Sentenza nº 185 da Constitutional Court (Italy), 10 Dicembre 1981

RelatoreVirgilio Andrioli
Data di Resoluzione10 Dicembre 1981
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 185

ANNO 1981

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente

Prof. EDOARDO VOLTERRA

Dott. MICHELE ROSSANO

Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN

Avv. ORONZO REALE

Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI

Avv. ALBERTO MALAGUGINI

Prof. LIVIO PALADIN

Prof. ANTONIO LA PERGOLA

Prof. VIRGILIO ANDRIOLI

Prof. GIUSEPPE FERRARI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma primo del d.P.R. 5 giugno 1965 n. 759 (Nuove norme sui trattamenti previdenziali dei dipendenti statali e sul sistema finanziario di gestione dei relativi fondi in applicazione della legge 5 dicembre 1964 n. 1268), degli artt. 3 e 38 del d.P.R. 29 dicembre 1973 n 1032 (Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato), degli artt. 55, ultimo comma, e 57, commi primo e secondo, del d.l. 29 maggio 1979 n. 163 (Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato), dell'art. 1 l. 13 agosto 1979 n. 374 (Corresponsione nei mesi di agosto, settembre, ottobre e novembre 1979 al personale civile e militare dello Stato, in attività di servizio e in quiescenza, dei trattamenti economici già previsti in favore dello stesso personale dal d.l. 29 maggio 1979 n. 163), degli artt. 3, ultimo comma, 4, ultimo comma, e 6, commi primo e secondo, l. 20 marzo 1980 n. 75 (Proroga del termine previsto dall'art. 1 l. 6 dicembre 1979 n. 610, in materia di trattamento economico del personale civile e militare dello Stato in servizio e in quiescenza; norme in materia di computo della 13a mensilità e di riliquidazione dell'indennità di buonuscita e norme di interpretazione e di attuazione dell'art. 6 l. 29 aprile 1976 n. 177, sul trasferimento degli assegni vitalizi al Fondo sociale e riapertura dei termini per la opzione) e dell'art. 5 del codice di procedura civile (Momento determinante della giurisdizione e della competenza), promossi con ordinanze emesse dai Pretori di Roma il 14 gennaio 1978 (n. 4 ordinanze), Bari l'8 marzo e il 22 febbraio 1978, Roma l'11 maggio 1978, Bari il 4 ottobre 1978, Roma il 18 ottobre 1978, Teramo il 29 novembre 1978, Roma l'8 novembre e il 4 dicembre 1978 e il 17 gennaio e il 5 febbraio 1979, Bologna il 18 giugno 1979, Parma l'11 giugno 1979, Roma il 2 ottobre 1979, Torino il 19 e il 20 giugno 1979, Modena l'8 ottobre 1979, Roma il 9 ottobre 1979; dal Tribunale di Bologna il 20 giugno 1979; dai Pretori di Udine il 14 e il 7 dicembre 1979, Sassari il 19 dicembre 1979, Roma il 10 gennaio 1980, Bologna il 23 aprile 1980; dal Tribunale di Avellino il 29 aprile 1980 (n. 4 ordinanze); dai Pretori di Siena il 2 maggio 1980 (n. 4 ordinanze), S. Maria Capua Vetere il 31 marzo 1980, Benevento il 20 giugno 1980, Modena il 28 maggio 1980, Livorno il 12 maggio 1980 (n. 3 ordinanze), Pistoia il 25 e il 4 luglio 1980, Como il 27 giugno 1980; dal Tribunale di Frosinone il 4 (n. 2 ordinanze) e il 18 giugno 1980 (n. 13 ordinanze); dal Pretore di La Spezia il 20 maggio 1980 e dal Tribunale di Frosinone il 17 dicembre 1980 (n. 11 ordinanze), rispettivamente iscritte ai numeri 129, 130, 131, 132, 310, 311, 477, 648 e 654 R.O. 1978, ai numeri 18, 78, 82, 214, 259, 660, 777, 888, 924, 925, 928, 1016 e 1021 R.O. 1979, ai numeri 51, 149, 158, 208, 421, 472, 473, 474, 475, 481, 482, 483, 484, 545, 557, 568, 574, 575, 576, 687, 697, 718, 736 a 750 e 777 R.O. 1980 ed ai numeri 167 a 177 R.O. 1981 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica numeri 128 e 264 del 1978, numeri 3, 52, 59, 80, 87, 126, 161, 332 e 345 del 1979, numeri 36, 43, 50, 71, 78, 131, 152, 194, 215, 256, 277, 291, 298, 311, 318, 345 e 357 del 1980 ed ai numeri 13 e 70 del 1981.

Visti gli atti di costituzione di Raspini Gioacchino e Foulques Gilberto, di Bari Petroni Ida, di Duni Mario ed altri e dell'ENPAS;

visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 7 ottobre 1981 il giudice relatore Virgilio Andrioli;

uditi gli avvocati Gioacchino Raspini per se medesimo e per Foulques Gilberto, Luciano Ventura per Bari Petroni Ida, e Mario Duni per se medesimo ed altri;

uditi gli avvocati dello Stato Emilio Sernicola e Sergio Laporta per l'ENPAS e per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. - Con ricorso depositato il 7 marzo 1979, Malferrari Tovoli Virginia, già dipendente del Ministero della Pubblica Istruzione, chiese che l'ENPAS, poi costituitosi in giudizio, fosse condannato a corrisponderle la somma di lire 623.488 quale differenza fra l'ammontare, previo computo della tredicesima mensilità, della indennità di buonuscita e la somma liquidatale, oltre gli interessi legali.

