DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 dicembre 1973, n. 1032 - Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato

Coming into Force30 Marzo 1974
Enactment Date29 Dicembre 1973
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1974/03/15/073U1032/CONSOLIDATED/20041231
Published date15 Marzo 1974
Official Gazette PublicationGU n.71 del 15-03-1974
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 6 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Udito il parere della commissione parlamentare di cui all'art. 21 della suddetta legge;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'organizzazione della pubblica amministrazione, per il lavoro e la previdenza sociale, per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica; Decreta:

E' approvato il testo unico, allegato al presente decreto, delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 29 dicembre 1973 LEONE RUMOR - GAVA - BERTOLDI - LA MALFA - GIOLITTI Visto, il Guardasigilli: ZAGARI

Visto e registrato alla Corte dei conti, addi' 11 marzo 1974

Atti di Governo, registro n. 2, foglio n. 19. - CARUSO

Testo unico

TESTO UNICO DELLE NORME SULLE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI A FAVORE DEI DIPENDENTI CIVILI E MILITARI DELLO STATO

PARTE I Indennita' di buonuscita e assegno vitalizio
TITOLO I SOGGETTI DEL DIRITTO
Art 1. - Dipendenti statali

I dipendenti statali, all'atto della cessazione dal servizio, conseguono il diritto all'indennita' di buonuscita o all'assegno vitalizio secondo le norme del presente testo unico.

Sono dipendenti statali, ai fini delle suddette prestazioni, gli impiegati civili e gli operai dello Stato nonche' i magistrati ordinari, amministrativi e della giustizia militare, gli avvocati ed i procuratori dello Stato, gli insegnanti delle scuole e degli istituti di istruzione statali.

Sono soggetti del diritto alle stesse prestazioni i militari delle forze armate e dei corpi di polizia in servizio permanente o continuativo, anche durante il periodo in cui siano trattenuti o richiamati in servizio, nonche' i militari appartenenti alle seguenti categorie:

ufficiali di complemento e della riserva di complemento delle forze armate, trattenuti alle armi ai sensi della legge 28 marzo 1968, n. 371, e successive modificazioni;

ufficiali di complemento e della riserva di complemento e sottufficiali di complemento trattenuti o richiamati in servizio ai sensi della legge 26 giugno 1965, n. 808;

ufficiali di complemento e della riserva di complemento trattenuti in servizio ai sensi dell'art. 10, ultimo comma, della legge 5 giugno 1951, n. 376;

vice brigadieri, graduati e militari di truppa, esclusi gli ausiliari, dell'Arma dei carabinieri, dei Corpi delle guardie di pubblica sicurezza, della guardia di finanza e degli agenti di custodia.

Le disposizioni concernenti i dipendenti civili si applicano anche al personale non di ruolo.

Testo unico-art. 2

(Categorie non aventi diritto)

L'indennita' di buonuscita, l'assegno vitalizio e le altre prestazioni previste dal presente testo unico non spettano:

al personale civile non di ruolo assunto temporaneamente per periodi inferiori a un anno e al personale supplente delle scuole di istruzione primaria e secondaria e degli istituti professionali e di istruzione artistica;

ai dipendenti iscritti all'Opera di previdenza a favore del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

al personale dei ruoli statali delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato di cui alle tabelle numeri VI e VII annesse al decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato in data 9 gennaio 1971;

ai dipendenti iscritti al Fondo per il trattamento di quiescenza e assegni straordinari al personale del lotto;

salvo quanto disposto dal successivo art. 39, secondo comma, ai dipendenti del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni iscritti al Fondo di quiescenza e previdenza di cui agli articoli 140 e 153 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, per i quali tuttavia le norme del particolare ordinamento debbono intendersi adeguate ed integrate da quelle del presente testo unico, in quanto applicabili. Per il personale anzidetto il contributo previdenziale obbligatorio previsto dal primo comma dell'art. 37 e' versato nella identica misura all'apposito Fondo sopra indicato dall'amministrazione competente.

Testo unico-art. 3

(Indennita' spettante al dipendente)

Al dipendente statale che cessa dal servizio con diritto alla pensione, anche se successivamente riconosciuto, normale e privilegiata, spetta l'indennita' di buonuscita purche' il servizio stesso sia durato almeno un biennio compiuto.

L'indennita' e' pari a tanti dodicesimi della base contributiva di cui all'art. 38 quanti sono gli anni di servizio computabili ai sensi delle disposizioni contenute nel successivo capo III.

Per la determinazione della base contributiva, ai fini dell'applicazione del comma precedente, si considera l'ultimo stipendio o l'ultima paga o retribuzione integralmente percepiti; la stessa norma vale per gli assegni che concorrono a costituire la base contributiva.

