DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1977, n. 234 - Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento delle aziende di credito a carattere regionale

Coming into Force15 Giugno 1977
Enactment Date26 Marzo 1977
Published date31 Maggio 1977
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1977/05/31/077U0234/CONSOLIDATED/20001106
Official Gazette PublicationGU n.146 del 31-05-1977
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione prevista dall'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: Art. 1.

Le attribuzioni delle amministrazioni dello Stato, esercitate sia direttamente dagli organi centrali e periferici dello Stato, sia per il tramite di enti e di istituti pubblici a carattere nazionale o sovraprovinciale, nella materia di ordinamento degli enti e delle aziende di credito a carattere regionale, sono esercitate, nel proprio territorio, dalla regione Trentino-Alto Adige ai sensi e nei limiti di cui all'art. 5, punto 3, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, ad eccezione delle attribuzioni spettanti, ai sensi dell'art. 11 dello stesso decreto, alle province di Trento e di Bolzano, con l'osservanza delle norme del presente decreto.

Tra tali attribuzioni rientrano quelle relative alla partecipazione delle aziende di credito a carattere regionale ad istituti di credito a carattere nazionale anche sotto forma di depositi di disponibilita' liquide, di investimenti in titoli, nonche' di partecipazione ai fondi di garanzia degli istituti stessi.

Resta ferma la competenza degli organi dello Stato e della Banca d'Italia per tutto quanto riguarda la disciplina della raccolta del risparmio, dell'esercizio del credito, nonche' il relativo controllo e vigilanza sugli enti ed aziende di credito ivi compresa l'emanazione dei provvedimenti di carattere generale adottati per tutto il territorio dello Stato dal Comitato interministeriale per il credito e per il risparmio e dalla Banca d'Italia in base ai poteri ad essi attribuiti dalle leggi vigenti nella stessa materia.

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione prevista dall'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: Art. 1.

((1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 5, primo comma, n. 3), dello statuto speciale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato, nonche' quelle di enti e istituti pubblici a carattere nazionale o sovraregionale nei confronti delle banche a carattere regionale, come definite nell'articolo 2, sono esercitate, nel proprio territorio, dalla regione Trentino-Alto Adige, nonche' dalle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 11, primo e secondo comma, del medesimo statuto speciale, in conformita' alle norme di cui al presente decreto.

  1. Restano di competenza esclusiva della Banca d'Italia, anche nei riguardi delle banche a carattere regionale, le valutazioni e le attivita' di vigilanza.))

Art 2.

Ai fini del precedente art. 1 e dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, sono considerati a carattere regionale tutti gli enti e gli istituti e tutte le aziende di credito che abbiano la sede legale e sportelli esclusivamente nel territorio regionale.

Sono altresi'...

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