli artt. 116 e 119 della Costituzione, degli artt. 48 e 49 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia) e del principio di leale collaborazione.

1.1.- La ricorrente illustra anzitutto il contenuto precettivo del comma 4 dell'art. 20, secondo il quale, 'fermo restando quanto previsto dal comma 3, ai fini della tutela dell'unita' economica della Repubblica (...) si intendono estese anche agli anni 2014 e successivi' le misure previste per l'anno 2013 dall'art. 14, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122. Cio' fino 'alla entrata in vigore di un nuovo patto di stabilita' interno fondato, nel rispetto dei principi del federalismo fiscale di cui all'articolo 17, comma 1, lettera c), della legge 5 maggio 2009, n. 42, sui saldi, sulla virtuosita' degli enti e sulla riferibilita' delle regole a criteri europei con riferimento all'individuazione delle entrate e delle spese valide per il patto'.

La ricorrente segnala che le misure di cui all'art. 14, comma 1, del d.l. n. 78 del 2010 prevedono il contributo degli enti territoriali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2011-2013, nella misura fissata, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, quanto alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e Bolzano, in 500 milioni di euro per l'anno 2011 ed in 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012 (lettera b).

In epoca successiva, la legge 13 dicembre 2010, n. 220 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilita' 2011), con la tabella 1, richiamata dal comma 131 dell'art. 1, ha indicato per il Friuli-Venezia Giulia l'obiettivo della riduzione di spesa pari ad euro 77.216.900 per il 2011 e ad euro 154.433.800 l'anno per il 2012 ed il 2013.

Il senso dell'impugnato comma 4 dell'art. 20 del d.l. n. 98 del 2011 sarebbe dunque quello di rendere stabili e continuative le indicate misure di contenimento finanziario.

Per altro - prosegue la ricorrente - il comma 5 dell'art. 20 del d.l. n. 98 del 2011, anch'esso oggetto di censura, prevede ulteriori restrizioni di spesa per gli enti territoriali, misurate, quanto alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e Bolzano, in 1.000 milioni di euro per il 2013, ed in 2.000 milioni di euro a partire dal 2014.

Secondo la Regione Friuli-Venezia Giulia, le norme censurate ledono l'autonomia finanziaria che e' riconosciuta alla Regione medesima dall'art. 48 del suo statuto e dall'art. 119, primo, secondo e quarto comma, Cost. Le stesse norme violerebbero l'art. 116, primo comma, Cost., e l'art. 49 del citato statuto speciale.

1.2.- Ai fini di un migliore inquadramento delle questioni promosse, la ricorrente evidenzia come le misure introdotte dalle norme impugnate si aggiungano ad altre, a partire da quelle previste dal gia' citato d.l. n. 78 del 2010 e fino alla previsione del comma 156 dell'art. 1 della legge n. 220 del 2010, che richiede alla Regione Friuli-Venezia Giulia un ulteriore 'effetto positivo sull'indebitamento netto', pari a 150 milioni di euro nel 2011, 200 milioni di euro nel 2012, 250 milioni di euro nel 2013, 300 milioni di euro nel 2014, 350 milioni di euro nel 2015, 340 milioni di euro nel 2016, 350 milioni di euro annui dal 2017 al 2030 e 370 milioni di euro annui a decorrere dal 2031.

Dopo aver operato un computo presuntivo degli oneri su di essa ricadenti, la ricorrente osserva come si tratti comunque di impegni destinati ad aumentare in virtu' delle modifiche apportate alle norme impugnate, con effetto dal gennaio 2012, dall'art. 1, comma 8, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), in corso di conversione al momento della proposizione del ricorso e successivamente convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14 settembre 2011, n. 148. L'art. 1, comma 8, del citato d.l. n. 138 del 2011 ha infatti incrementato le diminuzioni di spesa prescritte, anticipandole al 2012.

