LEGGE 26 giugno 1965, n. 808 - Provvedimenti riguardanti gli ufficiali di complemento e i sottufficiali delle categorie in congedo trattenuti o richiamati in servizio nelle forze armate dello Stato perche' residenti in territori considerati inaccessibili

Coming into Force03 Agosto 1965
End of Effective Date08 Ottobre 2010
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1965/07/19/065U0808/CONSOLIDATED/20101215
Enactment Date26 Giugno 1965
Published date19 Luglio 1965
Official Gazette PublicationGU n.179 del 19-07-1965
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Gli ufficiali di complemento, gli ufficiali della riserva di complemento ed i sottufficiali delle categorie del congedo che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano trattenuti o richiamati in servizio perche' residenti in territori considerati inaccessibili, continuano nella posizione di trattenuti o di richiamati, sempre che conservino la incondizionata idoneita' al servizio militare, fino al compimento del limite di eta' per il collocamento in congedo assoluto.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

Art 2.

Gli ufficiali appartenenti alla categoria della riserva di complemento e di grado inferiore a tenente colonnello e i sottufficiali del congedo della Marina e dell'Aeronautica di cui all'articolo precedente possono, in deroga alle disposizioni vigenti, conseguire una promozione.

L'avanzamento ha luogo ad anzianita', senza che occorra determinare l'aliquota di ruolo. Sono valutati gli ufficiali ed i sottufficiali

che abbiano prestato almeno tre anni di servizio nel grado

rivestito. Per i sottufficiali dell'Esercito restano ferme le norme per essi previste.

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

Art 3.

La norma contenuta nell'articolo 1, secondo comma, della legge 27 giugno 1961, n. 550, deve essere interpretata nel senso che la limitazione prevista dall'articolo 2, primo comma, della legge 3 aprile 1958, n. 472, non si applica nei confronti di coloro ai quali, sia per effetto di dette leggi sia in virtu' del regio decreto-legge 30 dicembre 1937, n. 24111, convertito nella legge 17 maggio 1938, n. 886, o di ogni altra disposizione legislativa, sia stata o possa essere liquidata pensione vitalizia come ufficiali di complemento o della riserva di complemento o come sottufficiali, graduati o militari di truppa delle categorie in congedo.

Art 3.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

Art 4.

All'onere di lire 18.526.600, derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1965, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti del capitolo n. 2071 per lire 14.119.100, del capitolo numero 2592, per lire 3.000.000 e del...

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