DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 agosto 1967, n. 1417 - Approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche e sullo stato giuridico e trattamento economico del relativo personale

Coming into Force06 Marzo 1968
Enactment Date09 Agosto 1967
Published date20 Febbraio 1968
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1968/02/20/067U1417/CONSOLIDATED/19890102
Official Gazette PublicationGU n.45 del 20-02-1968 - Suppl. Ordinario n. 450
TITOLO I ORDINAMENTO DEGLI UFFICI LOCALI E DELLE AGENZIE
Capo I Parte generale
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, che approva le norme di coordinamento e modificazione delle disposizioni in materia di ricevitorie postali e telegrafiche, agenzie, collettorie e servizi di portalettere rurale;

Vista la legge 27 febbraio 1958, n. 120, recante variazioni ed integrazioni al citato decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656;

Vista la legge 25 gennaio 1960, n. 4, recante modificazioni ed aggiunte alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, in materia di trattamento di quiescenza al personale degli uffici locali postali e telegrafici, ai titolari di agenzia, ai ricevitori e portalettere;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 211, concernente la disciplina giuridica ed economica dei procaccia postali e successive modificazioni;

Vista la legge 2 marzo 1963, n. 307, recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, ed alle successive disposizioni riguardanti gli uffici locali, agenzie, ricevitorie e relativo personale;

Vista la legge 12 ottobre 1966, n. 864, con modifiche all'articolo 21 della legge 2 marzo 1963, n. 307, relativo ai concorsi alla qualifica di direttore di ufficio locale dell'amministrazione postale;

Ravvisata l'opportunita' di raccogliere in un unico testo le norme in vigore concernenti l'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche e lo stato giuridico ed il trattamento economico del relativo personale;

Sentita la commissione centrale per gli uffici locali;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni; Decreta:

E' approvato il testo unico, allegato al presente decreto, delle leggi sull'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche e sullo stato giuridico e trattamento economico del relativo personale, vistato dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato ad Antagnod, addi' 9 agosto 1967 SARAGAT MORO - SPAGNOLLI Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addi' 5 febbraio 1968

Atti del Governo, registro n. 217, foglio n. 58. - GRECO

TESTO UNICO delle leggi sull'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche e sullo stato giuridico e

trattamento economico del relativo personale. Art. 1 (art. 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, modificato dall'art. 1 della legge 2 marzo 1963, n. 307)

L'Amministrazione autonoma delle poste e telecomunicazioni, oltre che nei modi previsti dalle altre leggi, svolge i servizi ad essa devoluti anche per mezzo di uffici locali, agenzie, recapiti e ricevitorie.

Art 2.

(art. 3 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656)

I recapiti disimpegnano, a titolo gratuito, determinati servizi postali e di telecomunicazioni.

Art 3.

(art. 4 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656)

Le ricevitorie disimpegnano in via normale, nell'ambito dell'ufficio cui sono aggregate, servizi solamente postali, provvedendo, altresi', alla distribuzione degli oggetti di corrispondenza e dei pacchi ed, eventualmente, al trasporto e scambio degli effetti postali.

Art 4.

(art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, ed art. 1 della legge 2 marzo 1963, n. 307)

Tanto gli uffici locali, quanto alle agenzie, ai recapiti ed alle ricevitorie possono essere affidati, in via accessoria, altri incarichi di interesse pubblico che a giudizio del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentita la commissione centrale per gli uffici locali, siano ritenuti compatibili col regolare svolgimento del lavoro.

Capo II Uffici locali ed agenzie
Art 5.

(art. 6 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, modificato dall'art. 2, primo comma, della legge 2 marzo 1963, n. 307)

L'istituzione, la riunione e la soppressione degli uffici locali e delle agenzie sono disposte con decreto del Ministro, sentita la commissione centrale per gli uffici locali.

Nel decreto d'istituzione delle agenzie dovra' essere indicato l'ufficio locale viciniore cui l'agenzia e' aggregata.

Art 6.

(art. 2 del testo unico approvato con decreto del Presidente della...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT