LEGGE 6 giugno 1991, n. 175 - Revisione della normativa in materia di credito fondiario, edilizio ed alle opere pubbliche

Coming into Force25 Giugno 1991
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1991/06/10/091G0218/CONSOLIDATED/19930930
Enactment Date06 Giugno 1991
Published date10 Giugno 1991
Official Gazette PublicationGU n.134 del 10-06-1991
Capo I ENTI DI CREDITO FONDIARIO, EDILIZIO ED ALLE OPERE PUBBLICHE

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.
  1. Gli istituti e le sezioni di credito fondiario ed edilizio, di seguito indicati complessivamente come "Enti", sono abilitati ad effettuare operazioni di credito fondiario, di credito edilizio e di credito alle opere pubbliche ed impianti di pubblica utilita'. Gli Enti costituiti in forma di societa' per azioni possono essere altresi' abilitati all'esercizio di altri tipi di attivita' creditizia a medio e lungo termine e operano secondo quanto previsto dall'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356.

  2. Entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge le sezioni autonome per il finanziamento di opere pubbliche ed impianti di pubblica utilita', istituite ai sensi delle leggi 6 marzo 1950, n. 108, e 11 marzo 1958, n. 238, e succes- sive modificazioni e integrazioni, devono essere assorbite dagli Enti presso i quali sono costituite.

  3. Entro il medesimo termine di cui al comma 2 le sezioni di credito fondiario devono assumere la forma di societa' per azioni. Tale scopo e' conseguito attraverso operazioni di ristrutturazione di cui all'articolo 1 della legge 30 luglio 1990, n. 218.

  4. Ove ne ricorrano i presupposti, si applicano, ad ogni effetto, l'articolo 2, comma 1, l'articolo 3 e l'articolo 7, commi 1, 2, 4 e 5, della citata legge n. 218 del 1990 e i decreti legislativi 20 novembre 1990, n. 356, e 20 novembre 1990, n. 357.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385

Art 2.
  1. L'autorizzazione per l'esercizio del credito fondiario, edilizio ed alle opere pubbliche puo' essere accordata soltanto ad Enti costituiti sotto forma di societa' per azioni.

  2. L'autorizzazione e' rilasciata dalla Banca d'Italia alle condizioni dalla stessa stabilite in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1985, n. 350.

  3. La costituzione di nuovi Enti non e' soggetta alle disposizioni previste dall'articolo 21 della legge 4 giugno 1985, n. 281.

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385

Art 3.
  1. Gli atti costitutivi e gli statuti degli Enti devono adeguarsi alle disposizioni della presente legge e devono tra l'altro prevedere l'ammontare del capitale e le norme per il suo aumento, le categorie dei partecipanti in base agli ordinamenti in vigore, le modalita' di trasferimento dei titoli di partecipazione al capitale e disciplinare gli organi, l'organizzazione ed il funzionamento degli Enti.

  2. Gli statuti e le relative modifiche vengono approvati con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.

  3. Gli statuti degli Enti costituiti in forma di societa' per azioni e le relative modifiche sono approvati dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni.

Art 3.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385

Capo II OPERAZIONI DI CREDITO FONDIARIO ED ALLE OPERE PUBBLICHE
Art 4.
  1. Il credito fondiario ha per oggetto:

    1. la concessione di mutui, di durata non inferiore a cinque anni, garantiti da ipoteca di primo grado su immobili fino al 75 per cento del loro valore, ferme restando le disposizioni di legge che stabiliscono percentuali diverse. Sono considerate come garantite da ipoteca di primo grado le operazioni destinate al rimborso dei crediti gia' iscritti, quando per effetto di tale rimborso le operazioni vengono ad essere garantite da ipoteca di primo grado. Le operazioni possono essere perfezionate anche prima che si verifichi interamente la surrogazione nell'ipoteca o nel privilegio, iscritti a garanzia del credito rimborsato, purche' sia costituita in deposito una somma sufficiente a garantire il rimborso della precedente passivita' e utilizzabile per il rimborso stesso;

    2. la concessione di anticipazioni di durata superiore a diciotto mesi, garantite da ipoteca, alle stesse condizioni previste per i mutui alla lettera a).

  2. Non e' di ostacolo alle operazioni di credito fondiario la precedenza di iscrizioni ipotecarie, ove il valore di esse, unito alla somma da mutuare o da concedere in anticipazione, non ecceda il 75 per cento del valore dell'immobile. Qualora le precedenti iscrizioni ipotecarie siano a favore dell'Ente concedente, il nuovo prestito puo' fare riferimento, anziche' al valore di queste ultime, al capitale residuo del precedente mutuo.

