LEGGE 8 novembre 1991, n. 360 - Interventi urgenti per Venezia e Chioggia

Coming into Force29 Novembre 1991
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1991/11/14/091G0407/CONSOLIDATED/19971223
Enactment Date08 Novembre 1991
Published date14 Novembre 1991
Official Gazette PublicationGU n.267 del 14-11-1991
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Stanziamenti a favore di Venezia e di Chioggia

  1. Per la realizzazione di interventi urgenti finalizzati alla salvaguardia di Venezia ed al suo recupero architettonico, urbanistico, ambientale e socio-economico, connessi ai programmi previsti dalla legge 29 novembre 1984, n. 798, nonche' per gli interventi del comune di Chioggia di cui all'articolo 2, comma 1, lettere c) e d), e' autorizzata la complessiva spesa di lire 100 miliardi per l'anno 1991.

  2. Per le finalita' di cui alla presente legge sono mantenute nel bilancio di previsione per l'anno 1991 le disponibilita' in conto residui iscritte ai sensi dei decreti-legge 4 dicembre 1990, n. 364, 11 febbraio 1991, n. 38, e 22 aprile 1991, n. 134, non convertiti in legge.

  3. All'onere derivante dal presente articolo si provvede a carico delle disponibilita' in conto residui relative, quanto a lire 16 miliardi, al capitolo 8812 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991; quanto a lire 29 miliardi, a lire 39 miliardi e a lire 9 miliardi, rispettivamente ai capitoli 7540, 8563 e 9452 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1991; quanto a lire 2 miliardi, al capitolo 7513 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti per l'anno 1991; quanto a lire 5 miliardi, al capitolo 7602 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per il medesimo anno 1991.

Art 2.

Interventi di competenza dello Stato, della regione Veneto e dei comuni di Venezia e di Chioggia

  1. Lo stanziamento di cui all'articolo 1 e' cosi ripartito: a) lire 36 miliardi, per interventi di competenza dello Stato da destinare alla realizzazione di iniziative, anche avviate successivamente al 1 gennaio 1991 e per le quali siano stati gia' assunti i conseguenti impegni finanziari, volte all'arresto del processo di degrado del bacino lagunare, ivi compresi gli interventi volti al controllo della proliferazione algale. Della predetta somma, lire 6 miliardi sono destinati al Ministero per i beni culturali e ambientali per interventi di competenza di cui all'articolo 3, primo comma, lettera e), della legge 29 novembre 1984, n. 798, e lire un miliardo e' destinato al medesimo Ministero per i beni culturali e ambientali per essere assegnato alla Fondazione scientifica Querini Stampalia di Venezia per interventi in conto capitale connessi all'ampliamento e alla funzionalita' della sede, all'uopo utilizzando le disponibilita' in conto residui del capitolo 7540 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1991, che saranno versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo dello stato di previsione del predetto Ministero per i beni culturali e ambientali; lire 2 miliardi sono destinati al Ministero dei trasporti per interventi relativi all'aeroporto Marco Polo di Venezia; lire 5 miliardi sono destinati al Ministero dell'ambiente per iniziative riguardanti la realizzazione del sistema di coordinamento e di controllo degli interventi finalizzati al riequilibrio idrogeologico, alla salvaguardia ambientale ed al disinquinamento della laguna di Venezia e del bacino scolante;

    1. lire 16 miliardi, per interventi di competenza della regione Veneto, da destinare alla realizzazione di iniziative per il risanamento, il disinquinamento e la prevenzione da inquinamenti, nonche' per interventi di tutela ambientale. I predetti interventi dovranno essere realizzati in un quadro programmatico unitario riguardante l'intero bacino scolante in laguna e coordinati con quelli di competenza dello Stato ai sensi della lettera a) del presente comma;

    2. lire 36 miliardi per interventi di competenza del comune di Venezia e lire 3 miliardi per interventi di competenza del comune di Chioggia, per l'avvio di un piano pluriennale volto al miglioramento delle condizioni socio-economiche delle citta' mediante la realizzazione di opere di infrastrutturazione generale e di opere edilizie per i settori della cultura, dello sport, ospedaliero e giudiziario da localizzarsi nell'ambito dell'intero territorio comunale;

    3. lire 9 miliardi per interventi di competenza dei comuni di Venezia e di Chioggia, individuati nell'articolo 6, primo comma, della legge 29 novembre 1984, n. 798, nonche' per la concessione di contributi in conto capitale ed in conto interessi, anche congiuntamente, per l'acquisto della prima casa di abitazione nei predetti comuni; al comune di Chioggia e' destinato il 15 per cento dell'intero importo.

