SENTENZA Nº 201605459 di Consiglio di Stato, 06-10-2016

Presiding JudgeDE FRANCISCO ERMANNO
Date06 Ottobre 2016
Published date27 Dicembre 2016
Judgement Number201605459
CourtCouncil of State (Italy)
Pubblicato il 27/12/2016

N. 05459/2016REG.PROV.COLL.

N. 05888/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5888 del 2015, proposto da Raffaele Frizziero, rappresentato e difeso dagli avvocati Primo Michielan, Marta Rossetti e Luigi Manzi, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Roma, via Federico Confalonieri, 5;

contro

il Comune di Chioggia, in persona del Sindaco “pro tempore”, rappresentato e difeso dagli avvocati Carmelo Papa e Simonetta De Sanctis Mangelli, con domicilio eletto presso l’avv. Simonetta De Sanctis Mangelli in Roma, via Tommaso Salvini, 55;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. VENETO -SEZIONE II, n. 475 del 2015, resa tra le parti, concernente diniego di permesso a costruire in sanatoria -ordinanza di demolizione;


Visto il ricorso in appello, con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Chioggia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del 6 ottobre 2016 il cons. Marco Buricelli e uditi per le parti gli avvocati Reggio D'Aci in dichiarata delega di Manzi per l’appellante e De Sanctis Mangelli per l’appellato;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.Giova ricostruire in modo succinto la vicenda per cui è causa, sulla base degli atti e dei documenti depositati e di quanto rilevato nella parte in FATTO della sentenza impugnata, con la quale il Tar del Veneto ha in parte dichiarato inammissibile e in parte ha respinto il ricorso proposto dal signor Raffaele Frizziero contro a) il provvedimento dirigenziale prot. n. 25114 del 19.5.2014 con cui il Comune di Chioggia ha negato il rilascio del chiesto permesso di costruire in sanatoria e l’accertamento di compatibilità paesaggistica dell’intervento, in ordine alla domanda per lavori di “ispessimento strutturale” della copertura di un immobile sito in Sottomarina n. 349; e b) l’ordinanza dirigenziale n. 138 del 17.6.2014 di demolizione “della pretesa sopraelevazione della copertura a due falde della recuperata soffitta accessoria all’alloggio, sita al terzo piano del fabbricato condominiale, con la comminatoria dell’acquisizione gratuita al patrimonio comunale anche dell’originario vano abitativo sottostante, adibito a cucina, legittimamente esistente e della sovrastante soffitta già autorizzata”.

Dagli atti risulta che:

-con permesso di costruire n. 191 del 23.8.2012 il signor Frizziero veniva autorizzato al recupero della soffitta sovrastante l’alloggio di sua proprietà, sito all’ultimo piano di un edificio del centro storico di Chioggia, Sottomarina n. 349, in area sottoposta a vincolo paesaggistico ambientale. L’intervento assentito consisteva nell’apertura di un foro nel solaio per rendere la soffitta accessibile dall’alloggio sottostante attraverso una scala interna, e interessava lievi modifiche alle tramezze interne, senza alcuna modificazione delle falde delle coperture esistenti. Le uniche opere esterne previste riguardavano l’apertura di due lucernari, uno per ogni falda, per dare aria e luce alla soffitta (alta, a quanto consta, m. 1,90 nel punto massimo). L’intervento assentito non mutava né le superfici né i volumi del fabbricato;

-il 27.12.2012 il Frizziero domandava il rilascio di una variante in corso d'opera al permesso di costruire, per realizzare l'isolamento termico della nuova soffitta, in base alla l. r. n. 21 del 1996, senza alcuna modifica all'esterno dell'edificio, se non l’ispessimento della copertura del tetto;

-nel corso del procedimento giungeva al Comune una segnalazione di abuso edilizio riferita alla sopraelevazione dell’edificio, alla quale seguiva un sopralluogo della Polizia municipale in data 22.3.2013 nel corso del quale si accertava effettivamente un innalzamento delle falde inclinate di copertura di circa un metro rispetto alla gronda, con conseguente aumento dell’altezza anche interna e mutamento della sagoma del fabbricato, in variazione essenziale al titolo edilizio accordato, ex art. 32, comma 3, del d.P.R. n. 380 del 2001, trattandosi come detto di intervento eseguito in area soggetta a vincolo paesaggistico;

-con nota del 31.5.2013 l’Amministrazione comunicava l’avvio del procedimento di repressione di abuso edilizio per avere, il Frizziero, in difformità essenziale dal permesso di costruire n. 191/2012 e in assenza di autorizzazione paesaggistica, modificato l’altezza e la sagoma del fabbricato, “dovuta all’innalzamento della copertura rispetto al cordolo di gronda e la canna fumaria centrale, per un’altezza di circa cm. 100…” , all’interno del centro storico di Sottomarina ove l’art. 7 delle n.t.a. del P. P. ammette ristrutturazioni ma non aggiunte volumetriche, concretizzandosi l’intervento in un extraspessore che supera le soglie ammesse dalla l. r. n. 21 del 1996;

-il ricorrente presentava quindi domande di sanatoria e di accertamento di compatibilità paesaggistica, ai sensi degli articoli 167 e 181 del d. lgs. n. 42 del 2004, con riferimento alle opere realizzate in difformità rispetto al permesso di costruire n. 191/2012 consistite, in particolare, nella sostituzione della precedente copertura in laterizio con una in legno, giustificando l’innalzamento esterno mediante un richiamo al d. lgs. n. 115/08 e alla l. r. n. 21/96, che consentono deroghe alle sagome degli edifici nel caso d’inserimento di extraspessori per migliorare l’isolamento termico;

-vista la nuova istanza di sanatoria il Comune, con atto del 10.7.2013, disponeva...

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