IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, che approva le norme di coordinamento e modificazione delle disposizioni in materia di ricevitorie postali e telegrafiche, agenzie, collettorie e servizi di portalettere rurale;
Vista la legge 27 febbraio 1958, n. 120, recante variazioni ed integrazioni al citato decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656;
Vista la legge 25 gennaio 1960, n. 4, recante modificazioni ed aggiunte alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, in materia di trattamento di quiescenza al personale degli uffici locali postali e telegrafici, ai titolari di agenzia, ai ricevitori e portalettere;
Vista la legge 5 marzo 1961, n. 211, concernente la disciplina giuridica ed economica dei procaccia postali e successive modificazioni;
Vista la legge 2 marzo 1963, n. 307, recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, ed alle successive disposizioni riguardanti gli uffici locali, agenzie, ricevitorie e relativo personale;
Vista la legge 12 ottobre 1966, n. 864, con modifiche all'articolo 21 della legge 2 marzo 1963, n. 307, relativo ai concorsi alla qualifica di direttore di ufficio locale dell'amministrazione postale;
Ravvisata l'opportunita' di raccogliere in un unico testo le norme in vigore concernenti l'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche e lo stato giuridico ed il trattamento economico del relativo personale;
Sentita la commissione centrale per gli uffici locali;
Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni; Decreta:
E' approvato il testo unico, allegato al presente decreto, delle leggi sull'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche e sullo stato giuridico e trattamento economico del relativo personale, vistato dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato ad Antagnod, addi' 9 agosto 1967 SARAGAT MORO - SPAGNOLLI Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 5 febbraio 1968
Atti del Governo, registro n. 217, foglio n. 58. - GRECO
TESTO UNICO delle leggi sull'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche e sullo stato giuridico e
trattamento economico del relativo personale. Art. 1 (art. 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, modificato dall'art. 1 della legge 2 marzo 1963, n. 307)
L'Amministrazione autonoma delle poste e telecomunicazioni, oltre che nei modi previsti dalle altre leggi, svolge i servizi ad essa devoluti anche per mezzo di uffici locali, agenzie, recapiti e ricevitorie.