DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 gennaio 1976, n. 7 - Norme relative alle emissioni obbligazionarie da parte degli enti di credito fondiario ed edilizio e delle sezioni autonome per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilita' e all'adeguamento del regime giuridico dell'organizzazione e dell'attivita' dei predetti enti e sezioni

Coming into Force01 Febbraio 1976
End of Effective Date24 Giugno 1991
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1976/01/31/076U0007/CONSOLIDATED/19910610
Enactment Date21 Gennaio 1976
Published date31 Gennaio 1976
Official Gazette PublicationGU n.28 del 31-01-1976
Titolo I ENTI ED OPERAZIONI DI CREDITO FONDIARIO ED EDILIZIO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 2 della legge 16 ottobre 1975, n. 492, concernente delega al Governo per armonizzare le disposizioni del regio decreto 16 luglio 1905, n. 646, e successivo modifiche ed integrazioni, nonche' delle leggi 6 marzo 1950, n. 108 e 11 marzo 1958, n. 238, e relative modifiche ed integrazioni, con le norme stabilite dall'art. 11 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, come risulta modificato da detta legge di conversione n. 492, per assicurare alle emissioni di obbligazioni da parte degli istituti e sezioni di credito fondiario ed edilizio e delle sezioni autonome per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilita' le stesse caratteristiche e modalita' delle altre emissioni obbligazionarie degli enti esercenti il credito a medio e lungo termine e per adeguare il regime giuridico dell'organizzazione e dell'attivita' degli istituti e sezioni medesime;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro; Decreta:

Art 1.

A partire dalla entrata in vigore del presente decreto non possono essere accordate nuove autorizzazioni per l'esercizio del credito fondiario ed edilizio se non a enti che abbiano un capitale o fondo di dotazione versato di almeno L. 500.000.000. Tali autorizzazioni sono rilasciate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il tesoro, udito il Consiglio di Stato e sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio. La costituzione sotto forma di societa' per azioni degli enti di cui al primo comma del presente articolo non e' soggetta alle disposizioni della legge 3 maggio 1955, n. 428.

Gli statuti degli enti di cui al primo comma e le relative modifiche, come pure quelle che saranno apportate agli statuti degli enti esercenti il credito fondiario ed edilizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono approvati con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

La competenza territoriale dei nuovi enti esercenti il credito fondiario ed edilizio sara' determinata nello statuto approvato ai sensi del terzo comma del presente articolo.

La competenza territoriale di tutti gli enti esercenti il credito fondiario ed edilizio puo' essere modificata soltanto con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Autorizzazioni di deroga alla competenza territoriale, da richiedersi caso per caso, possono essere accordate dalla Banca d'Italia.

Tutti gli istituti e le sezioni autonome esercenti il credito fondiario ed edilizio gia' operanti alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonche' gli istituti e le sezioni autonome che saranno costituiti ai sensi del primo comma del presente articolo, sono indicati in appresso complessivamente come "enti".

Il presente articolo sostituisce gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 del testo unico delle leggi sul credito fondiario, approvato con regio decreto 16 luglio 1905, n. 646, e successive modifiche e integrazioni.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 6 GIUGNO 1991, N. 175

Art 2.

Il credito fondiario ha per oggetto:

  1. la concessione di mutui garantiti da ipoteca di primo grado su immobili il cui valore cauzionale sia almeno pari al doppio delle somme mutuate ammortizzabili ratealmente in un periodo di tempo non inferiore a 10 anni e non superiore a 25 anni. Quest'ultimo termine puo' essere modificato con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, per i mutui non ancora stipulati. Sono considerate come garantite da ipoteca di primo grado le operazioni destinate al rimborso di crediti gia' iscritti, quando per effetto di tale rimborso le operazioni vengono ad essere garantite da ipoteca di primo grado. Le operazioni possono essere perfezionate, anche prima che si verifichi interamente la surrogazione nell'ipoteca o nel privilegio iscritti a garanzia del credito rimborsato, purche' sia costituita in deposito una somma sufficiente a garantire il rimborso della precedente passivita' e utilizzabile per il rimborso stesso;

  2. la concessione di anticipazioni di durata superiore a 18 mesi, garantite da ipoteca, alle stesse condizioni dei mutui previste alla lettera a).

Le suddette operazioni, oltre che con l'impiego dei fondi patrimoniali, saranno effettuate con le somme ricavate dalle emissioni obbligazionarie di cui al successivo art. 8.

Non sara' di ostacolo alle operazioni di credito fondiario la precedenza di iscrizioni ipotecarie, quando il valore di esse, unito alla somma da mutuare o da concedere in anticipazione, non ecceda la meta' del valore cauzionale degli immobili.

Il presente articolo sostituisce gli articoli 12, 13, 14 e 15 del testo unico delle leggi sul credito fondiario, approvato con regio decreto 16 luglio 1905, n. 646, e successive modifiche e integrazioni.

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 6 GIUGNO 1991, N. 175

Art 3.

L'ente, qualora reputi conveniente l'operazione di mutuo, stipulera' con il mutuatario un contratto destinato ad avere effetto dopo che, avvenuta la iscrizione dell'ipoteca, ed eseguiti dal mutuatario e dall'eventuale datore di ipoteca i richiesti adempimenti, dal certificato del conservatore dei registri immobiliari non risulti la preesistenza di altre iscrizioni, privilegi o trascrizioni. E' fatto comunque salvo, nell'ipotesi di precedenti iscrizioni ipotecarie, il disposto del penultimo comma dell'art. 2 del presente decreto.

E' data facolta' agli incaricati dell'ente di eseguire ricerche sui registri catastali ed immobiliari e di rilevarne senza spesa tutti i dati occorrenti al disimpegno dell'incarico loro affidato.

Accertata la condizione di cui al primo comma, l'avveramento della quale puo' anche risultare da dichiarazione notarile, l'ente consegnera' al mutuatario la somma mutuata contro rilascio di quietanza da redigersi per atto pubblico.

Sulla presentazione dell'atto di cui al precedente comma, il conservatore dei registri immobiliari esegue, in margine alla iscrizione gia' presa, l'annotazione del pagamento della somma mutuata e della eventuale variazione nella misura degli interessi convenuta in relazione all'andamento del mercato finanziario. In tal caso l'ipoteca iscritta a favore dell'ente fa collocare nello stesso grado gli interessi nella misura risultante dall'annotamento stesso.

Con l'atto di cui al terzo comma o con successivi atti l'ente potra' consentire la suddivisione del mutuo in quote e, correlativamente, il frazionamento dell'ipoteca a garanzia.

Della suddivisione del mutuo e del frazionamento della ipoteca il conservatore dei registri immobiliari eseguira' annotazione a margine dell'iscrizione presa.

Agli effetti dei diritti di scritturato e degli emolumenti ipotecari nonche' dei compensi e dei diritti spettanti al notaio, gli atti e le formalita' ipotecarie, anche di annotazione, si considerano come una sola stipula, una sola operazione sui registri immobiliari e un solo certificato.

Gli onorari notarili sono ridotti alla meta' per la stipula degli atti relativi alle operazioni di cui al presente decreto.

Il presente articolo sostituisce l'art. 16 del testo unico delle leggi sul credito fondiario approvato con regio decreto 16 luglio 1905, n. 646, e successive modifiche e integrazioni.

Art 3.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 6 GIUGNO 1991, N. 175

Art 4.

Il mutuatario potra' domandare la purgazione dello immobile dai privilegi e dalle ipoteche, rimborsando ai creditori iscritti le somme loro dovute, sempreche' i creditori non abbiano diritto ad opporsi al rimborso anticipato.

Le iscrizioni ipotecarie a favore dell'ente saranno comunque valide ed efficaci, nonostante il sopraggiunto fallimento, quando siano state prese almeno 10 giorni prima della pubblicazione della sentenza.

Le iscrizioni ipotecarie medesime sono rinnovate d'ufficio dai conservatori dei registri immobiliari nei termini e nei modi stabiliti dalla legge. L'ente ha diritto, in ogni tempo, di conseguire senza spese la rinnovazione delle ipoteche, ferma restando la responsabilita' dei conservatori per la rinnovazione d'ufficio.

Per gli effetti dell'art. 2839 del codice civile e in deroga al disposto del n. 2 del detto articolo, l'ente elegge il domicilio nel luogo della sua sede.

Il presente articolo sostituisce gli articoli 17, 18, 19 e 21 del testo unico delle leggi sul credito fondiario, approvato con regio decreto 16 luglio 1905, n. 646, e successive modifiche e integrazioni.

Art 4.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 6 GIUGNO 1991, N. 175

Art 5.

Rimangono immutate le disposizioni di cui all'art. 20 e sono abrogate quelle di cui agli articoli 22, 23, 24, 25 e 26 del testo unico delle leggi sul credito fondiario, approvato con regio decreto 16 luglio 1905, n. 646, e successive modifiche e integrazioni.

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