ALLEGATO
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 29 MARZO 1995, N. 96
All'articolo 1:
al comma 1, capoverso 1, le parole: , ad integrazione del "Piano per la prevenzione dell'inquinamento ed il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella laguna di Venezia"," sono soppresse; le parole "progetti di fognatura e di depurazione delle acque" sono sostituite dalle seguenti: "progetti di massima per la realizzazione di fognature e per la depurazione delle acque"; e le parole "dall'articolo 5 della direttiva 91/271/CEE per le aree sensibili" sono sostituite dalle seguenti "dal piano regionale di risanamento delle acque, approvato con delibera del consiglio regionale del Veneto n. 962 del 1 settembre 1989";
al comma 1, capoverso 2, le parole: "I progetti" sono sostituite dalle seguenti: "I progetti di massima di cui al comma 1"; e l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: L'approvazione costituisce integrazione del "Piano per la prevenzione dell'inquinamento ed il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella laguna di Venezia", nonche' variante agli strumenti urbanistici generali";
al comma 1, capoverso 3, dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: "I privati e gli altri soggetti non compresi nel precedente periodo, e piu' in generale tutti coloro che utilizzano scarichi di natura civile, provvedono a dotarsi di sistemi di trattamento in esecuzione dei progetti di massima di cui al comma 1 del presente articolo e con le modalita' e i tempi indicati dai sindaci dei comuni di Venezia e di Chioggia "; e all'ultimo periodo, le parole: ", salvo il rispetto dei regolamenti locali di igiene e sanita' " sono sostituite dalle seguenti: ", fatte salve specifiche e motivate prescrizioni integrative da parte delle autorita' sanitarie competenti";
al comma 1, dopo il capoverso 4, e' inserito il seguente:
" 4-bis: Per le autorizzazioni degli scarichi civili e di quelli relativi alle aziende artigiane produttive, agli enti assistenziali ed alle aziende turistiche ricettive e della ristorazione di cui al comma 5, rilasciate dal Magistrato alle acque di Venezia previa approvazione dei progetti da parte dei comuni di Venezia e di Chioggia, secondo le rispettive pertinenze territoriali, i canoni, a decorrere dal 1 gennaio 1995, sono versati direttamente ai comuni di Venezia e di Chioggia, per i fini di cui al presente articolo. I canoni di cui sopra saranno rideterminati in base al consumo idrico ed ai criteri che saranno stati definiti dal Magistrato alle acque di Venezia e dai comuni di Venezia e di Chioggia con le modalita' di cui all'articolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 139";
al comma 1, capoverso 5, primo periodo, le parole: "o presentino" sono soppresse e le parole "30 giugno 1995" sono sostituire dalle seguenti: " 30 giugno 1996"; il secondo periodo e' soppresso; al terzo periodo, le parole: " anche alle aziende artigiane produttive " sono sostituite dalle seguenti: "ai soggetti " e le parole: " o presentino " sono soppresse.
Dopo l'articolo 1, e' inserito il seguente:
" ART. 1-bis. - 1. Il comma 1 dell'articolo 6 della legge 16 aprile 1973, n. 171, come sostituito dall'articolo 4, comma 3, della legge 8 novembre 1991, n. 360, e' sostituito dal seguente:
"1. La Commissione per la salvaguardia di Venezia esprime parere vincolante su tutti gli interventi di trasformazione e di modifica del territorio per la realizzazione di opere sia private sia pubbliche, da eseguirsi nella vigente conterminazione lagunare, nel territorio dei centri storici di Chioggia e di Sottomarina e nelle isole di Pellestrina, Lido e Sant'Erasmo. Sono esclusi dalla competenza della Commissione gli interventi edilizi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere b) e c), della legge 5 agosto 1978, n. 457, che non comportino modifiche esterne dell'immobile, e le opere interne alle costruzioni che non comportino modifiche della sagoma e dei prospetti e non rechino pregiudizio alla statica dell'immobile, nonche' le opere di arredo urbano e le concessioni di plateatico, ferme restando le competenze della Commissione sui relativi piani, programmi e progetti complessivi. Il parere della Commissione sostituisce ogni altro parere, visto, autorizzazione, nulla osta, intesa o assenso, comunque denominati, che siano obbligatori ai sensi delle vigenti disposizioni normative statali e regionali, ivi compresi il parere delle commissioni edilizie dei comuni di volta in volta interessati ed il parere della commissione provinciale per i beni ambientali ".
Al comma 2 dell'articolo 6 della legge 16 aprile 1973, n. 171, come sostituito dall'articolo 4, comma 3, della legge 8 novembre 1991, n. 360, le parole: "Per le finalita'" sono sostituite dalle...