Sentenza nº 1546 da Council of State (Italy), 16 Marzo 2009

Data di Resoluzione16 Marzo 2009
EmittenteCouncil of State (Italy)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N.1546/09

Reg.Dec.

N. 5186 Reg.Ric.

ANNO 2007

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello n. 5186/2007 proposto da Zuccarini Dante rappresentato e difeso dagli avv.ti Lucio Militerni e Ugo Torsi con domicilio in Roma via Parigi n. 11, presso l’avv. Stefano Crisci;

contro

INPDAP-Gestione ENPAS in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Dario Marinuzzi con domicilio in Roma via S. Croce in Gerusalemme n. 55;

per l'annullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sede di Napoli Sez. IV n. 8127/2006 del 14.9.2006.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’INPDAP;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Alla pubblica udienza del 19 dicembre 2008 relatore il Consigliere Marcella Colombati. Uditi l’avv. F. Palermo per delega dell’avv. Militerni e l’avv. Marinuzzi;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

Con la sentenza n. 8127 del 2006 il Tar per la Campania, sede di Napoli, ha respinto il ricorso proposto dall’appuntato dell’Arma dei Carabinieri Dante Zuccarini nei confronti dell’INPDAP, per l’accertamento del suo diritto alla riliquidazione dell’indennità di buonuscita comprensiva dell’indennità integrativa speciale, ai sensi della legge n. 87 del 1994, oltre interessi e rivalutazione monetaria a far data dalla maturazione del diritto.

Il dipendente è cessato dal servizio nel 1983 dopo 41 anni e ha più volte, a partire dal 1986, richiesto alla p.a. la corresponsione di quanto dovuto a tale titolo.

Il giudice ha ritenuto che non ricorresse lo specifico presupposto richiesto dall’art. 3, comma 2, della legge n. 87 cit., secondo cui la domanda doveva essere presentata su apposito modello nel termine perentorio del 30 settembre 1994, e che la istanza del ricorrente del 1993, anteriore all’entrata in vigore della legge n. 87 e quindi all’effettivo riconoscimento normativo del diritto in questione, mentre poteva valere come ulteriore atto interruttivo della prescrizione per dimostrare che il rapporto previdenziale non era esaurito al momento dell’entrata in vigore della nuova normativa, non poteva produrre anteriormente gli effetti legali e non era stata presentata sull’apposito modulo previsto dalla legge.

La sentenza è appellata...

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