SENTENZA Nº 201400178 di TAR Friuli Venezia Giulia, 23-04-2014

Presiding JudgeZUBALLI UMBERTO
Published date24 Aprile 2014
Date23 Aprile 2014
Judgement Number201400178
CourtTribunale Amministrativo Regionale del Friuli Venezia Giulia (Italia)
N. 00378/2013 REG.RIC.

N. 00178/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00378/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 378 del 2013, proposto da:
Fidenato Giorgio titolare dell’Azienda Agricola "In Trois", rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Longo, con domicilio eletto presso la Segreteria Generale del T.A.R. in Trieste, piazza Unita' D'Italia 7;

contro

La Regione Friuli-Venezia Giulia Direzione Centrale Attivita' Produttive, Comm., Coop., Risorse Agric., e Forestali, rappresentata e difesa dall'avvocato Daniela Iuri, domiciliata in Trieste, piazza Unita' D'Italia 1;

nei confronti di

Oscar Chiandussi;

per l'annullamento

con contestuale istanza cautelare:

-dell'ordine imposto dalla Direttiva del Servizio del Corpo Forestale Regionale prot. n. 1867 del 31.10.2013 al sig. Giorgio Fidenato di cui alla nota 31.10.2013 di cui al prot. n. SCFR/8112/27212 nonchè dell'ordine 20.11.2013 prot. SCFR/8.12/n. 32868, notificato il 20.11.2013;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Friuli Venezia Giulia Direzione Centrale Attivita' Produttive, Comm., Coop., Risorse Agric., e Forestali;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 aprile 2014 il dott. Umberto Zuballi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Il ricorrente, imprenditore agricolo conduttore di una serie di terreni, intende coltivare mais OGM MON 810 conformemente alla normativa comunitaria e in particolare al regolamento 1821 del 2003 nonché alla direttiva 18 del 2001. La sua attività sarebbe stata ostacolata sia dallo Stato sia dalla regione che in concreto inibiscono il suo diritto a coltivare il mais.

Contesta in particolare l'ordine imposto dal direttore di servizio del corpo forestale regionale del 31 ottobre 2003 nonché l'ordine del 20 novembre 2013.

Con il primo dei due provvedimenti la Regione subordina il diritto di coltivare il tipo di mais a condizioni talmente radicali da impedirne in concreto la coltivazione; in particolare il provvedimento incide sulle operazioni di raccolta del prodotto; il divieto di raccolta e movimentazione si spinge fuori dal campo delle operazioni di trebbiatura limitando e disciplinando in modo particolare le operazioni di scarico del serbatoio della mietitrebbiatrice, le modalità di raccolta e di utilizzo dei macchinari, il trasporto del materiale sulla viabilità agricola oltre che altre modalità di semina e di raccolta. Con il secondo provvedimento impugnato si ordina in sostanza l'estirpazione di quanto coltivato.

Tutte le condizioni poste dalla Regione non trovano riscontro normativo e in sostanza impediscono l'esercizio dell'attività di coltivazione del mais.

Ad avviso dell’instante la posizione della Regione contrasterebbe poi con il pronunciamento della Corte di giustizia dell'unione europea del 6 settembre del 2012 e con l'ordinanza della Corte dell'8 maggio del 2013 con cui in sostanza si riconosce il diritto a coltivare il mais citato.

L'11 aprile 2013 le autorità italiane hanno inviato alla commissione una richiesta con cui si chiedeva di introdurre misure d'urgenza ai sensi dell'articolo 34 del regolamento 1829 del 2003.

In data 17 maggio 2013 la commissione ha risposto ritenendo che non fosse accertata l'urgenza di adottare misure sulla base degli articoli 53 e 54 del regolamento 178 del 2002.

Il ricorrente aveva messo a cultura nel giugno del 2013 il tipo di mais sopra citato.

In data 12 luglio del 2013 il Ministero della salute ha emesso un proprio decreto che vietava la coltivazione di detto mais per un periodo di 18 mesi dalla data di emanazione; tale decreto è stato impugnato dal ricorrente con apposito ricorso al Tar del Lazio.

Il giorno 24 giugno il ricorrente ha comunicato all'autorità amministrativa l'avvenuta semina; in seguito la Regione ha chiesto ulteriore documentazione e informazioni in particolare per quanto riguarda la comunicazione agli altri coltivatori vicini dell'intervenuta semina. Il ricorrente faceva presente che la legge regionale su cui si fonda la richiesta della regione sarebbe contrastante con l'articolo 37 del trattato europeo.

A questo punto interveniva la Direzione regionale con i due provvedimenti in questa sede impugnati in cui si prescriveva e si ordinava al ricorrente di effettuare onerose e irragionevoli operazioni culturali ordinando con il secondo provvedimento l’effettuazione della raccolta del mais entro il 30 novembre del 2013.

A sostegno deduce i seguenti motivi di diritto:

1. Violazione degli articoli 11, 131 e 117 della Costituzione nonché degli articoli 1, 6, 13, 19, 22 della direttiva europea 18 del 2001, del regolamento 1829 del 2003, della direttiva 53 del 2002, dell'articolo 23 della Costituzione, travisamento dei fatti, carenze istruttorie, violazione dell'articolo 3 della legge 241 del 1990 nonché dei principi di ragionevolezza e proporzionalità.

Gli atti regionali qui impugnati contrastano con...

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