Sentenza nº 357 da Constitutional Court (Italy), 21 Ottobre 1998

Date21 Ottobre 1998
IssuerConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N.357

ANNO 1998

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Dott. Renato GRANATA Presidente

- Prof. Giuliano VASSALLI Giudice

- Prof. Francesco GUIZZI "

- Prof. Cesare MIRABELLI "

- Avv. Massimo VARI "

- Dott. Cesare RUPERTO "

- Dott. Riccardo CHIEPPA "

- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY "

- Prof. Valerio ONIDA "

- Prof. Carlo MEZZANOTTE "

- Avv. Fernanda CONTRI "

- Prof. Guido NEPPI MODONA "

- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI "

- Prof. Annibale MARINI "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 6, comma 1, della legge 16 aprile 1973, n. 171 (Interventi per la salvaguardia di Venezia), come modificato dall’art. 1-bis del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96 (Interventi urgenti per il risanamento e l’adeguamento dei sistemi di smaltimento delle acque usate e degli impianti igienico-sanitari nei centri storici e nelle isole dei Comuni di Venezia e di Chioggia), convertito in legge 31 maggio 1995, n. 206, promosso con ordinanza emessa il 12 dicembre 1996 dal Tribunale amministrativo regionale del Veneto sul ricorso proposto dal Comune di Venezia contro la Commissione per la salvaguardia di Venezia ed altre, iscritta al n. 464 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 30, prima serie speciale, dell’anno 1997.

Visto l’atto di costituzione del Comune di Venezia, nonchè l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 5 maggio 1998 il Giudice relatore Riccardo Chieppa;

uditi l’avvocato Alberto Predieri per il Comune di Venezia e l’Avvocato dello Stato Ivo Braguglia per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. - Nel corso del giudizio di impugnazione, proposto dal Comune di Venezia innanzi al Tribunale amministrativo regionale del Veneto avverso il parere favorevole condizionato reso dalla Commissione per la salvaguardia di Venezia sul progetto del comune avente ad oggetto la realizzazione di un centro sportivo in località Mazzorbetto, il medesimo Tribunale ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 6, comma 1, della legge 16 aprile 1973, n. 171 (Interventi per la salvaguardia di Venezia), come sostituito dall’art.1-bis del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, convertito, con modificazioni, nella legge 31 maggio 1995, n. 206.

    Il giudice rimettente premette che la tutela del patrimonio storico-ambientale di Venezia e della sua laguna ha assunto crescente consistenza nell’ordinamento quale "problema di preminente interesse sovranazionale", tanto da giustificare un corpus di norme con peculiari profili rispetto alla legislazione statale. La disciplina urbanistico-edilizia é conformata al perseguimento di tale preminente obiettivo, espressione del valore fondamentale di cui si fa garante la Repubblica, nella sua duplice proiezione di Stato-comunità e di apparato amministrativo pluralistico.

    Sottolinea il giudice a quo che la legge n. 171 del 1973 disciplina con caratteri di specialità un complesso ed articolato sistema, con il concorso di organi statali centrali e periferici oltre a quelli regionali e locali, che va dalla programmazione dell’assetto urbanistico complessivo entro "l’impostazione generale delle misure per la valorizzazione dell’ambito naturale e storico artistico di Venezia e di Chioggia, con particolare riguardo all’equilibrio idrogeologico ed all’unità fisica ed ecologica della laguna", fino alla previsione di cui all’art. 6, sulla composizione e competenza della Commissione per la salvaguardia di Venezia, che in origine esprimeva parere obbligatorio "sui progetti degli strumenti urbanistici generali dei comuni del comprensorio e del Consorzio per il porto e la zona industriale di Venezia-Marghera, che vengano redatti o modificati ai fini del loro adeguamento al piano comprensoriale".

    Inoltre la disciplina transitoria, fino all’approvazione del piano comprensoriale, recava la prescrizione del parere vincolante della Commissione su tutte le opere, anche insistenti su terreni demaniali; eccettuati (ai sensi dell’art. 13, primo comma, della legge 29 novembre 1984, n. 798, poi abrogato per effetto dell’art. 4 della legge n. 360 del 1991) gli interventi eseguiti dai comuni o dalle aziende loro concessionarie; mentre nel testo originario dell’art. 6, detto parere sostituiva "tutte le autorizzazioni ed i pareri richiesti in materia dalle vigenti disposizioni di legge, salvo quanto previsto per il rilascio della (allora) licenza edilizia".

    Alla disciplina transitoria - sempre come sottolineato dal giudice a quo - ha fatto seguito quella "a regime", articolatasi, dapprima, nell’art. 14 della legge 29 novembre 1984, n. 798, quindi quella definitiva, contenuta nell’art. 6 della legge n. 171 del 1973 in forza delle modifiche ad esso apportate dall’art. 4 della legge n. 360 del 1991 e dall’art. 1-bis del d.l. n. 96 del 1995, convertito in legge n. 206 del 1995.

    Il tribunale rimettente dubita della legittimità costituzionale dell’attuale disciplina laddove prevede che la Commissione esprime "parere vincolante su tutti gli interventi di trasformazione e di modifica del territorio per la realizzazione di opere private e pubbliche, da eseguirsi nella vigente conterminazione lagunare, nel territorio dei centri di Chioggia e di Sottomarina e nelle isole Pellestrina , Lido e Sant’Erasmo".

    L’analisi della evoluzione della disposizione contenuta nell’art. 6 della legge n. 171 del 1973 renderebbe evidente - sempre secondo il giudice a quo - "la valenza del tutto condizionante ora assunta dal parere della Commissione per la salvaguardia di Venezia nell’ambito dell’intera attività urbanistico-edilizia da esercitarsi nella vigente conterminazione lagunare", tale da comportare la concorrente violazione degli artt. 3, 5, 97, 118, primo comma, e 128 della Costituzione.

    Nella prospettazione seguita dal giudice rimettente risulterebbe incomprensibile la ratio della norma che subordina al detto parere anche tutte le attività urbanistico-edilizie che nel restante ordinamento non soggiacciono ad alcun provvedimento autorizzatorio o concessorio; sì da produrre, oltre la disparità di trattamento nei confronti di altre amministrazioni locali, la compressione degli spazi di autonomia riservati al comune da "leggi generali" (cfr. art. 128 della Costituzione) o che, direttamente ai sensi dell’art. 118, primo comma, della Costituzione, attribuiscono funzioni amministrative d’interesse locale.

    Il referente normativo di immediato riscontro in materia urbanistico-edilizia paleserebbe la consistenza di una sfera di attribuzioni riservata...

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