1.3.- La Regione Friuli-Venezia Giulia ammette che l'imposizione agli enti regionali di contenimenti 'transitori' delle spese non contrasta di per se' con la Costituzione (e' citata, al proposito, la sentenza n. 284 del 2009 della Corte costituzionale), e che il vulnus all'autonomia finanziaria deve essere apprezzato valutando la complessiva disponibilita' di risorse per l'assicurazione dei fini istituzionali. Proprio per tale ragione, tuttavia, la legittimita' di singole disposizioni (le sole che possono essere impugnate, entro termini tassativi) dovrebbe essere misurata nel piu' ampio contesto degli interventi legislativi che concorrono alla realizzazione del medesimo obiettivo. In questa prospettiva, le norme impugnate sarebbero illegittime per contrasto con l'art. 119 Cost. e con l'art.

48 dello statuto speciale, in quanto finalizzate ad una riduzione della capacita' di spesa tale da pregiudicare l'assolvimento delle funzioni pubbliche conferite alla Regione.

La ricorrente pone in rilievo che il primo comma dell'art. 116

Cost. attribuisce alle Regioni a statuto speciale margini privilegiati di autonomia, anche sul piano finanziario (e' richiamata la sentenza n. 82 del 2007 della Corte costituzionale). Tuttavia, in violazione della norma costituzionale appena citata, i commi 4 e 5 dell'art. 20 del d.l. n. 98 del 2011 riservano alle Regioni speciali ed alle Province autonome un trattamento deteriore rispetto a quello applicato per le Regioni ordinarie, esigendo dalle prime riduzioni di spesa complessivamente piu' rilevanti che per le seconde.

La sperequazione sarebbe tanto piu' irragionevole considerando che questa differenziazione opererebbe 'in un contesto normativo stabile, quanto alle funzioni, per le Regioni ordinarie', mentre sarebbe aumentato il concorso specifico della Regione Friuli-Venezia Giulia, la quale sarebbe chiamata a partecipare all'attuazione del federalismo fiscale con una contribuzione di 370 milioni di euro l'anno, attraverso il versamento di somme allo Stato o la rinuncia ad assegnazioni statali connesse a leggi di settore, o infine assumendo direttamente funzioni amministrative attualmente esercitate dallo Stato, con gli oneri conseguenti (art. 1, comma 152, delle legge n.

220 del 2010).

A parere della ricorrente, dunque, se e' vero che le risorse attribuite alle Regioni speciali sono piu' ampie, in dipendenza dell'assetto di competenze realizzato dalle leggi di rango costituzionale, e' vero anche che solo questo tipo di leggi puo' modificare l'equilibrio corrispondente.

D'altra parte - osserva ancora la difesa regionale - l'art. 49 dello statuto speciale assicura determinate entrate per il perseguimento dei fini istituzionali della Regione (e' citata la sentenza n. 74 del 2009 della Corte costituzionale), ma la relativa garanzia non avrebbe senso se fosse legittima una compressione sostanziale della capacita' di utilizzare le entrate medesime per i fini propri, di talche' le norme censurate violerebbero, indirettamente, anche il parametro statutario indicato.

1.4.- La Regione Friuli-Venezia Giulia non nega che anche le Regioni a statuto speciale siano soggette ai principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica, i quali devono essere ovviamente fissati dallo Stato, anche in adempimento di obblighi europei (e' richiamata la sentenza n. 82 del 2007 della Corte costituzionale); che siano esposte all'andamento del ciclo economico riguardo all'attribuzione di quote fisse del gettito fiscale; che siano chiamate a gestire la propria autonomia 'in armonia con i principi della solidarieta' nazionale' (come recita l'art. 48 dello statuto speciale).

Tuttavia la considerazione di tali valori deve avvenire mediante il ricorso a 'strumenti costituzionalmente ammissibili nell'ordinamento'. Cosi', ad esempio, le norme di attuazione statutaria (art. 4 del d.P.R. 23 gennaio 1965, n. 114, recante 'Norme di attuazione dello...

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