Sentenza nº 6511 da Council of State (Italy), 23 Dicembre 2008

Data di Resoluzione23 Dicembre 2008
EmittenteCouncil of State (Italy)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N.6511/08

Reg.Dec.

N. 2912 Reg.Ric.

ANNO 2003

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello n. 2912/2003 proposto dalla Seconda Università degli Studi di Napoli, in persona del Rettore p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato con domicilio in Roma via dei Portoghesi n. 12;

contro

Cercola Raffaele, rappresentato e difeso dall'avv. Alfredo Contieri con domicilio eletto in Roma via Zara n. 16, presso l'avv. Salvatore Napolitano;

per l'annullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sede di Napoli Sez. II n. 5426/2002 del 20/9/2002.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della parte intimata;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Alla pubblica udienza del 17 ottobre 2008 relatore il Consigliere Marcella Colombati e uditi l'avv. dello Stato Ranucci e l'avv. Contieri;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO E DIRITTO

  1. Con la sentenza n. 5426 del 2002 il Tar per la Campania, sede di Napoli, ha accolto il ricorso e i motivi aggiunti proposti dal prof. Raffaele Cercola avverso la Seconda Università degli studi di Napoli e il Ministero dell'Università e della ricerca scientifica per l'annullamento della nota n. 2293 del 23.10.2001 con la quale il Rettore colloca il ricorrente in aspettativa obbligatoria in applicazione dell'art. 13 del d.p.r. n. 382 del 1980, nonché il decreto rettorale n. 4745 del 26.11.2001 di collocamento definitivo in aspettativa con decorrenza retroattiva dal 13.2.2001.

    Il ricorrente era professore straordinario a tempo definito ed era stato nominato Presidente del Consiglio d'amministrazione della Mostra d'oltremare s.p.a. (organismo succeduto all'Ente autonomo mostra d'oltremare - E.A.M.O. in applicazione del d. lgs. n. 442 del 1999, del d.p.c.m. 3.6.2000 e del d.m. 27.3.2000).

    Il Rettore, ritenuta la sussistenza di una situazione di incompatibilità tra la carica di presidente di una società a fini di lucro e lo status di professore universitario, aveva chiesto chiarimenti, ai quali aveva risposto il ricorrente sostenendo che la carica rivestita non comportava nessuna incompatibilità trattandosi di un ente a carattere prevalentemente culturale. Nonostante ciò il Rettore provvedeva al collocamento in aspettativa obbligatorio, oggetto della presente vicenda contenziosa.

    1.1. Il Tar ha ritenuto che si versasse nell'ipotesi derogatoria di cui all'art. 13, comma 1, punto 10, secondo periodo, del d.p.r. n. 382/1980 per essere la società in questione collocabile tra gli organismi a "carattere prevalentemente culturale", alla luce del quadro normativo di riferimento per il quale: a) la società è subentrata al precedente Ente in tutti i rapporti attivi e passivi; b) il suo capitale è rappresentato dal patrimonio dell'ente (già appartenente al Comune di Napoli, al Banco di Napoli s.p.a., alla Provincia di Napoli, alla Camera di commercio di Napoli e alla Regione Campania); c) l'oggetto sociale della nuova società Mostra d'oltremare è quello "di gestire e valorizzare il (predetto) patrimonio... nonché di organizzare attività fieristiche , di promuovere manifestazioni culturali, turistiche, sportive, anche al fine dello sviluppo economico e della valorizzazione turistica della città di Napoli"; inoltre la nuova società può "dare in gestione o locazione a terzi parte del suo patrimonio immobiliare; può costituire o partecipare a società che abbiano come scopo l'organizzazione di fiere, congressi, eventi, anche al di fuori degli spazi di proprietà... nonché attività di valorizzazione degli immobili facenti parte del patrimonio; può costituire o partecipare a società aventi per scopo sociale la valorizzazione dell'area flegrea".

    Il giudice di prime cure ha anche precisato che il compito di gestione e valorizzazione del patrimonio del precedente ente non è diretto ad una finalità meramente economica, stante il carattere storico, architettonico, artistico e ambientale del patrimonio stesso, come riconosciuto dallo statuto della nuova società (art. 2, comma 2, lettera a), ma anzi le eventuali operazioni finanziarie della società sono meramente strumentali alla realizzazione degli scopi culturali.

    Non sussistendo pertanto nessuna incompatibilità diversamente da quanto rappresentato dal Rettore dell'Università, in accoglimento del...

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