LEGGE 10 febbraio 1981, n. 23 - Conferimenti al capitale e al fondo di dotazione di istituti ed enti di credito di diritto pubblico; modificazioni alla legge 11 aprile 1953, n. 298, concernente lo sviluppo dell'attivita' creditizia nel campo industriale nell'Italia meridionale ed insulare; fusione per incorporazione dell'istituto di credito per le imprese di pubblica utilita' nel Consorzio di credito per le opere pubbliche

Coming into Force19 Febbraio 1981
End of Effective Date31 Dicembre 1993
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1981/02/18/081U0023/CONSOLIDATED/19930930
Enactment Date10 Febbraio 1981
Published date18 Febbraio 1981
Official Gazette PublicationGU n.49 del 18-02-1981
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Il Tesoro dello Stato e' autorizzato a concorrere con l'importo di L. 205.829.040.000 all'aumento del capitale fino a lire 300 miliardi deliberato dalla Banca nazionale del lavoro.

La somma di L. 205.829.040.000 viene iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro in ragione di lire 57 miliardi per l'anno 1980, di lire 92 miliardi per l'anno 1981 e di L. 56.829.040.000 per l'anno 1982.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS 1 SETTEMBRE 1993, N. 385

Art 2.

E' autorizzata la spesa complessiva di lire 208,3 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del tesoro, ripartito in ragione di lire 81 miliardi nell'anno 1980, di lire 86 miliardi nell'anno 1981 e di lire 41,3 miliardi nell'anno 1982, per effettuare conferimenti in favore dei seguenti istituti di credito, per gli importi per ciascuno di essi indicati:

Banco di Napoli: lire 141,3 miliardi, di cui lire 56 miliardi nell'anno 1980, lire 56 miliardi nell'anno 1981 e lire 29,3 miliardi nell'anno 1982;

Banco di Sicilia: lire 42 miliardi, di cui lire 15 miliardi nell'anno 1980, lire 20 miliardi nell'anno 1981 e lire 7 miliardi nell'anno 1982;

Banco di Sardegna: lire 25 miliardi, di cui lire 10 miliardi nell'anno 1980, lire 10 miliardi nell'anno 1981 e lire 5 miliardi nell'anno 1982.

Il Banco di Napoli, il Banco di Sicilia e il Banco di Sardegna destineranno le somme loro conferite ai sensi del comma precedente, in tutto o in parte, ad aumento dei rispettivi capitali di fondazione e fondi di dotazione, secondo quanto sara' disposto con decreti del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio. Con gli stessi decreti saranno approvate le necessarie modifiche da apportarsi agli statuti dei banchi predetti, nonche' le linee direttive, da rendere operanti entro il 31 luglio 1981, per armonizzare e rendere piu' razionali gli statuti dei banchi meridionali.

Le eventuali somme residue saranno destinate ad appositi fondi di riserva speciale a copertura dei rischi inerenti alle operazioni di credito effettuate ai sensi dei rispettivi statuti.

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS 1 SETTEMBRE 1993, N. 385

Art 3.

E' autorizzata la spesa di lire 60 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del tesoro, ripartita in ragione di lire 10 miliardi nell'anno 1980 e di lire 25 miliardi per ciascun degli anni 1981 e 1982, per effettuare un conferimento a favore del Credito industriale sardo. L'Istituto iscrivera' la somma conferita al "Fondo speciale" di cui all'articolo 12 della legge 11 aprile 1953, n. 298. Parte di tale somma, previa autorizzazione del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, potra' essere utilizzata ad aumento del fondo di dotazione dell'Istituto medesimo.

E' autorizzata la spesa di lire 4 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del tesoro negli anni 1980 e 1981 per effettuare un conferimento al fondo di dotazione dell'Istituto regionale per il finanziamento in Sicilia (IRFIS), di cui lire 2 miliardi nell'anno 1980 e lire 2 miliardi nell'anno 1981.

La Cassa per il Mezzogiorno e, pure in deroga alle rispettive norme legislative e statutarie, le aziende di credito di cui all'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, possono partecipare al fondo di dotazione dell'ISVEIMER, dello IRFIS e del CIS in misura anche diversa dalle percentuali indicate dall'articolo 3 e dal primo comma dell'articolo 20 della legge 11 aprile 1953, n. 298.

Art 3.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS 1 SETTEMBRE 1993, N. 385

Art 4.

L'articolo 2 della legge 11 aprile 1953, n. 298, e' sostituito dal seguente:

"Art. 2. - L'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale esercita il credito a medio termine a favore delle imprese appartenenti a tutti i settori dell'industria, ivi comprese la produzione e la distribuzione di energia; del commercio, dei trasporti e comunicazioni e dei servizi al fine di favorire lo sviluppo economico del territorio di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, escluse la Sicilia e la Sardegna.

Non si applica il limite di cui all'articolo 19, quarto comma, della legge 2 maggio 1976, n. 183.

L'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale ha sede in Napoli, durata illimitata e puo' istituire uffici, previa autorizzazione dell'organo di vigilanza".

Il limite previsto dall'articolo unico della legge 14 agosto 1974, n. 392, per la sezione di credito industriale della Banca nazionale del lavoro e' soppresso.

Art 4.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS 1 SETTEMBRE 1993, N. 385

Art 5.

L'articolo 6 della legge 11 aprile 1953, n. 298, e' sostituito dal seguente:

"Art. 6. - L'Istituto regionale per il finanziamento alle medie e piccole industrie in Sicilia, costituito ai sensi della legge 22 giugno 1950, n. 445, e in dipendenza del decreto dell'assessore per l'industria e per il commercio della regione siciliana in data 31 ottobre 1952, n. 86505/1, esercita il credito a medio termine a favore delle imprese appartenenti a tutti i settori dell'industria, ivi comprese la produzione e la distribuzione di energia; del commercio, dei trasporti e comunicazioni e dei servizi al fine di favorire lo sviluppo economico del territorio della Sicilia.

Non si applica il limite di cui all'articolo 19, quarto comma, della legge 2 maggio 1976, n. 183.

L'Istituto ha sede in Palermo, durata illimitata e puo' istituire uffici, previa autorizzazione dell'organo di vigilanza".

Art 5.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS 1 SETTEMBRE 1993, N. 385

Art 6.

L'articolo 8 della legge 11 aprile 1953, n. 298, e' sostituito dal seguente:

"Art. 8. - E' costituito il Credito industriale sardo, ente di diritto pubblico con personalita' giuridica propria, avente lo scopo di esercitare il credito a medio termine a favore delle imprese appartenenti a tutti i settori dell'industria, ivi comprese la produzione e la distribuzione di energia; del commercio, dei trasporti e comunicazioni e dei servizi al fine di favorire lo sviluppo economico del territorio della Sardegna.

L'Istituto e' anche autorizzato a compiere operazioni con la Cassa per il credito alle imprese artigiane ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 949, capo VI, e successive modificazioni.

Non si applica il limite di cui all'articolo 19, quarto comma, della legge 2...

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