Art
5.
E' istituita la Commissione per la salvaguardia di Venezia composta da:
il Presidente della Regione che la presiede;
il presidente del Magistrato alle acque;
un rappresentante dell'UNESCO;
il soprintendente ai monumenti di Venezia;
il soprintendente alle gallerie e alle opere d'arte di Venezia;
l'ingegnere capo del genio civile per le opere marittime di Venezia;
il medico provinciale di Venezia;
un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici;
un rappresentante del Ministero della marina mercantile;
un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche designato dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica;
tre rappresentanti della regione Veneto eletti dal Consiglio regionale con voto limitato a due;
un rappresentante della provincia di Venezia, eletto dal Consiglio provinciale;
tre rappresentanti del comune di Venezia, eletti dal consiglio comunale con voto limitato a due;
due rappresentanti degli altri comuni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2 eletti dai sindaci con voto limitato.
I componenti della commissione possono essere sostituiti da loro delegati, nel caso in cui rappresentino uffici, o da loro supplenti, negli altri casi, designati con le stesse modalita' dei componenti.
Le adunanze della commissione sono valide con la presenza di almeno tre quinti dei componenti; le determinazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parita' e' determinante il voto del Presidente.
Qualora il parere della commissione sia preso con il voto contrario del...