DECRETO LEGISLATIVO 14 dicembre 1992, n. 481 - Attuazione della direttiva 89/646/CEE relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'accesso all'attivita' degli enti creditizi e il suo esercizio e recante modifica della direttiva 77/780/CEE

Coming into Force01 Gennaio 1993
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1992/12/17/092G0526/CONSOLIDATED/19930930
Enactment Date14 Dicembre 1992
Published date17 Dicembre 1992
Official Gazette PublicationGU n.296 del 17-12-1992 - Suppl. Ordinario n. 131
Capo I DISPOSIZIONI GENERALI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 25 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 89/646/CEE, seconda direttiva del Consiglio del 15 dicembre 1989, relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'accesso all'attivita' degli enti creditizi e il suo esercizio e recante modifica della direttiva 77/780/CEE;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 settembre 1992;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 dicembre 1992;

Sulla proposta dei Ministri per il coordinamento delle politiche comunitarie e del tesoro, di concerto con i Ministri degli affari esteri e di grazia e giustizia; E M A N A il seguente decreto legislativo:

Art 1.

Definizioni

  1. Nel presente decreto l'espressione:

    1. "CICR" indica il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

    2. "CONSOB" indica la Commissione nazionale per le societa' e la borsa;

    3. "Stato comunitario" indica lo Stato membro delle Comunita' europee;

    4. "Stato extracomunitario" indica lo Stato non membro delle Comunita' europee;

    5. "legge bancaria" indica il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni.

  2. Nel presente decreto si intendono per:

    1. "ente creditizio nazionale": l'ente creditizio avente sede legale in Italia;

    2. "ente creditizio comunitario": l'ente creditizio avente sede legale e amministrazione centrale in un medesimo Stato comunitario diverso dall'Italia;

    3. "ente creditizio extracomunitario": l'ente creditizio avente sede legale in uno Stato extracomunitario;

    4. "enti creditizi autorizzati in Italia": gli enti creditizi nazionali e le succursali in Italia di enti creditizi extracomunitari;

    5. "succursale": una sede di attivita' che costituisce parte, sprovvista di personalita' giuridica, di un ente creditizio e che effettua direttamente, in tutto o in parte, l'attivita' dell'ente creditizio;

    6. "attivita' ammesse al beneficio del mutuo riconoscimento": le attivita' di:

      1) raccolta di depositi o di altri fondi con obbligo di restituzione,

      2) operazioni di prestito (compreso in particolare il credito al consumo, il credito con garanzia ipotecaria, il factoring, le cessioni di credito pro-soluto e pro-solvendo, il credito commerciale incluso il "forfaiting"),

      3) leasing finanziario,

      4) servizi di pagamento,

      5) emissione e gestione di mezzi di pagamento (carte di credito, "travellers cheques", lettere di credito),

      6) rilascio di garanzie e di impegni di firma,

      7) operazioni per proprio conto o per conto della clientela in

      strumenti di mercato monetario (assegni, cambiali, certificati di deposito, ecc.),

      cambi,

      strumenti finanziari a termine e opzioni,

      contratti su tassi di cambio e tassi d'interesse,

      valori mobiliari,

      8) partecipazione alle emissioni di titoli e prestazioni di servizi connessi,

      9) consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria, di strategia industriale e di questioni connesse, nonche' consulenza e servizi nel campo delle concentrazioni e del rilievo di imprese,

      10) servizi di intermediazione finanziaria del tipo "money brok- ing",

      11) gestione o consulenza nella gestione di patrimoni,

      12) custodia e amministrazione di valori mobiliari,

      13) servizi di informazione commerciale,

      14) locazione di cassette di sicurezza,

      15) tutte le altre attivita' che ampliano l'elenco allegato alla seconda direttiva in materia creditizia del Consiglio delle Comunita' europee n. 89/646/CEE del 15 dicembre 1989 in virtu' delle misure di adattamento assunte dalle autorita' comunitarie;

    7. "gruppo creditizio": il gruppo previsto dal titolo VII del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356;

    8. "societa' finanziaria capogruppo": la societa' prevista dall'art. 25 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356.

Art 1.

ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385

Art 2.

Attivita' bancaria

  1. La raccolta di risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito costituiscono l'attivita' bancaria.

  2. L'esercizio dell'attivita' bancaria e' riservato alle imprese autorizzate, denominate enti creditizi.

Art 2.

ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385

Art 3.

Raccolta del risparmio

  1. Ai fini del presente decreto e' raccolta del risparmio l'acquisizione di fondi, con obbligo di rimborso, sia sotto forma di depositi sia sotto altra forma.

  2. La raccolta del risparmio tra il pubblico e' vietata ai soggetti diversi dagli enti creditizi.

  3. Il CICR stabilisce limiti e criteri, anche con riguardo all'attivita' e alla forma giuridica dei soggetti, in base ai quali non costituisce raccolta del risparmio tra il pubblico quella effettuata:

    1. presso propri soci e propri dipendenti;

    2. presso societa' controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile e controllate da una stessa controllante;

    3. tramite enti creditizi ed enti, sottoposti a forme di vigilanza prudenziale, che svolgono attivita' assicurativa o finanziaria.

  4. Il divieto del comma 2 non si applica:

    1. agli Stati comunitari, agli organismi internazionali ai quali aderiscono uno o piu' Stati comunitari, agli enti pubblici ai quali la raccolta del risparmio e' consentita in base agli ordinamenti nazionali degli Stati comunitari;

    2. agli Stati extracomunitari e ai soggetti esteri abilitati da speciali disposizioni del diritto italiano;

    3. alle societa' per azioni e in accomandita per azioni per la raccolta effettuata mediante l'emissione di obbligazioni;

    4. alle societa' e agli enti con titoli negoziati in un mercato regolamentato per la raccolta effettuata nei limiti stabiliti dal CICR, avendo riguardo anche all'attivita' dell'emittente a fini di tutela della riserva dell'attivita' bancaria stabilita dall'art. 2. Il CICR, su proposta formulata dalla Banca d'Italia sentita la CONSOB, individua le caratteristiche, anche di durata e di taglio, dei titoli mediante i quali la raccolta puo' essere effettuata. Sono in ogni caso precluse la raccolta di fondi a vista e ogni forma di raccolta collegata all'emissione o alla gestione di mezzi di pagamento;

    5. agli enti sottoposti a forme di vigilanza prudenziale che svolgono attivita' assicurativa o finanziaria, per la raccolta ad essi specificamente consentita da disposizioni di legge.

Art 3.

ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385

Art 4.

Obbligazioni emesse dagli enti creditizi

  1. Gli enti creditizi possono emettere obbligazioni, quando lo statuto lo prevede.

  2. L'emissione e' deliberata dal consiglio di amministrazione. Non si applicano gli articoli 2410, 2411, 2412, 2413, comma 1, n. 3, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418 e 2419 del codice civile, ne' l'art. 21 della legge 4 giugno 1985, n. 281.

  3. Resta ferma la disciplina prevista dal codice civile per le obbligazioni convertibili.

  4. Le obbligazioni possono essere stanziate in anticipazione presso la Banca d'Italia.

  5. L'emissione delle obbligazioni e' disciplinata dalla Banca d'Italia, in conformita' delle deliberazioni del CICR.

Art 4.

ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385

Art 5.

Altre attivita' degli enti creditizi

  1. Gli enti creditizi, oltre all'attivita' bancaria, possono esercitare, quando lo statuto lo consente, una o piu' delle altre attivita' ammesse al beneficio del mutuo riconoscimento.

  2. Restano ferme le disposizioni previste dalla legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni, per i fondi comuni di investimento mobiliare, dalla legge 2 gennaio 1991, n. 1, per l'esercizio dell'attivita' di intermediazione mobiliare e dal decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84, per le societa' di investimento a capitale variabile.

Art 5.

ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385

Art 6.

Finanziamenti regolati da leggi speciali

  1. Gli enti creditizi possono esercitare, quando lo statuto lo consente, le attivita' di finanziamento disciplinate da leggi riguardanti determinati settori, categorie di istituti o singoli istituti di credito.

  2. Ai finanziamenti si applicano integralmente le disposizioni delle leggi indicate al comma 1, ivi comprese quelle relative alle misure fiscali e tariffarie e ai privilegi di procedura.

  3. Gli enti creditizi nazionali ed esteri possono erogare finanziamenti agevolati purche' questi siano previsti da leggi, siano regolati da convenzione con l'amministrazione che dispone l'agevolazione e...

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