LEGGE 5 marzo 1961, n. 211 - Disciplina giuridica ed economica dei procaccia postali

Coming into Force27 Aprile 1961
Published date12 Aprile 1961
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1961/04/12/061U0211/CONSOLIDATED/20091214
Enactment Date05 Marzo 1961
Official Gazette PublicationGU n.91 del 12-04-1961
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Il servizio di trasporto, di consegna e di scambio degli effetti postali, di recapito dei pacchi e di vuotatura delle cassette d'impostazione puo' essere svolto:

1) mediante personale della carriera ausiliaria dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

2) in appalto;

3) in accessorio da parte del titolare dell'agenzia postale o dei portalettere;

4) da appositi agenti dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni che assumono la denominazione di procaccia;

5) da appositi incaricati vincolati all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni da obbligazione personale.

Nei casi in cui non ritenga di ricorrere per l'espletamento del suddetto servizio alle forme previste ai nn. 1), 2) e 3), l'Amministrazione si avvale del procaccia, quando la durata della prestazione giornaliera, raggiunga le 5 ore, e degli incaricati vincolati da obbligazione personale, per le prestazioni di durata inferiore.

La durata del servizio prestato dai procaccia e dagli incaricati vincolati da obbligazione personale e' valutata secondo i criteri di cui al successivo articolo 13.

Ai procaccia, ove occorra, puo' essere affidato, in accessorio, il servizio di portalettere.

Art 2.

Per conseguire la nomina a procaccia l'aspirante deve possedere, oltre ai requisiti particolari di cui ai successivi articoli, i seguenti requisiti generali:

  1. cittadinanza italiana, col godimento dei diritti politici;

  2. buona condotta;

  3. eta' non inferiore ai 21 anni e non superiore ai 32, salvi i casi di assegnazione senza concorso di cui all'articolo 6;

  4. licenza, elementare o titolo equipollente;

  5. sana costituzione ed attitudine fisica ai servizi di cui all'articolo 1.

Detti requisiti debbono essere posseduti alla, data della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art 2.

ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 2 MARZO 1963, N. 307

Art 3.

La nomina dei procaccia e' disposta con decreto del Ministro per le poste e per le telecomunicazioni, previo concorso per titoli, in base a graduatoria unica di merito formata dalla Commissione centrale per gli uffici locali salvo i casi di assegnazione senza concorso previsto dall'articolo 6.

Il concorso e' unico per tutti i posti disponibili.

La graduatoria e' formata tenendo conto del servizio comunque prestato nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, della attitudine dei concorrenti, del grado di istruzione, delle benemerenze militari e di altri titoli particolari.

A parita' di titoli, la preferenza e' determinata dallo stato di coniugato, con riguardo al numero dei figli, e, in subordine, dall'eta'.

Alla graduatoria di merito segue una graduatoria suppletiva, nella quale e' incluso un numero di candidati idonei pari a quello dei posti messi a concorso.

L'assegnazione dei vincitori del concorso ha luogo in base alla graduatoria di merito e seguendo l'ordine delle sedi che ciascuno di essi e' tenuto ad indicare.

I concorrenti compresi nella graduatoria suppletiva hanno titolo a conseguire quei posti di risulta che rimangano disponibili perche' non richiesti utilmente dai candidati che li precedono in graduatoria.

Una aliquota dei posti messi a concorso in misura non superiore al 10 per cento, deve essere riservata agli invalidi di guerra.

Art 3.

ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 2 MARZO 1963, N. 307

Art 4.

I procaccia prestano giuramento dinnanzi al direttore provinciale competente.

Essi debbono risiedere nel territorio del comune nel quale ha sede l'ufficio cui sono assegnati.

Tuttavia, il direttore provinciale puo', per giustificati motivi, e sempre quando non possa derivarne pregiudizio ai servizi, autorizzati a risiedere in localita' non lontane.

Art 4.

ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 2 MARZO 1963, N. 307

Art 5.

I procaccia hanno l'obbligo di eseguire il servizio personalmente di designare propri sostituti che, sotto la periodo di riposo di cui all'articolo 12 o in caso di malattia o di altro legittimo impedimento.

