LEGGE 16 aprile 1973, n. 171 - Interventi per la salvaguardia di Venezia

Coming into Force23 Maggio 1973
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1973/05/08/073U0171/CONSOLIDATED/20031227
Published date08 Maggio 1973
Enactment Date16 Aprile 1973
Official Gazette PublicationGU n.117 del 08-05-1973
TITOLO I

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

La salvaguardia di Venezia e della sua laguna e' dichiarata problema di preminente interesse nazionale.

La Repubblica garantisce la salvaguardia dell'ambiente paesistico, storico, archeologico ed artistico della citta' di Venezia e della sua laguna, ne tutela l'equilibrio idraulico, ne preserva l'ambiente dall'inquinamento atmosferico e delle acque e ne assicura la vitalita' socioeconomica nel quadro dello sviluppo generale e dello assetto territoriale della Regione.

Al perseguimento delle predette finalita' concorrono, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, lo Stato, la Regione e gli Enti locali.

Art 2.

La Regione, ai fini di cui al precedente articolo, approva con propria legge, entro 15 mesi dalla deliberazione del Governo di cui al terzo comma del presente articolo, un piano comprensoriale, relativo al territorio di Venezia ed al suo entroterra, che dovra' essere redatto tenendo conto degli indirizzi fissati nella predetta deliberazione.

La Regione con propria legge delimita l'ambito territoriale del comprensorio e stabilisce la partecipazione dei comuni interessati alla formazione ed alla adozione del piano comprensoriale.

Il Governo, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, fissa gli indirizzi di cui al primo comma attinenti a:

  1. indicazioni concernenti lo sviluppo e l'assetto territoriale di Venezia e del suo entroterra;

  2. individuazione ed impostazione generale delle misure per la protezione e la valorizzazione dell'ambiente naturale e storico-artistico di Venezia e di Chioggia, con particolare riguardo all'equilibrio idrogeologico ed all'unita' fisica ed ecologica della laguna.

Per la preparazione degli indirizzi di cui al precedente comma, e' costituito un comitato cosi' composto: Ministro per i lavori pubblici, che lo presiede, Ministro per il bilancio e la programmazione economica, Ministro per la pubblica istruzione, Ministro per la marina mercantile, Ministro per la sanita', Ministro per l'agricoltura e le foreste, Presidente della Giunta regionale del Veneto, Presidente dell'amministrazione provinciale di Venezia, sindaco di Venezia, sindaco di Chioggia e due rappresentanti degli altri comuni di cui all'ultimo comma del presente articolo eletti dai sindaci con voto limitato.

Ciascuno dei suddetti componenti puo' essere sostituito da un proprio rappresentante all'uopo delegato.

I finanziamenti disposti dalla presente legge debbono essere utilizzati nell'interesse dei comuni di Venezia, Chioggia, Codevigo, Campagna Lupia, Mira, Quarto D'Altino, Iesolo, Musile di Piave.

Art 3.

Il piano comprensoriale stabilisce le direttive da osservare nel territorio del comprensorio per la formazione e l'adeguamento degli strumenti urbanistici.

Tali direttive riguardano:

  1. lo sviluppo, l'impianto e la trasformazione degli insediamenti abitativi, produttivi e terziari;

  2. le zone da riservare a speciali destinazioni e quelle da assoggettare a speciali vincoli o limitazioni, con particolare riferimento alle localita' di interesse paesistico, storico, archeologico, artistico, monumentale ed ambientale;

  3. le limitazioni specificamente preordinate alla tutela dell'ambiente naturale, alla preservazione della unita' ecologica e fisica della laguna, alla preservazione delle barene ed all'esclusione di ulteriori opere di imbonimento, alla prevenzione dell'inquinamento atmosferico ed idrico e, in particolare, al divieto di insediamenti industriali inquinanti, ed ai prelievi e smaltimenti delle acque sopra e sotto suolo;

  4. l'apertura delle valli da pesca ai fini della libera espansione della marea;

  5. il sistema delle infrastrutture e delle principali attrezzature pubbliche o di uso pubblico, comprese le opere portuali.

Art 3.

Il piano comprensoriale stabilisce le direttive da osservare nel territorio del comprensorio per la formazione e l'adeguamento degli strumenti urbanistici.