Art 4.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385

Art 5.
  1. L'Ente stipula con il mutuatario un contratto destinato ad avere effetto dopo che, avvenuta la iscrizione dell'ipoteca ed eseguiti dal mutuatario e dall'eventuale datore di ipoteca i richiesti adempimenti, dal certificato del conservatore dei registri immobiliari non risulti la preesistenza di altre iscrizioni, privilegi o trascrizioni pregiudizievoli. E' fatto comunque salvo, nell'ipotesi di precedenti iscrizioni ipotecarie, il disposto dell'articolo 4, comma 2.

  2. E' data facolta' agli incaricati dell'Ente di eseguire ricerche sui registri catastali ed immobiliari e di rilevarne tutti i dati occorrenti al disimpegno dell'incarico loro affidato.

  3. Accertata la condizione di cui al comma 1, l'avveramento della quale puo' anche risultare da dichiarazione notarile, l'Ente consegna al mutuatario la somma mutuata contro il rilascio di quietanza.

  4. Sulla presentazione della quietanza di cui al comma 3, il conservatore dei registri immobiliari esegue, in margine alla iscrizione gia' presa, l'annotazione del pagamento della somma mutuata e della eventuale variazione nella misura degli interessi convenuta in relazione all'andamento del mercato finanziario. In tal caso l'ipoteca iscritta a favore dell'Ente fa collocare nello stesso grado gli interessi nella misura risultante dall'annotazione stessa.

  5. In caso di edificio o complesso condominiale l'Ente consente, nell'atto di quietanza finale a saldo ed a richiesta del mutuatario, la suddivisione del mutuo in quote e, correlativamente, il frazionamento dell'ipoteca a garanzia.

  6. Della suddivisione del mutuo e del frazionamento della ipoteca il conservatore dei registri immobiliari esegue annotazione a margine dell'iscrizione presa.

  7. Agli effetti dei diritti di scritturato e degli emolumenti ipotecari, nonche' dei compensi e dei diritti spettanti al notaio, gli atti e le formalita' ipotecarie, anche di annotazione, si considerano come una sola stipula, una sola operazione sui registri immobiliari ed un solo certificato.

  8. Gli onorari notarili sono ridotti alla meta' per la stipula degli atti relativi alle operazioni di cui alla presente legge.

  9. I mutui fondiari concessi ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a), possono essere perfezionati anche con la stipulazione di un unico contratto; in tal caso le somme erogate sono costituite in deposito cauzionale presso gli Enti mutuanti finche' non sia stata ad essi giustificata l'assenza di iscrizioni, privilegi o trascrizioni pregiudizievoli all'ipoteca a garanzia del mutuo e siano adempiute le altre condizioni stabilite nel contratto.

Art 5.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385

Art 6.
  1. Il mutuatario puo' domandare la purgazione dell'immobile dai privilegi e dalle ipoteche, rimborsando ai creditori iscritti le somme loro dovute.

  2. Le iscrizioni ipotecarie a favore dell'Ente sono comunque valide ed efficaci, nonostante il sopraggiunto fallimento, quando siano state prese almeno dieci giorni prima della pubblicazione della sentenza.

  3. Le iscrizioni ipotecarie medesime sono rinnovate nei termini e nei modi stabiliti dalla legge. L'Ente ha diritto, in ogni tempo, di conseguire la rinnovazione delle ipoteche.

  4. Per gli effetti dell'articolo 2839 del codice civile e in deroga al disposto del numero 2) del secondo comma del detto articolo, l'Ente elegge il domicilio nel luogo della sua sede.

Art 6.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385

Art 7.
  1. Le spese per l'iscrizione, riduzione, frazionamento, rinnovazione e cancellazione di ipoteca sono a carico del debitore.

  2. Sono parimenti a carico del debitore le spese:

  1. di perizia e degli altri atti necessari relativamente a quanto disposto dall'articolo 8, comma 3;

  2. di assicurazione degli immobili contro i danni da incendi di cui all'articolo 19, comma 1;

  3. per la trattazione delle operazioni di cui alla presente legge e la stipula degli atti relativi.

Art 7.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385

Art 8.
  1. I debitori hanno facolta' di estinguere anticipatamente, in tutto o in parte, il proprio debito, corrispondendo agli Enti un compenso, da stabilirsi contrattualmente, correlato al capitale restituito anticipatamente.

  2. I debitori, ogni volta che abbiano estinto...

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