    Con ordinanza 18 giugno 1979, comunicata il 27 giugno e notificata il 2 luglio, pubblicata nella G.U. n. 332 del 5 dicembre 1979 e iscritta al n. 660 R.O. 1979, l'adito Pretore di Bologna ha giudicato rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 comma primo, 24 commi primo e secondo, 38 commi primo e secondo e 102 comma primo Cost., la questione di legittimità degli artt. 55, ultimo comma e 57 comma secondo d.l. 29 maggio 1979 n. 163 sul riflesso che a) la improducibilità di interessi e la estinzione dei giudizi pendenti con compensazione di spese provocano una situazione deteriore ai dipendenti statali e la consecutiva violazione dell'art. 3, b) suonano attentato agli artt. 24 e 38 l'affievolimento della tutela giurisdizionale e la eliminazione dei crediti accessori di interessi, c) l'art. 102, comma primo è offeso dalla dichiarazione d'estinzione d'ufficio dei processi pendenti, nella quale è da vedersi, sempre a giudizio del Pretore, una inammissibile ingerenza nella sfera di autonomia valutativa demandata al potere giudiziario.

    Avanti la Corte, nella non comparizione di alcuna delle parti, è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri con atto, depositato il 22 dicembre 1979 e illustrato con deduzioni depositate il 16 aprile 1981, in cui l'Avvocatura generale dello Stato ha sollecitato la restituzione degli atti al giudice a quo a seguito della 1. 20 marzo 1980 n. 75 e, nel merito, ha argomentato per la infondatezza della proposta questione diffondendosi, tra l'altro, sulla legittimità della esclusione, dal calcolo della indennità di buonuscita, della tredicesima mensilità.

  2. - Con ricorso depositato il 27 aprile 1979, Senetiner Renato, già dipendente dello Stato (Genio Civile) e poi della Regione Emilia-Romagna, premesso che l'ENPAS, non costituitosi in giudizio, aveva provveduto a due liquidazioni della indennità di buonuscita, la prima senza tener conto della tredicesima mensilità e la seconda con notevole ritardo, chiese la condanna dell'Ente al pagamento della somma di lire 1.214.240, nel calcolare la quale si tenesse conto della tredicesima mensilità, con la svalutazione monetaria, e degli interessi legali.

    Con ricorso depositato il 27 aprile 1979, Benecchi Giovanni, già dipendente dello Stato, chiese condannarsi l'ENPAS al pagamento della somma di lire 331.394 quale differenza tra la indennità di buonuscita calcolata con il computo della tredicesima mensilità e il percepito.

    Riuniti i due processi, l'adito Pretore di Parma, con ordinanza 11 giugno 1979, comunicata il 22 giugno 1979 e notificata il successivo 12 settembre, pubblicata nella G.U. n. 345 del 19 dicembre 1979 e iscritta al n. 777 R.O. 1979, premesso che poteva formare oggetto di incidente di costituzionalità un decreto legge in corso di conversione, ha sollevato d'ufficio e giudicato non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 24, comma primo, 3, comma primo, e 77 cap. Cost., la questione di legittimità dell'art. 57 cap. d.l. 29 maggio 1979 n. 163, nella parte in cui dispone che "...sono dichiarati estinti d'ufficio"... "i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto ed aventi ad oggetto la materia del precedente art. 54...", sulla base di motivazione che non si distacca da quella poi adottata dal Pretore di Bologna nell'ordinanza 18 giugno 1979 (R.O. 660/1979) se non nella censura per difetto dell'estremo delle straordinarie necessità e urgenza, che si risolverebbe in violazione dell'art. 77, comma secondo Cost.

    Avanti la Corte, nella non comparizione di alcuna delle parti, è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri con atto, depositato il 7 gennaio 1980 e illustrato nelle deduzioni depositate il 16 aprile 1981, in cui l'Avvocatura generale dello Stato riproduce le argomentazioni svolte nell'incidente sollevato con la ordinanza 18 giugno 1979 dal Pretore di Bologna e contesta la fondatezza della denunciata violazione del l'art. 77 comma secondo e, ancor prima, l'ammissibilità per essere la valutazione delle ragioni di urgenza e necessità riservata al controllo politico del Parlamento.

  3. - Con ricorso depositato l'11 aprile 1979, Aimone Pierino, già dipendente del Ministero della Difesa presso il distretto militare di Torino con ultima qualifica di coadiutore principale di seconda classe sino al 1 febbraio 1974, lamentò il ritardo con cui si era proceduto alla liquidazione della indennità di buonuscita senza computarvi la tredicesima mensilità, e, pertanto, chiese la condanna dell'ENPAS, poi non costituitosi in giudizio, al pagamento della differenza e degli interessi legali con la rivalutazione monetaria.

    Analoghe richieste venivano avanzate da Gagliano Angelo con ricorso depositato il 28 marzo 1979, cui ha replicato l'ENPAS mediante comparsa depositata il 4 maggio 1979, e da Guerra Gabriele con ricorso depositato il 28 marzo 1979, cui ha replicato l'ENPAS mediante comparsa depositata il 4 maggio 1979.

    L'adito Pretore di Torino, riuniti i tre ricorsi, ha, con ordinanza 19 giugno 1979, comunicata il 3 luglio 1979 e notificata il 18 ottobre 1979, pubblicata nella G.U. n. 43 del 13 febbraio 1980 e iscritta al n. 924 R.O. 1979, giudicato rilevante...

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