Tali direttive riguardano:

  1. lo sviluppo, l'impianto e la trasformazione degli insediamenti abitativi, produttivi e terziari;

  2. le zone da riservare a speciali destinazioni e quelle da assoggettare a speciali vincoli o limitazioni, con particolare riferimento alle localita' di interesse paesistico, storico, archeologico, artistico, monumentale ed ambientale;

  3. le limitazioni specificamente preordinate alla tutela dell'ambiente naturale, alla preservazione della unita' ecologica e fisica della laguna, alla preservazione delle barene ed all'esclusione di ulteriori opere di imbonimento, alla prevenzione dell'inquinamento atmosferico ed idrico e, in particolare, al divieto di insediamenti industriali inquinanti, ed ai prelievi e smaltimenti delle acque sopra e sotto suolo;

  4. l'apertura delle valli da pesca ai fini della libera espansione della marea;

  5. il sistema delle infrastrutture e delle principali attrezzature pubbliche o di uso pubblico, comprese le opere portuali.

E' consentito sino al 31 dicembre 2001 il prelievo delle acque di falda ad esclusivo uso irriguo nel litorale delle frazioni di Cavallino Treporti, di Punta Sabbioni e di Sant'Erasmo .

Art 3.

Il piano comprensoriale stabilisce le direttive da osservare nel territorio del comprensorio per la formazione e l'adeguamento degli strumenti urbanistici.

Tali direttive riguardano:

  1. lo sviluppo, l'impianto e la trasformazione degli insediamenti abitativi, produttivi e terziari;

  2. le zone da riservare a speciali destinazioni e quelle da assoggettare a speciali vincoli o limitazioni, con particolare riferimento alle localita' di interesse paesistico, storico, archeologico, artistico, monumentale ed ambientale;

  3. le limitazioni specificamente preordinate alla tutela dell'ambiente naturale, alla preservazione della unita' ecologica e fisica della laguna, alla preservazione delle barene ed all'esclusione di ulteriori opere di imbonimento, alla prevenzione dell'inquinamento atmosferico ed idrico e, in particolare, al divieto di insediamenti industriali inquinanti, ed ai prelievi e smaltimenti delle acque sopra e sotto suolo;

  4. l'apertura delle valli da pesca ai fini della libera espansione della marea;

  5. il sistema delle infrastrutture e delle principali attrezzature pubbliche o di uso pubblico, comprese le opere portuali.

E' consentito sino al 31 dicembre 2004, e comunque fino al momento della effettiva disponibilita' di acqua per il tramite di acquedotti rurali il prelievo delle acque di falda ad esclusivo uso irriguo nel litorale delle frazioni di Cavallino Treporti, di Punta Sabbioni e di Sant'Erasmo.

Art 4.

Il piano comprensoriale esplica i suoi effetti fino alla approvazione del piano territoriale della regione Veneto, dal quale sara' recepito con le eventuali varianti che si rendessero necessarie ai fini della sua connessione con le previsioni del piano territoriale relative alle altre aree della Regione.

I comuni il cui territorio sia compreso nel perimetro del piano comprensoriale sono tenuti, entro un anno dall'approvazione dello stesso, ad adottare le varianti necessarie per uniformarvi i rispettivi strumenti urbanistici. Analogo obbligo sussiste per il Consorzio obbligatorio per l'ampliamento del porto e della zona industriale di Venezia-Marghera, per quanto riguarda il piano regolatore generale di cui all'articolo 2 della legge 2 marzo 1963, n. 397.

Il piano comprensoriale, una volta adottato, viene trasmesso dalla Regione a tutti i comuni interessati e ad esso si applicano le misure di salvaguardia, obbligatorie nei riguardi di qualsiasi opera, pubblica o privata, dal momento della adozione sino all'approvazione del piano medesimo.

Ove decorra inutilmente il termine di cui al secondo comma del presente articolo, la Regione puo' provvedere in via sostitutiva.

TITOLO II
Art 5.

E' istituita la Commissione per la salvaguardia di Venezia composta da:

il Presidente della Regione che la presiede;

il presidente del Magistrato alle acque;

un rappresentante dell'UNESCO;

il soprintendente ai monumenti di Venezia;

il soprintendente alle gallerie e alle opere d'arte di Venezia;

l'ingegnere capo del genio civile per le opere marittime di Venezia;

il medico provinciale di Venezia;

un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici;

un rappresentante del Ministero della marina mercantile;

un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche designato dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica;

tre rappresentanti della regione Veneto eletti dal Consiglio regionale con voto limitato a due;

un rappresentante della provincia di Venezia, eletto dal Consiglio provinciale;

tre rappresentanti del comune di Venezia, eletti dal consiglio comunale con voto limitato a due;

due rappresentanti degli altri comuni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2 eletti dai sindaci con voto limitato.

I componenti della commissione possono essere sostituiti da loro delegati, nel caso in cui rappresentino uffici, o da loro supplenti, negli altri casi, designati con le stesse modalita' dei componenti.

Le adunanze della commissione sono valide con la presenza di almeno tre quinti dei componenti; le determinazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parita' e' determinante il voto del Presidente.

Qualora il parere della commissione sia preso con il voto contrario del...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT