LEGGE 3 maggio 1955, n. 428 - Norme per la emissione di azioni e di obbligazioni delle Societa'

Coming into Force11 Giugno 1955
End of Effective Date15 Settembre 1985
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1955/05/27/055U0428/CONSOLIDATED/19850618
Published date27 Maggio 1955
Enactment Date03 Maggio 1955
Official Gazette PublicationGU n.121 del 27-05-1955
Articoli
Art 1.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico.

Sono subordinate alla preventiva autorizzazione del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per l'industria e commercio e sentito il Comitato interministeriale per il credito e per il risparmio, le costituzioni di Societa' con capitale superiore ai 500 milioni di lire.

Sono pure subordinati alla suddetta autorizzazione gli aumenti di capitale non gratuiti e le emissioni di obbligazioni delle Societa' stesse che, se pure deliberati o da effettuarsi in piu' riprese dopo l'entrata in vigore della presente legge, superino nel complesso la somma di lire 500 milioni.

E' salva l'applicazione del regio decreto-legge 17 luglio 1937, n. 1400, convertito nella legge 7 aprile 1938, n. 636, e successive modificazioni, riflettenti la difesa del risparmio e la disciplina del credito.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare como legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 3 maggio 1955 EINAUDI SCELBA - GAVA - VILLABRUNA - DE PIETRO Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO

Art 1.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico.

Sono subordinate alla preventiva autorizzazione del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per l'industria e commercio e sentito il Comitato interministeriale per il credito e per il risparmio, le costituzioni di Societa' con capitale superiore ai 500 milioni di lire. 1

Sono pure subordinati alla suddetta autorizzazione gli aumenti di capitale non gratuiti e le emissioni di obbligazioni delle Societa' stesse che, se pure deliberati o da effettuarsi in piu' riprese dopo l'entrata in vigore della presente legge, superino nel complesso la somma di lire 500 milioni. 1

E' salva l'applicazione del regio decreto-legge 17 luglio 1937, n. 1400, convertito nella legge 7 aprile 1938, n. 636, e successive modificazioni, riflettenti la difesa del risparmio e la disciplina del credito.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a...

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