IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;
Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione prevista dall'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: Art. 1.
Le attribuzioni delle amministrazioni dello Stato, esercitate sia direttamente dagli organi centrali e periferici dello Stato, sia per il tramite di enti e di istituti pubblici a carattere nazionale o sovraprovinciale, nella materia di ordinamento degli enti e delle aziende di credito a carattere regionale, sono esercitate, nel proprio territorio, dalla regione Trentino-Alto Adige ai sensi e nei limiti di cui all'art. 5, punto 3, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, ad eccezione delle attribuzioni spettanti, ai sensi dell'art. 11 dello stesso decreto, alle province di Trento e di Bolzano, con l'osservanza delle norme del presente decreto.
Tra tali attribuzioni rientrano quelle relative alla partecipazione delle aziende di credito a carattere regionale ad istituti di credito a carattere nazionale anche sotto forma di depositi di disponibilita' liquide, di investimenti in titoli, nonche' di partecipazione ai fondi di garanzia degli istituti stessi.
Resta ferma la competenza degli organi dello Stato e della Banca d'Italia per tutto quanto riguarda la disciplina della raccolta del risparmio, dell'esercizio del credito, nonche' il relativo controllo e vigilanza sugli enti ed aziende di credito ivi compresa l'emanazione dei provvedimenti di carattere generale adottati per tutto il territorio dello Stato dal Comitato interministeriale per il credito e per il risparmio e dalla Banca d'Italia in base ai poteri ad essi attribuiti dalle leggi vigenti nella stessa materia.