DECRETO LEGISLATIVO 25 gennaio 1992, n. 84 - Attuazione delle direttive n. 85/611/CEE e n. 88/220/CEE relative agli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, operanti nella forma di societa' di investimento a capitale variabile (SICAV)

Coming into Force29 Febbraio 1992
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1992/02/14/092G0120/CONSOLIDATED/20101229
Enactment Date25 Gennaio 1992
Published date14 Febbraio 1992
Official Gazette PublicationGU n.37 del 14-02-1992 - Suppl. Ordinario n. 27
Articoli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 22 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva n. 85/611/CEE del Consiglio del 20 dicembre 1985 e della direttiva n. 88/220/CEE del Consiglio del 22 marzo 1988, relative agli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, operanti nella forma di societa' di investimento a capitale variabile (SICAV);

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 gennaio 1992;

Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, delle finanze e dell'industria, del commercio e dell'artigianato; E M A N A il seguente decreto legislativo:

Art 1.

Societa' di investimento a capitale variabile e autorizzazione alla costituzione

  1. La societa' per azioni costituita ed operante in conformita' alle disposizioni del presente decreto, che ha per oggetto esclusivo l'investimento collettivo in valori mobiliari del patrimonio raccolto mediante l'offerta al pubblico in via continuativa di proprie azioni, e' denominata societa' di investimento a capitale variabile (SICAV).

  2. La societa', di cui al comma 1, puo' costituirsi soltanto previa autorizzazione del Ministro del tesoro, sentita la Banca d'Italia. Salvo quanto disposto dal presente comma, alla SICAV si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 e 11 della legge 23 marzo 1983, n. 77, in quanto compatibili. La richiesta di autorizzazione, presentata dai soci fondatori, deve:

    1. riportare l'elenco degli amministratori, degli amministratori delegati, dei direttori generali e dei dirigenti muniti di rappresentanza;

    2. indicare il capitale sociale che deve essere almeno pari a lire dieci miliardi o al piu' elevato importo stabilito in via generale con decreto del Ministro del tesoro, sentita la Banca d'Italia;

    3. essere corredato dal progetto di atto costitutivo e di statuto, conforme alle prescrizioni di cui all'art. 2;

    4. essere corredata dalla documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'art. 1, comma 5, lettera f) della legge 23 marzo 1983, n. 77, da parte dei soci fondatori.

  3. La Banca d'Italia attesta la conformita' del progetto di atto costitutivo e di statuto alle prescrizioni di cui all'art. 2 contestualmente al rilascio del parere di cui al comma 2.

Art 1.

ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58 2 AGGIORNAMENTO (2) Il D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ha disposto (con l'art. 214, comma 2, lettera i)) che il presente articolo e' abrogato, ma continua a essere applicato fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi del medesimo decreto.

Art 2.

Costituzione della societa'

  1. I soci fondatori della SICAV autorizzati ai sensi dell'art. 1 debbono procedere alla costituzione della societa' ed effettuare i versamenti delle quote sottoscritte entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione. In deroga a quanto previsto al comma 1, n. 2) dell'art. 2329 del codice civile, il capitale di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), deve essere interamente versato.

  2. La denominazione sociale deve contenere l'indicazione di societa' di investimento per azioni a capitale variabile SICAV. Tale denominazione deve risultare in tutti i documenti della societa'.

  3. Lo statuto, allegato all'atto costitutivo, deve contenere almeno:

    1. l'indicazione dei programmi di investimento della societa' e i criteri per la destinazione dei proventi;

    2. l'indicazione dei soggetti competenti per la scelta degli investimenti. Ove la societa' intenda procedere al rilascio, mediante convenzione, della delega di cui all'art. 7, lo statuto indica il soggetto delegato, l'ampiezza della delega e le procedure per assicurare il controllo delle operazioni effettuate dal delegato;

    3. l'indicazione della banca presso la quale devono essere depositati i titoli e le disponibilita' liquide della societa';

    4. i criteri per la valutazione del patrimonio della societa', conformemente a quanto stabilito dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera b);

    5. le modalita' di partecipazione alla societa', i termini e le modalita' di emissione ed estinzione delle azioni;

    6. la misura massima entro la quale il consiglio di amministrazione puo' stabilire gli oneri di sottoscrizione e di rimborso;

    7. le indicazioni di cui all'art. 2, comma 2, lettere i), l), m) e n) della legge 23 marzo 1983, n. 77;

    8. la periodicita' di emissione e rimborso di azioni ai sensi dell'art. 4, comma 2;

    9. i quotidiani sui quali dovra' essere pubblicato il valore patrimoniale della societa' ed il valore unitario delle azioni;

    10. le modalita' di conversione delle azioni di una categoria in un'altra, ai sensi dell'art. 4, comma 3, e gli eventuali oneri connessi;

    11. i casi di scioglimento della SICAV e le modalita' di liquidazione volontaria, tenuto conto di quanto disposto all'art. 11.