  2. I comuni di Venezia e di Chioggia, per le finalita' di cui al comma 1, lettera c), del presente articolo, sono autorizzati a effettuare operazioni di locazione e di leasing e a contrarre mutui quindicennali, anche presso istituti di credito abilitati ai sensi della normativa vigente; le somme di cui al comma 1, lettera c), del presente articolo possono essere utilizzate, anche in parte, a titolo di concorso dello Stato, quale contributo una tantum, in relazione agli oneri di ammortamento delle predette operazioni. Gli inter venti possono essere effettuati anche in regime di concessione.

  3. Il Ministero dell'ambiente, per la realizzazione del sistema di coordinamento e di controllo di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo, e' autorizzato a procedere mediante ricorso alla concessione unitaria secondo le disposizioni e con le modalita' di cui all'articolo 3, terzo comma, della legge 29 novembre 1984, n. 798. Il Ministero dell'ambiente opera d'intesa con le amministrazioni interessate; l'intesa si intende acquisita trascorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta.

  4. Al fine di garantire l'unitarieta', anche sotto l'aspetto tecnico, degli interventi per la tutela ed il recupero della laguna di Venezia, la regione Veneto ha la facolta' di procedere, per gli interventi di sua competenza, mediante ricorso alla concessione unitaria secondo le disposizioni e con le modalita' di cui all'articolo 3, terzo comma, della citata legge n. 798 del 1984.

Art 2.

Interventi di competenza dello Stato, della regione Veneto e dei comuni di Venezia e di Chioggia

  1. Lo stanziamento di cui all'articolo 1 e' cosi ripartito:

    1. lire 36 miliardi, per interventi di competenza dello Stato da destinare alla realizzazione di iniziative, anche avviate successivamente al 1 gennaio 1991 e per le quali siano stati gia' assunti i conseguenti impegni finanziari, volte all'arresto del processo di degrado del bacino lagunare, ivi compresi gli interventi volti al controllo della proliferazione algale. Della predetta somma, lire 6 miliardi sono destinati al Ministero per i beni culturali e ambientali per interventi di competenza di cui all'articolo 3, primo comma, lettera e), della legge 29 novembre 1984, n. 798, e lire un miliardo e' destinato al medesimo Ministero per i beni culturali e ambientali per essere assegnato alla Fondazione scientifica Querini Stampalia di Venezia per interventi in conto capitale connessi all'ampliamento e alla funzionalita' della sede, all'uopo utilizzando le disponibilita' in conto residui del capitolo 7540 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1991, che saranno versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo dello stato di previsione del predetto Ministero per i beni culturali e ambientali; lire 2 miliardi sono destinati al Ministero dei trasporti per interventi relativi all'aeroporto Marco Polo di Venezia; lire 5 miliardi sono destinati al Ministero dell'ambiente per iniziative riguardanti la realizzazione del sistema di coordinamento e di controllo degli interventi finalizzati al riequilibrio idrogeologico, alla salvaguardia ambientale ed al disinquinamento della laguna di Venezia e del bacino scolante;

    2. lire 16 miliardi, per interventi di competenza della regione Veneto, da destinare alla realizzazione di iniziative per il risanamento, il disinquinamento e la prevenzione da inquinamenti, nonche' per interventi di tutela ambientale. I predetti interventi dovranno essere realizzati in un quadro programmatico unitario riguardante l'intero bacino scolante in laguna e coordinati con quelli di competenza dello Stato ai sensi della lettera a) del presente comma;

    3. lire 36 miliardi per interventi di competenza del comune di Venezia e lire 3 miliardi per interventi di competenza del comune di Chioggia, per l'avvio di un piano pluriennale volto al miglioramento delle condizioni socio-economiche delle citta' mediante la realizzazione di opere di infrastrutturazione generale e di opere edilizie per i settori della cultura, dello sport, ospedaliero e giudiziario da localizzarsi nell'ambito dell'intero territorio comunale;

    4. lire 9 miliardi per interventi di competenza dei comuni di Venezia e di Chioggia, individuati nell'articolo 6, primo comma, della legge 29 novembre 1984, n. 798, nonche' per la concessione di contributi in conto capitale ed in conto interessi, anche congiuntamente, per l'acquisto della prima casa di abitazione nei predetti comuni; al comune di Chioggia e' destinato il 15 per cento dell'intero importo.

  2. I comuni di Venezia e di Chioggia, per le finalita' di cui al comma 1, lettera c), del presente articolo, sono autorizzati a effettuare operazioni di locazione e di leasing e a contrarre mutui quindicennali, anche presso istituti di credito abilitati ai sensi della normativa vigente; le somme di cui al comma 1...

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