Testo unico-art. 4.

(Riliquidazione e supplemento dell'indennita')

Al dipendente statale, che abbia conseguito il diritto all'indennita' di buonuscita e venga riassunto, spetta la riliquidazione dell'indennita' per il complessivo servizio prestato, purche' il nuovo servizio sia durato almeno due anni continuativi. La riliquidazione viene effettuata sull'ultima base contributiva. Dal nuovo importo viene detratto quello dell'indennita' gia' conferita e dei relativi interessi composti al saggio annuo del 4,25 per cento per il periodo, computato in anni interi per difetto, intercorrente tra la prima attribuzione e quella definitiva.

Qualora il nuovo servizio sia durato meno di due anni, ma non meno di dodici mesi continuativi, spetta al dipendente un supplemento di indennita' di buonuscita da liquidarsi sull'ultima base contributiva, per il servizio prestato dopo la riassunzione; il supplemento spetta anche nei casi di applicabilita' del primo comma, qualora risulti per l'interessato piu' favorevole della riliquidazione ivi prevista.

Il nuovo servizio, se inferiore a dodici mesi, non e' computabile ai fini previdenziali, salvo il caso di ulteriore riassunzione.

Il dipendente che, dopo aver conseguito il supplemento di indennita' di buonuscita, venga nuovamente riassunto, puo' ottenere la riliquidazione dell'indennita', purche' l'ultimo servizio sia durato almeno due anni continuativi; l'importo della originaria liquidazione e quello del supplemento, con i relativi interessi, sono detratti secondo le disposizioni contenute nel primo comma. Qualora l'ultimo servizio sia durato meno di due anni, ma non meno di dodici mesi continuativi, si applica il secondo comma.

Ai soli fini della misura della riliquidazione e del supplemento dell'indennita', si computa anche il servizio di cui al terzo comma.

Testo unico-art. 5.

(Indennita' spettante ai superstiti)

In caso di morte del dipendente statale in attivita' di servizio, l'indennita' di buonuscita, nella misura che sarebbe spettata al dipendente, compete, nell'ordine, al coniuge superstite e agli orfani, ai genitori, ai fratelli e sorelle, che conseguano il diritto alla pensione di riversibilita'.

Al coniuge superstite con orfani minorenni spetta l'indennita' intera, salvo quanto previsto dal comma seguente.

Se con il coniuge superstite concorrono orfani minorenni di precedente matrimonio o dei quali, comunque, il coniuge superstite non abbia la rappresentanza legale ovvero orfani maggiorenni, l'indennita' e' ripartita come segue:

se concorre un solo orfano, nella misura del 60 per cento al coniuge superstite e del 40 per cento all'orfano;

se concorrono piu' orfani, nella misura del 40 per cento al coniuge superstite e del 60 per cento, in parti uguali, agli orfani.

Per la determinazione delle quote previste dal comma precedente, si considerano concorrenti anche gli orfani minorenni non indicati nel comma stesso; le loro quote sono attribuite al coniuge superstite.

Nel caso di concorso tra orfani soli o tra fratelli e sorelle, l'indennita' e' suddivisa in parti uguali; se i superstiti aventi diritto sono i genitori, l'indennita' e' attribuita al padre; si fa luogo, tuttavia, alla suddivisione in parti uguali nel caso in cui la madre, all'atto del decesso del dipendente, vivesse effettivamente separata dal marito senza riceverne gli alimenti.

Testo unico-art. 6.

(Membri del governo e parlamentari)

L'assunzione di responsabilita' di Governo da parte di dipendenti dello Stato non comporta modifiche della liquidazione del trattamento previdenziale spettante nella qualifica di appartenenza.

Restano salvi i diritti spettanti ai dipendenti dello Stato inerenti alla funzione parlamentare.

Testo unico-art. 7.

(Assegno spettante al dipendente)

Il dipendente statale che cessa dal servizio per raggiungimento del limite di eta' o per infermita', senza diritto a pensione, consegue l'assegno vitalizio.

L'assegno e' pari a tanti quarantesimi della base contributiva prevista dall'art. 38, quanti sono gli anni di servizio computabile ai sensi delle disposizioni contenute nel successivo capo III. Si applica il terzo comma dell'art. 3. In ogni caso l'assegno non puo' essere inferiore a quello che spetterebbe al coniuge superstite, a norma dell'articolo seguente.

Al dipendente, titolare dell'assegno vitalizio, spetta anche, come parte integrante dell'assegno, una rendita vitalizia costante di annue L. 30.000.

Ai fini dell'applicazione del primo comma, i...

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