  4. Lo statuto contiene altresi' gli ulteriori elementi richiesti dalla Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 9, comma 2.

  5. Alla SICAV non si applicano gli articoli 2333, 2334, 2335 e 2336 del codice civile; non sono ammessi i conferimenti in natura.

  6. La Banca d'Italia iscrive la SICAV all'albo di cui all'art. 9, comma 1, previo accertamento della intervenuta omologazione del tribunale e previa verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 1, comma 2, e al presente articolo.

Art 2.

ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58 2 AGGIORNAMENTO (2) Il D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ha disposto (con l'art. 214, comma 2, lettera i)) che il presente articolo e' abrogato, ma i commi 3 e 4 continuano ad essere applicati fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi del medesimo decreto.

Art 3.

Capitale della SICAV

  1. Il capitale della SICAV e' sempre uguale al patrimonio netto detenuto dalla societa', cosi' come determinato ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera b).

  2. Alla SICAV non si applicano gli articoli da 2438 a 2447 del codice civile.

  3. Quando il capitale della SICAV si riduce al di sotto della misura indicata all'art. 1, comma 2, lettera b), e permane tale per un periodo di sessanta giorni, la societa' e' messa in liquidazione secondo le previsioni statutarie di cui all'art. 2, comma 3, lettera m), e nell'osservanza di quanto disposto all'art. 11. Il termine e' sospeso qualora sia iniziata una procedura di fusione con altra SICAV ai sensi dell'art. 12.

Art 3.

ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58

Art 4.

A z i o n i

  1. Le azioni rappresentative del capitale devono essere interamente liberate al momento della loro emissione; esse riportano il capitale iniziale e quello minimo di cui all'art. 1, comma 2, lettera b) ed il regime di variazione del loro valore. Il valore iniziale di ciascuna azione e' stabilito in L. 10.000 o al maggior importo stabilito dalla Banca d'Italia. Il valore delle azioni, ai fini della determinazione del prezzo di emissione e di rimborso, e' stabilito con la periodicita' di cui al comma 2, dividendo il valore delle attivita' nette ai sensi dell'art. 3, comma 1, per il numero delle azioni in circolazione.

  2. Le azioni della SICAV possono essere emesse e rimborsate con una periodicita', da indicare nello statuto, almeno settimanale. Alla SICAV non si applicano gli articoli 2348, comma 2, 2349, 2351, 2353, 2354, comma 1, numeri 3 e 4, 2355, comma 3 e 2356. La SICAV non puo' emettere obbligazioni ne' azioni di risparmio di cui all'art. 14, della legge 7 giugno 1974, n. 216.

  3. Le azioni della SICAV possono essere nominative o al portatore a scelta del sottoscrittore ed attribuiscono uguali diritti patrimoniali. Ognuna delle prime attribuisce un diritto di voto che puo' essere esercitato nei limiti di cui all'art. 5, comma 7; le seconde attribuiscono un solo voto per ogni socio indipendentemente dal numero di azioni di tale categoria possedute. La societa' deve assicurare agli azionisti in ogni momento la possibilita' di convertire le azioni di una categoria in azioni dell'altra.

  4. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 3, comma 4, in quanto compatibili con la periodicita' di emissione e rimborso prescelta, e comma 5, della legge 23 marzo 1983, n. 77.

  5. La SICAV non puo' acquistare e comunque detenere azioni proprie.

Art 4.

ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58 2 AGGIORNAMENTO (2) Il D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ha disposto (con l'art. 214, comma 2, lettera i)) che il presente articolo e' abrogato, ma i commi 1 e 4 continuano ad essere applicati fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi del medesimo decreto.

Art 5.

A s s e m b l e a

  1. L'assemblea ordinaria della SICAV e' regolarmente costituita e puo' validamente deliberare qualunque sia la parte del capitale sociale intervenuta.

  2. L'assemblea straordinaria in seconda convocazione della SICAV e' regolarmente costituita e puo' validamente deliberare qualunque sia la parte del capitale sociale intervenuta.

  3. Il voto puo' essere dato per corrispondenza se cio' e' ammesso dall'atto costitutivo. In tal caso l'avviso di convocazione deve contenere per esteso la deliberazione proposta. Non si tiene conto del voto in tal modo espresso se la delibera sottoposta a votazione dall'assemblea non e' conforme a quella contenuta nell'avviso di convocazione ma le azioni relative sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea straordinaria. Con decreto del Ministro del tesoro, sentita la Banca d'Italia, sono stabilite le modalita' operative per l'esercizio del voto per corrispondenza.

  4. ...

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