I sostituti debbono possedere i requisiti di cui all'articolo 2 ed essere autorizzati dalla Direzione provinciale.

In caso di vacanza e negli altri casi di assenza non previsti dal primo comma, i posti sono affidati in reggenza ai sostituti.

Ad essi compete durante il periodo dell'incarico il trattamento economico iniziale che spetta al titolare.

In caso di istituzione di un nuovo posto, il servizio viene temporaneamente e affidato, con provvedimento del direttore provinciale ad un reggente.

Nella scelta hanno la preferenza, tra gli aspiranti idonei, i titolari dei posti soppressi, i reggenti che siano cessati dall'incarico non per demerito e i sostituti.

I reggenti hanno le attribuzioni e gli obblighi dei procaccia effettivi; essi pero' possono, in ogni tempo e a discrezionale giudizio dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, essere esonerati dall'incarico.

Art 5.

ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 2 MARZO 1963, N. 307

Art 6.

I posti di procaccia sono assegnati senza concorso, sempreche', gli interessati siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2:

  1. al coniuge o ad uno dei figli legittimi, legittimati, naturali legalmente o giudizialmente riconosciuti, o adottati da almeno quattro anni, del titolare deceduto o dispensato per sopravvenuta inabilita' fisica o cessato dal servizio per limiti di eta'. Non ha titolo alla assegnazione il coniuge che abbia superato l'eta' di cinquantacinque anni ed abbia diritto alla pensione di riversibilita'. L'avente titolo all'assegnazione deve aver prestato nell'ultimo decennio almeno sei mesi di effettivo e lodevole servizio con la qualifica di procaccia, reggente o effettivo, oppure deve aver rivestito nel medesimo periodo per almeno due anni la qualifica di sostituto con prestazione di effettivo e lodevole servizio per almeno due mesi.

    I predetti periodi di anzianita' di qualifica e di servizio sono ridotti alla meta' per gli aventi diritto che siano privi di sufficienti mezzi economici;

  2. al sostituto o al reggente che rivesta una di tali qualifiche nel posto resosi vacante e che inoltre nel posto stesso abbia rivestito nell'ultimo decennio, anche non continuativamente, una delle dette qualifiche per almeno due anni.

    L'assegnazione non puo' essere accordata nei casi di vacanza del posto conseguente a dimissioni o a trasferimento a domanda, nonche' quando vi siano aventi titolo all'assegnazione in base alla lettera precedente;

  3. al procaccia di posto soppresso o trasformato (qualora manchi la possibilita' di mantenere lo stesso procaccia nel posto trasformato) limitatamente ad altro posto per il quale e' stabilita almeno uguale durata della prestazione giornaliera o anche durata minore se l'interessato ne faccia richiesta;

  4. all'incaricato con obbligazione personale, quando, per effetto della elevazione della durata della prestazione giornaliera ad almeno 5 ore, si debba istituire un posto di procaccia.

Art 6.

ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 2 MARZO 1963, N. 307

Art 7.

Le domande degli aventi titolo all'assegnazione dei posti in base all'articolo precedente lettere a), b), c) e competente, a pena di decadenza, nel termine perentorio di 60 giorni, decorrente dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale del Ministero, della vacanza o del provvedimento di soppressione del posto.

Art 7.

ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 2 MARZO 1963, N. 307

Art 8.

Il rapporto di servizio cessa per:

1) difetto sopravvenuto di uno dei requisiti previsti per la nomina;

2) motivi di salute, accertati dall'Amministrazione, che determinino l'inidoneita' al servizio per un periodo superiore alla durata, massima dell'aspettativa stabilita per il personale di ruolo dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

3) scadenza della durata massima dell'aspettativa per motivi di salute stabilita per il personale di ruolo dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, ove permanga l'inidoneita' fisica al servizio;

4) compimento del 65° anno di eta'.

La cessazione del rapporto di servizio e' dichiarata, con provvedimento motivato del direttore generale.

Art 8.

ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 2 MARZO 1963, N. 307

Art 9.

Su domanda degli interessati puo' essere consentito il cambio tra due posti per i quali sia stabilita uguale durata della prestazione...

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