DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 giugno 1985, n. 350 - Attuazione della direttiva, in data 12 dicembre 1977, del Consiglio delle Comunita' europee n. 77/780 in materia creditizia, in applicazione della legge 5 marzo 1985, n. 74

Coming into Force13 Ottobre 1985
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1985/07/15/085U0350/CONSOLIDATED/19930930
Enactment Date27 Giugno 1985
Published date15 Luglio 1985
Official Gazette PublicationGU n.165 del 15-07-1985
Articoli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Vista la legge 5 marzo 1985, n. 74;

Sentito il parere delle commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia sullo schema di decreto trasmesso dal Governo della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata il 26 giugno 1985;

Sulla proposta del Ministro del tesoro; EMANA il seguente decreto:

Art 1.
  1. L'attivita' di raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma e di esercizio del credito ha carattere d'impresa, indipendentemente dalla natura pubblica o privata degli enti che la esercitano.

  2. L'autorizzazione all'esercizio di tale attivita' e' rilasciata dalla Banca d'Italia alle condizioni che seguono, ferme le altre di applicazione generale:

    1. esistenza di un capitale nel caso di societa' azionarie, a responsabilita' limitata e cooperative ovvero di un capitale o fondo di dotazione nel caso di enti pubblici, di ammontare non inferiore a quello determinato in via generale dalla Banca d'Italia;

    2. possesso da parte delle persone, alle quali per legge o per statuto spettano poteri di amministrazione e direzione, di requisiti di esperienza adeguata all'esercizio delle funzioni connesse alle rispettive cariche, in conformita' delle previsioni di cui ai successivi articoli 2, 3 e 4;

    3. possesso, per le persone indicate sub b), per quelle che esercitano funzioni di controllo nonche' per coloro che, in virtu' della partecipazione al capitale, siano in grado di influire sull'attivita' dell'ente, dei requisiti di onorabilita' di cui al successivo art. 5;

    4. presentazione di un articolato programma di attivita' in cui siano indicate in particolare la tipologia delle operazioni previste e la struttura organizzativa dell'ente.

  3. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi del presente articolo sono comunicate alla commissione delle Comunita' europee.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS.14 DICEMBRE 1992, N. 481 1 AGGIORNAMENTO (1)

Il D.Lgs. 14 dicembre 1992, n. 481, ha disposto (con l'art. 49, comma 2) che il presente decreto e' abrogato e tuttavia continua a essere applicato fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti e delle istruzioni previsti dal decreto legislativo medesimo.

Art 1.

IL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO 2 AGGIORNAMENTO (2)

Il D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, ha disposto (con l'art. 161, comma 2) che il presente decreto e' abrogato ma continua a essere applicato fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalle autorita' creditizie ai sensi del medesimo decreto legislativo.

Art 2.
  1. Il presidente del consiglio di amministrazione di enti creditizi, salvo quelli di cui al successivo art. 3, deve essere scelto secondo criteri di professionalita' e competenza fra persone che abbiano maturato una esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di:

    1. attivita' di amministrazione, direzione o controllo presso societa' ed enti del settore creditizio, finanziario o assicurativo ovvero funzioni dirigenziali in pubbliche amministrazioni aventi attinenza con i predetti settori;

    2. attivita' di amministrazione, direzione o controllo in enti pubblici o in imprese pubbliche e private aventi dimensioni adeguate a quelle dell'ente creditizio presso il quale la carica deve essere ricoperta;

    3. attivita' professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario o assicurativo, o attivita' di insegnamento universitario in materie giuridiche od economiche.

  2. La disposizione di cui al precedente comma 1 si applica anche all'amministratore delegato e ai membri di organi collegiali ai quali siano attribuiti poteri in materia di concessione del credito.

  3. Per la carica di direttore generale o per quella che comporti esercizio di funzione equivalente presso gli stessi enti creditizi e' richiesto il possesso di una specifica competenza professionale acquisita in materia creditizia, finanziaria o assicurativa attraverso esperienze di lavoro in posizioni di adeguata responsabilita' per un periodo non inferiore ad un quinquennio.

