Sentenza nº 40 da Constitutional Court (Italy), 05 Febbraio 1992

RelatoreEnzo Cheli
Data di Resoluzione05 Febbraio 1992
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 40

ANNO 1992

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Giudici

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Antonio BALDASSARRE

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

Dott. Renato GRANATA

Prof. Giuliano VASSALLI

Prof. Francesco GUIZZI

Prof. Cesare MIRABELLI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2, secondo comma, 3, secondo e terzo comma, e 25, primo comma, della legge 6 giugno 1991, n.175 (Revisione della normativa in materia di credito fondiario, edilizio e alle opere pubbliche), promosso con ricorso della Regione Trentino-Alto Adige, notificato l'8 luglio 1991, depositato in cancelleria il 17 luglio successivo ed iscritto al n. 28 del registro ricorsi 1991.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 3 dicembre 1991 il Giudice relatore Enzo Cheli;

uditi l'avvocato Giandomenico Falcon per la Regione Trentino-Alto Adige e l'avvocato dello Stato Sergio La Porta per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. - Con ricorso notificato in data 8 luglio 1991 (R.Ric. n.28 del 1991) la Regione Trentino- Alto Adige ha sollevato questione di legittimità costituzionale nei confronti degli artt. 2, secondo comma, 3, secondo e terzo comma, e 25, primo comma, della legge 6 giugno 1991, n. 175 (Revisione della normativa in materia di credito fondiario, edilizio e alle opere pubbliche), per violazione degli artt. 5, n. 3, e 16, primo comma, dello Statuto speciale (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), così come attuatidall'art. 3, primo e terzo comma, del d.P.R. 26 marzo 1977 di attuazione dello Statuto speciale della Regione T.A.A. in materia di ordinamento delle aziende di credito a carattere regionale).

    Secondo la Regione ricorrente la legge impugnata avrebbe innovato radicalmente la disciplina del credito fondiario, edilizio e alle opere pubbliche, in parte regolando la materia ex novo, in parte riattribuendo diversamente poteri già previsti da precedenti norme poste dal d.P.R. 21 gennaio 1976, n. 7, ora abrogato. Senonchè talune disposizioni di tale legge, conferendo allo Stato (e segnatamente alla Banca d'Italia ed al Ministero del tesoro) determinati poteri e funzioni relativi agli enti di credito fondiario ed edilizio, ma omettendo di far salve le competenze spettanti in materia alla Regione Trentino-Alto Adige, avrebbero determinato una illegittima compressione delle prerogative regionali relative al settore creditizio, come definite dallo Statuto e dalle norme di attuazione.

    In particolare, la Regione osserva che l'art. 2, secondo comma, della legge n. 175 ha attribuito alla Banca d'Italia la competenza ad autorizzare l'esercizio del credito, laddove le norme di attuazione statutaria di cui al d.P.R. 26 marzo 1977, n. 234 riservano alla Regione il compito di rilasciare "l'autorizzazione all'inizio delle operazioni" (art. 3, primo comma, lett.b).

    La Regione contesta, inoltre, l'invasione di competenza determinata dall'art. 3, secondo e terzo comma, della stessa legge n. 175, dove si dispone che gli statuti degli enti di credito fondiario ed edilizio, con le relative modifiche, siano approvati dal Ministro del tesoro o dalla Banca d'Italia, a seconda che l'ente non abbia oppure abbia forma di società per azioni, mentre l'art. 3, primo comma, lettere a) e d), del citato d.P.R. n.234 riserva espressamente alla competenza della Regione Trentino-Alto Adige sia "la istituzione, l'autorizzazione alla costituzione e alla fusione" che "l'approvazione delle modifiche statutarie", relative agli enti ed alle aziende di credito regionale.

    Infine, un ulteriore motivo di illegittimità viene riferito all'art.25 della stessa legge n. 175 che, attraverso il richiamo all'art.14 della legge 10 febbraio 1981, n. 23 ha esteso anche agli enti di credito fondiario larga parte del regime posto dalla legge bancaria (R.D.L.12 marzo 1936, n. 375, convertito con la legge 7 marzo 1938, n. 141).

    La Regione, titolare in materia di una potestà legislativa di tipo concorrente, non ha nulla da obbiettare in ordine a tale scelta, ma rivendica, in relazione agli enti operanti in ambito esclusivamente regionale, il rispetto, anche...

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