LEGGE 31 maggio 1995, n. 206 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, recante interventi urgenti per il risanamento e l'adeguamento dei sistemi di smaltimento delle acque usate e degli impianti igienico-sanitari nei centri storici e nelle isole dei comuni di Venezia e di Chioggia

Coming into Force01 Giugno 1995
Enactment Date31 Maggio 1995
Published date31 Maggio 1995
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1995/05/31/095G0254/CONSOLIDATED/20080129
Official Gazette PublicationGU n.125 del 31-05-1995
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.
  1. Il decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, recante interventi urgenti per il risanamento e l'adeguamento dei sistemi di smaltimento delle acque usate e degli impianti igienico-sanitari nei centri storici e nelle isole dei comuni di Venezia e di Chioggia, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

  2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 4 febbraio 1994, n. 89, 31 marzo 1994, n. 221, 30 maggio 1994, n. 327, 30 luglio 1994, n. 476, 30 settembre 1994, n. 560, 30 novembre 1994, n. 659, e 31 gennaio 1995, n. 27.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 31 maggio 1995 SCALFARO DINI, Presidente del Consiglio dei

Ministri BARATTA, Ministro dei lavori

pubblici e dell'ambiente Visto, il Guardasigilli: MANCUSO

AVVERTENZA: Il decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 77 del 1 aprile 1995. A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400, (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 42. Detto testo sara' ripubblicato, corredato delle relative note, nella Gazzetta Ufficiale del giorno 30 giugno 1995.

Allegato

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE

AL DECRETO-LEGGE 29 MARZO 1995, N. 96

All'articolo 1:

al comma 1, capoverso 1, le parole: , ad integrazione del "Piano per la prevenzione dell'inquinamento ed il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella laguna di Venezia"," sono soppresse; le parole "progetti di fognatura e di depurazione delle acque" sono sostituite dalle seguenti: "progetti di massima per la realizzazione di fognature e per la depurazione delle acque"; e le parole "dall'articolo 5 della direttiva 91/271/CEE per le aree sensibili" sono sostituite dalle seguenti "dal piano regionale di risanamento delle acque, approvato con delibera del consiglio regionale del Veneto n. 962 del 1 settembre 1989";

al comma 1, capoverso 2, le parole: "I progetti" sono sostituite dalle seguenti: "I progetti di massima di cui al comma 1"; e l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: L'approvazione costituisce integrazione del "Piano per la prevenzione dell'inquinamento ed il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella laguna di Venezia", nonche' variante agli strumenti urbanistici generali";

al comma 1, capoverso 3, dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: "I privati e gli altri soggetti non compresi nel precedente periodo, e piu' in generale tutti coloro che utilizzano scarichi di natura civile, provvedono a dotarsi di sistemi di trattamento in esecuzione dei progetti di massima di cui al comma 1 del presente articolo e con le modalita' e i tempi indicati dai sindaci dei comuni di Venezia e di Chioggia "; e all'ultimo periodo, le parole: ", salvo il rispetto dei regolamenti locali di igiene e sanita' " sono sostituite dalle seguenti: ", fatte salve specifiche e motivate prescrizioni integrative da parte delle autorita' sanitarie competenti";

al comma 1, dopo il capoverso 4, e' inserito il seguente:

" 4-bis: Per le autorizzazioni degli scarichi civili e di quelli relativi alle aziende artigiane produttive, agli enti assistenziali ed alle aziende turistiche ricettive e della ristorazione di cui al comma 5, rilasciate dal Magistrato alle acque di Venezia previa approvazione dei progetti da parte dei comuni di Venezia e di Chioggia, secondo le rispettive pertinenze territoriali, i canoni, a decorrere dal 1 gennaio 1995, sono versati direttamente ai comuni di Venezia e di Chioggia, per i fini di cui al presente articolo. I canoni di cui sopra saranno rideterminati in base al consumo idrico ed ai criteri che saranno stati definiti dal Magistrato alle acque di Venezia e dai comuni di Venezia e di Chioggia con le modalita' di cui all'articolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 139";

al comma 1, capoverso 5, primo periodo, le parole: "o presentino" sono soppresse e le parole "30 giugno 1995" sono sostituire dalle seguenti: " 30 giugno 1996"; il secondo periodo e' soppresso; al terzo periodo, le parole: " anche alle aziende artigiane produttive " sono sostituite dalle seguenti: "ai soggetti " e le parole: " o presentino " sono soppresse.

Dopo l'articolo 1, e' inserito il seguente:

" ART. 1-bis. - 1. Il comma 1 dell'articolo 6 della legge 16 aprile 1973, n. 171, come sostituito dall'articolo 4, comma 3, della legge 8 novembre 1991, n. 360, e' sostituito dal seguente:

"1. La Commissione per la salvaguardia di Venezia esprime parere vincolante su tutti gli interventi di trasformazione e di modifica del territorio per la realizzazione di opere sia private sia pubbliche, da eseguirsi nella vigente conterminazione lagunare, nel territorio dei centri storici di Chioggia e di Sottomarina e nelle isole di Pellestrina, Lido e Sant'Erasmo. Sono esclusi dalla competenza della Commissione gli interventi edilizi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere b) e c), della legge 5 agosto 1978, n. 457, che non comportino modifiche esterne dell'immobile, e le opere interne alle costruzioni che non comportino modifiche della sagoma e dei prospetti e non rechino pregiudizio alla statica dell'immobile, nonche' le opere di arredo urbano e le concessioni di plateatico, ferme restando le competenze della Commissione sui relativi piani, programmi e progetti complessivi. Il parere della Commissione sostituisce ogni altro parere, visto, autorizzazione, nulla osta, intesa o assenso, comunque denominati, che siano obbligatori ai sensi delle vigenti disposizioni normative statali e regionali, ivi compresi il parere delle commissioni edilizie dei comuni di volta in volta interessati ed il parere della commissione provinciale per i beni ambientali ".

  1. Al comma 2 dell'articolo 6 della legge 16 aprile 1973, n. 171, come sostituito dall'articolo 4, comma 3, della legge 8 novembre 1991, n. 360, le parole: "Per le finalita'" sono sostituite dalle...

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