Sentenza nº 103 da Constitutional Court (Italy), 31 Dicembre 1995

Date31 Dicembre 1995
IssuerConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 103

ANNO 1995

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. Antonio BALDASSARRE Presidente

Prof. Vincenzo CAIANIELLO Giudici

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

Dott. Renato GRANATA

Prof. Giuliano VASSALLI

Prof. Francesco GUIZZI

Prof. Cesare MIRABELLI

Prof. Fernando SANTOSUOSSO

Avv. Massimo VARI

Dott. Cesare RUPERTO

Dott. Riccardo CHIEPPA

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3 e 4, della legge 29 gennaio 1994, n. 87 (Norme relative al computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei pubblici dipendenti), promossi con n. 13 ordinanze emesse l'8 marzo 1994 dal Pretore di Salerno, il 25 febbraio 1994 dal Pretore di Vallo della Lucania (n. 7 ordinanze), l'11 febbraio e il 20 maggio 1994 dal Consiglio di Stato, il 29 aprile 1994 dal Pretore di Chieti, l'8 agosto 1994 dal Pretore di Roma, il 24 febbraio 1994 dal Tribunale amministrativo regionale della Liguria, rispettivamente iscritte ai nn. 252, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 502, 567, 569, 698 e 760 del registro ordinanze 1994 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 20, 22, 38, 40, 49, prima serie speciale, dell'anno 1994 e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 1, prima serie speciale, dell'anno 1995.

Visti gli atti di costituzione dell'I.N.P.S., nonchè gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 7 marzo 1995 il Giudice relatore Cesare Ruperto; uditi l'avv. Valerio Mercanti per l'I.N.P.S. e l'Avvocato dello Stato Giuseppe Stipo per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. - Il Consiglio di Stato con due ordinanze, il T.A.R. della Liguria, il Pretore di Vallo della Lucania con sette ordinanze, nonchè i Pretori di Salerno, di Roma e di Chieti hanno sollevato questioni di legittimità costituzionale relativamente ad alcuni articoli della recente legge n. 87 del 1994, recante "Norme relative al computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei pubblici dipendenti".

    Tutti i giudici remittenti dubitano della legittimità costituzionale - in riferimento a molti parametri variamente richiamati, e cioè agli artt. 24, primo e secondo comma, 25, primo comma, 101, 102, 103, 104, 108 e 113 della Costituzione - dell'art. 4, comma 1, della citata legge, secondo cui "i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge aventi ad oggetto la riliquidazione del trattamento di fine servizio comunque denominato con l'inclusione della indennità integrativa speciale sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese tra le parti".

    Inoltre, il Consiglio di Stato dubita dell'art. 1, comma 1, lett. a), in relazione alla lett. b), nonchè dell'art. 2, comma 4, e dell'art. 3; il T.A.R. della Liguria, degli artt. 1 e 2; il Pretore di Vallo della Lucania, dell'art. 2, comma 4, e dell'art. 3; il Pretore di Salerno, infine, dell'art. 2, comma 4.

  2. - Con riguardo all'art. 4, comma 1, osserva il Consiglio di Stato che esso viola gli artt. 103 e 113 della Costituzione perchè sottrae alla valutazione del giudice i profili relativi al rapporto sostanziale dedotto in giudizio, anche riguardo alla compensazione delle spese di lite, e determina l'invasione delle attribuzioni del giudice, pregiudicando la sua indipendenza. Escluso, inoltre, il carattere innovativo della legge (disciplinatrice soltanto della misura, dei modi e dei tempi di computo dell'indennità di anzianità, rinvenendosi invece nella previgente normativa, come emendata dalla pronuncia di illegittimità costituzionale n. 243 del 1993, il riconoscimento della titolarità del diritto ad un adeguato computo dell'indennità medesima), il Collegio remittente deduce altresì la violazione delle garanzie costituzionali afferenti alla inviolabilità del diritto di difesa ed alla naturale precostituzione del giudice. Infine, secondo il giudice a quo, la norma si porrebbe in contrasto anche con l'art. 3 della Costituzione, da un lato perchè la dichiarazione di estinzione si risolverebbe nella vanificazione proprio di quei giudizi che hanno consentito la proposizione in via incidentale della antecedente questione di costituzionalità (definita dalla Corte costituzionale con la citata sentenza n. 243 del 1993) ovvero dei giudizi di primo grado già risoltisi favorevolmente per i ricorrenti, e dall'altro lato perchè la riconnessa previsione normativa della proposizione in sede amministrativa della domanda di applicazione del trattamento entro il termine perentorio del 30/9/94 (art. 3, comma 2, anch'esso impugnato), non sarebbe giustificata nei confronti di quei soggetti che avevano già proposto la loro pretesa in sede giurisdizionale.

    2.1. - In senso analogo, seppure in termini più sintetici, argomenta il Pretore di Salerno, il quale inoltre - rilevato che la funzione giurisdizionale è "affermazione dell'ordinamento nel caso concreto" - osserva che attraverso la norma impugnata il legislatore (dopo avere connotato il diritto, scandendone modalità e tempi), nello stabilire l'automatica estinzione del processo e la declaratoria di compensazione delle spese, ha travalicato il limite della normazione, sconfinando nell'attuazione del sancito diritto, con invasione delle attribuzioni tipiche del giudice, organo indipendente, durante un giudizio ancora in corso dinanzi a questo e violando, quindi, i richiamati parametri costituzionali.

    2.2. - Secondo il Pretore di Chieti, poi, la norma de qua si tradurrebbe, a seguito dell'esclusione del potere decisionale del giudice, in un ingiustificato pregiudizio per la parte interessata, con conseguente lesione dei princìpi costituzionali di cui agli artt. 24 e 38. Inoltre, si porrebbe in contrasto anche con l'art. 3 della Costituzione, in quanto verrebbe a gravare delle spese processuali il ricorrente che abbia agito in sede giurisdizionale, penalizzandolo rispetto a colui il quale non abbia inteso azionare giudizialmente il proprio diritto e nei confronti del quale si sia verificata, con il decorso del tempo e senza il compimento di atti interruttivi della prescrizione, una situazione preclusiva dell'esercizio del diritto stesso. Infine, sempre secondo il...

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