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS.14 DICEMBRE 1992, N. 481 1 AGGIORNAMENTO (1)

Il D.Lgs. 14 dicembre 1992, n. 481, ha disposto (con l'art. 49, comma 2) che il presente decreto e' abrogato e tuttavia continua a essere applicato fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti e delle istruzioni previsti dal decreto legislativo medesimo.

Art 2.

IL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO 2 AGGIORNAMENTO (2)

Il D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, ha disposto (con l'art. 161, comma 2) che il presente decreto e' abrogato ma continua a essere applicato fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalle autorita' creditizie ai sensi del medesimo decreto legislativo.

Art 3.
  1. La carica di presidente del consiglio di amministrazione presso le casse rurali ed artigiane, le banche popolari aventi non piu' di tre sportelli, i monti di credito su pegno di seconda categoria e le casse comunali di credito agrario puo' essere ricoperta, oltre che dalle persone che abbiano i requisiti di cui al precedente art. 2, comma 1, anche da coloro che abbiano svolto, per un periodo non inferiore ad un anno:

    1. attivita' di amministrazione, direzione o controllo in imprese agricole, commerciali o artigiane;

    2. attivita' professionali o di insegnamento in materia attinente al settore creditizio, finanziario o assicurativo.

  2. Nelle casse rurali ed artigiane e nelle banche popolari di cui al precedente comma la carica di presidente puo' essere altresi' ricoperta da persone che abbiano esercitato, per un periodo non inferiore ad un anno, attivita' di amministrazione, direzione o controllo nel settore della cooperazione o in enti a carattere mutualistico.

  3. Per la carica di direttore o per quella che comporti l'esercizio di funzione equivalente presso i predetti enti creditizi e' richiesta un'adeguata esperienza di lavoro in materia creditizia, finanziaria o assicurativa.

Art 3.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS.14 DICEMBRE 1992, N. 481 1 AGGIORNAMENTO (1)

Il D.Lgs. 14 dicembre 1992, n. 481, ha disposto (con l'art. 49, comma 2) che il presente decreto e' abrogato e tuttavia continua a essere applicato fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti e delle istruzioni previsti dal decreto legislativo medesimo.

Art 3.

IL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO 2 AGGIORNAMENTO (2)

Il D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, ha disposto (con l'art. 161, comma 2) che il presente decreto e' abrogato ma continua a essere applicato fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalle autorita' creditizie ai sensi del medesimo decreto legislativo.

Art 4.
  1. Non possono ricoprire cariche d'amministratori e direttori generali ovvero cariche che comportino lo esercizio di funzioni equivalenti in enti creditizi coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in enti successivamente sottoposti a procedure di amministrazione straordinaria o di liquidazione coatta amministrativa, ai sensi degli articoli 57 e 67 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, almeno per i due esercizi precedenti all'adozione dei relativi provvedimenti. Il divieto avra' la durata di tre anni dall'adozione dei provvedimenti stessi.

  2. La disposizione di cui al precedente comma 1 si applica anche a coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in enti e societa' del settore assicurativo o finanziario che siano stati sottoposti alle procedure di amministrazione straordinaria ai sensi della legge 12 agosto 1982, n. 576 e della legge 23 marzo 1983, n. 77, ovvero a procedure di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa.

Art 4.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS.14 DICEMBRE 1992, N. 481 1 AGGIORNAMENTO (1)

Il D.Lgs. 14 dicembre 1992, n. 481, ha disposto (con l'art. 49, comma 2) che il presente decreto e' abrogato e tuttavia continua a essere applicato fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti e delle istruzioni previsti dal decreto legislativo medesimo.

Art 4.

IL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO 2 AGGIORNAMENTO (2)

Il D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, ha disposto (con l'art. 161, comma 2) che il presente decreto e' abrogato ma continua a essere applicato fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalle autorita' creditizie ai sensi del medesimo decreto legislativo.

Art 5.

Le cariche, comunque denominate, di amministratore, sindaco e direttore generale non possono essere ricoperte da coloro che:

1) si trovino in stato di interdizione legale ovvero di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;

2) siano sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorita' giudiziaria ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575 e della legge 13 settembre 1982, n. 646;

3) siano stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

  1. a pena detentiva...

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