LEGGE 28 marzo 1968, n. 371 - Trattenimento in servizio, a domanda, degli ufficiali di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica

Coming into Force27 Aprile 1968
End of Effective Date08 Ottobre 2010
Enactment Date28 Marzo 1968
Published date12 Aprile 1968
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1968/04/12/068U0371/CONSOLIDATED/20101215
Official Gazette PublicationGU n.95 del 12-04-1968
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Gli ufficiali di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica possono, dopo almeno tre mesi di servizio di prima nomina, vincolarsi ad una ferma volontaria di anni cinque, non rinnovabile, decorrente dal giorno successivo a quello di compimento del predetto servizio di prima nomina.

L'ammissione alla ferma e' effettuata per concorso, sulla base dei servizi prestati dagli interessati dopo la nomina ad ufficiale o, per la Marina, ad aspirante, e degli altri titoli e requisiti stabiliti con decreto del Ministro per la difesa.

Art 1.

ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 20 SETTEMBRE 1980, N. 574 2

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

Art 2.

Gli ufficiali ammessi alla ferma di cui al precedente articolo possono chiedere di esserne prosciolti. Il Ministro ha facolta' di ritardare l'accoglimento della domanda per motivi di servizio.

Il Ministro puo' disporre il proscioglimento dalla ferma per motivi disciplinari o per scarso rendimento.

L'ufficiale che sia divenuto permanentemente inabile al servizio incondizionato o che non abbia riacquistato l'idoneita' allo scadere del periodo massimo di licenza eventualmente spettantegli e' prosciolto dalla ferma e collocato nella riserva di complemento o in congedo assoluto a seconda dell'idoneita'.

Art 2.

ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 20 SETTEMBRE 1980, N. 574 2

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

Art 3.

Al termine della ferma di cinque anni, in caso di proscioglimento per inabilita' permanente al servizio incondizionato, ovvero in caso di proscioglimento volontario dopo aver compiuto almeno tre anni di servizio dalla data di decorrenza della ferma stessa, gli ufficiali di cui ai precedenti articoli hanno diritto ad un premio di lire 100.000 per ogni semestre di ferma volontaria espletata.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel precedente comma, le frazioni di semestre superiori a tre mesi sono considerate come semestre intero.

Il premio di cui al primo comma non compete agli ufficiali prosciolti dalla ferma per motivi disciplinari o per scarso rendimento.

Art 3.

ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 20 SETTEMBRE 1980, N. 574 2

Art 3.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

Art 4.

Per quanto non previsto dai precedenti articoli valgono, nei confronti degli ufficiali di complemento assoggettati alla ferma volontaria, le norme vigenti presso ciascuna Forza armata.

Restano ferme le disposizioni di cui alle leggi 21 maggio 1960, n. 556, e 21 febbraio 1963, n. 249, relative al reclutamento degli ufficiali piloti...

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