LEGGE 2 gennaio 1991, n. 1 - Disciplina dell'attivita' di intermediazione mobiliare e disposizioni sull'organizzazione dei mercati mobiliari

Coming into Force05 Gennaio 1991
End of Effective Date30 Giugno 1998
Published date04 Gennaio 1991
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1991/01/04/091G0003/CONSOLIDATED/19980326
Enactment Date02 Gennaio 1991
Official Gazette PublicationGU n.3 del 04-01-1991
TITOLO I DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

(Attivita' di intermediazione mobiliare)

  1. Per attivita' di intermediazione mobiliare si intende:

    1. negoziazione per conto proprio o per conto terzi, ovvero sia per conto proprio che per conto terzi, di valori mobiliari;

    2. collocamento e distribuzione di valori mobiliari con o senza preventiva sottoscrizione o acquisto a fermo, ovvero assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente;

    3. gestione di patrimoni, mediante operazioni aventi ad oggetto valori mobiliari;

    4. raccolta di ordini di acquisto o vendita di valori mobiliari;

    5. consulenza in materia di valori mobiliari;

    6. sollecitazione del pubblico risparmio effettuata mediante attivita' anche di carattere promozionale svolta in luogo diverso da quello adibito a sede legale o amministrativa principale dell'emittente, del proponente l'investimento o del soggetto che procede al collocamento, di cui all'articolo 18-ter, terzo comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni e integrazioni.

  2. Ai fini della presente legge i contratti a termine su strumenti finanziari collegati a valori mobiliari, tassi di interesse e valute, ivi compresi quelli aventi ad oggetto indici su tali valori mobiliari, tassi di interesse e valute, sono considerati valori mobiliari.

Art 1.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS 23 LUGLIO 1996, N. 415

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58

Art 2.

(Esercizio dell'attivita' di intermediazione mobiliare)

  1. L'esercizio professionale nei confronti del pubblico delle attivita' di cui all'articolo 1 e' riservato alle societa' di intermediazione mobiliare, salvo quanto previsto negli articoli 16, 17, 18 e 19 ed e' soggetto alle disposizioni della presente legge.

  2. Oltre alle attivita' di cui all'articolo 1, le societa' di intermediazione mobiliare possono essere autorizzate a svolgere le attivita' di custodia e amministrazione di valori mobiliari, di finanziamento dei contratti di borsa, di negoziazione per conto terzi di valute in borsa ai sensi dell'articolo 21 e possono esercitare le altre attivita' connesse e strumentali a ciascuna di quelle di cui all'articolo 1. Le societa' di intermediazione mobiliare, nell'esercizio dell'attivita' di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f), possono altresi' procedere alla promozione o al collocamento di prodotti e servizi diversi dai valori mobiliari, le cui caratteristiche sono indicate nel regolamento previsto dall'articolo 18-ter del citato decreto-legge n. 95 del 1974, convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 216 del 1974, e successive modificazioni e integrazioni.

  3. Alle societa' di intermediazione mobiliare e' inibita la raccolta di risparmio fra il pubblico, come regolata dal regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito con modificazioni e integrazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni, ogni attivita' di intermediazione nei pagamenti nonche' l'emissione di titoli, documenti o certificati comunque rappresentativi dei diritti dei clienti. Esse possono collocare certificati di deposito e obbligazioni emesse dagli istituti di credito speciale.

  4. La Commissione nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB), d'intesa con la Banca d'Italia, determina con proprio regolamento da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, i criteri in base ai quali la detenzione di valori mobiliari da parte delle societa' di intermediazione mobiliare, ivi compresi quelli relativi al capitale di societa' di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare, non rientra nell'esercizio delle attivita' per le quali le societa' stesse sono autorizzate. A tal fine la CONSOB, d'intesa con la Banca d'Italia, tiene conto, anche in relazione a ciascuna delle attivita' di cui all'articolo 1, comma 1, della durata della detenzione e della frequenza delle eventuali negoziazioni effettuate sui valori mobiliari.

  5. Nei casi in cui la detenzione di valori mobiliari non rientra nell'esercizio delle attivita' per le quali le societa' di intermediazione mobiliare sono autorizzate, le societa' stesse possono detenere titoli di partecipazione esclusivamente di societa' che esercitano attivita' connesse e strumentali.

  6. Le societa' di intermediazione mobiliare non possono emettere valori mobiliari diversi delle azioni con voto non limitato o dalle obbligazioni, anche convertibili in azioni proprie.

  7. Le disposizioni della presente legge non si applicano, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, dall'articolo 9, commi 12, 13, 14, 15, 16 e 17, dall'articolo 11 e dall'articolo 23, comma 2, lettera c), all'attivita' delle societa' di gestione dei fondi comuni di investimento mobiliare di cui alla legge 23 marzo 1983, n. 77.

  8. Il regolamento previsto dall'articolo 18-ter del citato decreto-legge n. 95 del 1974, convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 216 del 1974, e successive modificazioni e integrazioni, e' modificato in conformita' alle disposizioni della presente legge entro il termine previsto dall'articolo 18, comma 1. Le modificazioni entrano in vigore, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 18, comma 3, nel termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art 2.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS 23 LUGLIO 1996, N. 415

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58

Art 3.

(Albo)

  1. Le societa' di intermediazione mobiliare devono essere iscritte a un apposito albo istituito presso la CONSOB.

  2. La CONSOB autorizza l'esercizio delle attivita' di cui all'articolo 1, comma 1, e dispone l'iscrizione all'albo delle societa' indicando le attivita' per le quali le societa' stesse sono autorizzate, sulla base dell'accertamento della sussistenza dei seguenti requisiti, oltre che delle conformita' dello statuto sociale alle disposizioni della presente legge:

    1. la societa' deve essere costituita nella forma della societa' per azioni o in accomandita per azioni, deve ricomprendere nella denominazione sociale le parole "societa' di intermediazione mobiliare" e avere sede legale nel territorio dello Stato. Il capitale sociale sottoscritto deve essere rappresentato interamente da azioni con voto non limitato, deve essere versato per importo non inferiore a tre volte il capitale minimo previsto per la costituzione delle societa' per azioni ovvero al maggiore importo determinato in via generale dalla Banca d'Italia d'intesa con la CONSOB, anche in relazione alle attivita' esercitate, con provvedimento da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale;

    2. gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti muniti di rappresentanza ed i soci accomandatari devono possedere i requisiti di onorabilita' di cui all'articolo 1, quarto comma, lettera c), della citata legge n. 77 del 1983, e non devono trovarsi in una delle condizioni di esclusione dai locali della borsa previste dall'articolo 8 della legge 20 marzo 1913, n. 272, ne' essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni e integrazioni. Gli amministratori, i direttori generali e i dirigenti cui sono conferiti poteri di rappresentanza nonche' i soci accomandatari devono altresi' avere svolto per uno o piu' periodi, complessivamente non inferiore ad un triennio, funzioni di amministratore o funzioni di carattere direttivo in societa' o enti del settore creditizio, assicurativo o finanziario, o in societa' fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, o in societa' commissionarie ammesse agli antirecinti alle grida delle borse valori, o in societa' di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare, o in societa' di intermediazione mobiliare, o avere esercitato la professione di agente di cambio facendo fronte ai propri impegni come previsto dalla legge, ovvero avere svolto funzioni di procuratore generale o rappresentante alle grida di agenti di cambio;

    3. anche agli effetti di cui all'articolo 1, quarto comma, lettera b), della citata legge n. 77 del 1983, per le funzioni svolte dai soggetti indicati alla lettera b), secondo periodo, del presente comma, presso societa' o enti che non hanno come attivita' esclusiva una o piu' di quelle indicate alla medesima lettera b), si puo' tener conto delle funzioni svolte presso uffici e settori finanziari della societa' o dell'ente, purche' il volume di attivita' del settore o dell'ufficio abbia dimensioni adeguate a quelle della societa' di gestione o di intermediazione mobiliare presso la quale la carica deve essere ricoperta. Il Ministro del tesoro stabilisce con proprio decreto, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, i criteri per l'applicazione delle disposizioni della presente lettera, con particolare riferimento all'individuazione degli uffici e settori finanziari delle societa' o degli enti ed alla verifica dell'adeguatezza della loro dimensione rispetto a quella della societa' di intermediazione mobiliare.

    4. i componenti del collegio sindacale devono essere iscritti agli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri e dei periti commerciali o degli avvocati o dei...

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