Sentenza nº 158 da Constitutional Court (Italy), 23 Maggio 1985
Relatore | Francesco Greco |
Data di Resoluzione | 23 Maggio 1985 |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
SENTENZA N. 158
ANNO 1985
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente
Avv. ORONZO REALE
Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI
Avv. ALBERTO MALAGUGINI
Prof. LIVIO PALADIN
Prof. ANTONIO LA PERGOLA
Prof. VIRGILIO ANDRIOLI
Prof. GIUSEPPE FERRARI
Dott. FRANCESCO SAJA
Prof. GIOVANNI CONSO
Prof. ETTORE GALLO
Dott. ALDO CORASANITI
Prof. GIUSEPPE BORZELLINO
Dott. FRANCESCO GRECO, Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, lett. d, della legge 21 febbraio 1980, n. 28 (Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione e per la sperimentazione organizzativa e didattica) e art. 13, comma primo, n. 7 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, promosso con ordinanza emessa il 12 maggio 1983 dal TAR per la Liguria sul ricorso proposto da Cuocolo Fausto contro Università degli Studi di Genova, iscritta al n. 748 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39 dell'anno 1984.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 19 febbraio 1985 il Giudice relatore Francesco Greco;
udito l'Avvocato dello Stato Benedetto Baccari per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
Il prof. Fausto Cuocolo, ordinario di istituzioni di diritto pubblico presso la facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Genova, con decreto del Rettore del 9 novembre 1981, in quanto eletto alla carica di Presidente del Consiglio Regionale della Liguria, é stato collocato in aspettativa di ufficio, ai sensi dell'art. 13, comma primo, n. 7 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, emanato in attuazione della legge di delega 21 febbraio 1980, n. 28, sul riordinamento della docenza universitaria.
Il prof. Cuocolo ha impugnato dinanzi al TAR della Liguria il decreto del Rettore ed ha sollevato, in quella sede, questione di illegittimità costituzionale del suddetto art. 13 per contrasto con gli artt. 3, 4, 76 Cost..
Il TAR, con ordinanza del 12 maggio 1983, regolarmente pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, ha ritenuto la questione rilevante e non manifestamente infondata ed ha disposto la trasmissione degli atti a questa Corte.
Il TAR, anzitutto, ha ritenuto di verificare d'ufficio la conformità alla Costituzione dell'art. 4 della legge di delega n. 28 del 1980 e ne ha rilevato un primo dubbio di costituzionalità per violazione dell'art. 76 Cost..
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Premesso che detta norma ha segnato un radicale mutamento del regime delle incompatibilità per i dipendenti pubblici, nominati alle cariche politiche, in quanto, mentre prima l'art. 88 del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (testo modificato dall'art. 4 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261), in caso di mandato parlamentare, ha disposto il collocamento in aspettativa, di ufficio, del dipendente pubblico ed invece a domanda per il docente universitario, ora, la norma suddetta ha disposto il collocamento in aspettativa d'ufficio anche per il docente universitario, il giudice a quo ha rilevato che, per giunta, tale mutamento é intervenuto relativamente ad ipotesi più ampie e diverse per le quali é previsto il collocamento in aspettativa del dipendente pubblico a domanda: ciò, poi, in base a criteri qualitativi ed estrinseci, senza specifico riguardo all'impegno effettivo che la carica può importare.
Inoltre, a suo giudizio, l'indeterminatezza del concetto di "carica elevata" sfocia in scelte di merito legislativo che si sottraggono a qualunque sindacato giurisdizionale ed anche in possibili scelte discriminanti ed irrazionali, in assenza di specifici principi informatori.
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Lo stesso giudice ha ritenuto che la citata norma di delega viola anche gli artt. 1 e 3 della Costituzione, in relazione all'art. 51 Cost. che garantisce il diritto di elettorato passivo del cittadino.
A suo giudizio, situazioni sostanzialmente identiche non risultano discriminate in base ad elementi obiettivi e, quindi, la distinzione non é ragionevole. Ed in definitiva, é stata attuata una limitazione all'accesso alle cariche pubbliche per una categoria di persone.
La discriminazione effettuata in base a criteri generici, nuoce al docente che é sottratto all'insegnamento e nuoce alle istituzioni, con conseguente lesione dell'interesse pubblico in quanto determina un forzato allontanamento dalle cariche politiche di persone di provata esperienza.
Tanto più che non é stato considerato il tipo di carica cui ci si intende riferire, le sue caratteristiche ed il grado di impegno, anche in termini temporali, che essa richiede.
Il sospetto di incostituzionalità non può essere fugato dalla possibilità, data al docente in aspettativa, di svolgere, presso l'università di provenienza, cicli di conferenze, attività seminariali e di ricerca anche applicativa e, comunque, detta possibilità si pone in contrasto con le finalità della norma che sono quelle di assicurare alla funzione di docenza la piena disponibilità di tempo.
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Il TAR Liguria, con la stessa ordinanza in epigrafe, ha ritenuto, poi, sospetta di incostituzionalità la norma delegata, ossia l'art. 13, n. 7 del d.P.R. n. 382 del 1980;
1) per violazione dell'art. 76 Cost. in quanto non sarebbero stati osservati i limiti posti dalla legge di delega, poiché questa menziona solo il caso di "nomina ad elevate cariche" mentre la norma impugnata riguarda una carica alla quale si accede "per elezione" e, comunque, quest'ultima consegue l'effetto di una compressione dell'esercizio dei diritti politici, ipotizzabile, del resto, sia rispetto a cariche cui si accede per nomina, sia rispetto a cariche cui si accede per elezione.
Inoltre, la dedotta violazione sussiste in ogni caso in quanto non risulta che si sia tenuto conto dei minori impegni che la carica di Presidente del Consiglio regionale importa, poiché i suoi compiti sono limitati alla direzione dei lavori del Consiglio regionale e all'esercizio della rappresentanza esterna; il che consente anche il compiuto esercizio dell'attività di docente universitario;
2) per violazione dell'art. 4 Cost. in quanto, a parere dello stesso giudice, la sancita situazione di incompatibilità presenta carattere arbitrario e conculca il diritto al lavoro che é correlativo all'esercizio dei diritti politici; presenta caratteri di arbitrarietà stante l'assenza di giustificazioni obiettive e ragionevoli, a fondamento del trattamento discriminatorio riservato ai docenti universitari rispetto alla generalità dei cittadini;
3) per violazione dell'art. 3 della Cost. sotto un triplice profilo di disparità di trattamento:
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in danno dei docenti universitari nei confronti degli altri dipendenti pubblici per cui é prevista l'aspettativa a domanda;
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esistente in seno alla stessa categoria di professori universitari per i quali é stata disposta l'aspettativa a domanda, se eletti alla carica di Consiglieri regionali, e l'aspettativa d'ufficio se eletti alla carica di...
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