LEGGE 29 gennaio 1994, n. 87 - Norme relative al computo dell'indennita' integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei pubblici dipendenti

Coming into Force06 Febbraio 1994
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1994/02/05/094G0104/CONSOLIDATED/19961228
Published date05 Febbraio 1994
Enactment Date29 Gennaio 1994
Official Gazette PublicationGU n.29 del 05-02-1994
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.
  1. In attesa della omogeneizzazione dei trattamenti retributivi e pensionistici per i lavoratori dei vari comparti della pubblica amministrazione e per i lavoratori privati, conseguente all'applicazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e ferma la disciplina del trattamento di fine servizio in essere per i dipendenti degli enti locali, l'indennita' integrativa speciale, di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, viene computata, a decorrere dal 1 dicembre 1994, nella base di calcolo della indennita' di buonuscita e di analoghi trattamenti di fine servizio determinati in applicazione delle norme gia' vigenti con riferimento allo stipendio ed agli altri elementi retributivi considerati utili:

  1. per i dipendenti degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni, nella misura di una quota pari al 30 per cento dell'indennita' integrativa speciale annua in godimento alla data della cessazione dal servizio con riferimento agli anni utili ai fini del calcolo dell'indennita' di anzianita';

  2. per i dipendenti delle altre pubbliche amministrazioni, nonche' per gli iscritti all'Opera di previdenza e assistenza per i ferrovieri dello Stato (OPAFS), nella misura di una quota pari al 60 per cento dell'indennita' integrativa speciale annua in godimento alla data della cessazione dal servizio con riferimento agli anni utili ai fini del calcolo dell'indennita' di buonuscita o analogo trattamento.

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai

sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica

e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,

approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo

fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge

alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il

valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Art 2.
  1. Sulla quota dell'indennita' integrativa speciale di cui all'articolo 1 e' dovuto, a decorrere dal 1 dicembre 1984, il contributo previdenziale obbligatorio a carico del personale iscritto alle gestioni previdenziali. Tale contributo e' recuperato in quarantotto rate mensili sul trattamento economico di attivita' a decorrere dal 1 dicembre 1994. Per i dipendenti che cessino dal servizio prima dell'integrale recupero del contributo, la residua somma e' trattenuta in sede di pagamento dell'indennita' di buonuscita.

  2. Le amministrazioni competenti dovranno versare alle rispettive gestioni previdenziali il contributo, nella misura percentuale attualmente prevista, a decorrere dal 1 dicembre 1994. Il conguaglio dei versamenti del contributo dovuto all'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica - Gestione ENPAS, dal 1 dicembre 1994 sara' effettuato nel mese di gennaio 1995.

  3. Nei confronti dei dipendenti cessati dal servizio nel periodo dal 1 dicembre 1984 al 30 novembre 1994 il contributo e' determinato con riferimento alla quota...

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