Sentenza nº 1883 da Council of State (Italy), 29 Marzo 2011

Date29 Marzo 2011
IssuerCouncil of State (Italy)

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Maurizio Meschino, Presidente FF

Claudio Contessa, Consigliere, Estensore

Fabio Taormina, Consigliere

Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere

Roberta Vigotti, Consigliere

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LAZIO ? ROMA, SEZIONE III-TER, n. 10744/2004, resa tra le parti, concernente RILIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE NELL'AMBITO DELL'INDENNITA? DI BUONUSCITA

sul ricorso numero di registro generale 9073 del 2005, proposto dal signor Prodani Enzo, rappresentato e difeso dall'avvocato Carlo Rienzi, con domicilio eletto presso Carlo Rienzi in Roma, viale delle Milizie, n. 9;

I.N.P.D.A.P., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Piera Messina, domiciliata per legge in Roma, via S. Croce in Gerusalemme, n. 55;

Ministero del Tesoro, in persona del Ministro, legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'I.N.P.D.A.P. e del Ministero del Tesoro;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 marzo 2011 il Consigliere Claudio Contessa e uditi per le parti gli avvocati Rienzi e Messina e l'avvocato dello Stato Colelli;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Il signor Prodani riferisce di essere ex dipendente di una amministrazione pubblica e di avere proposto ricorso innanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio onde contestare le modalità seguite dall'Istituto appellato al fine di determinare l'indennità di buonuscita allo stesso spettante, censurandone sotto diversi profili l'asserita illegittimità (ricorso n. 13655/97).

Con la pronuncia oggetto del presente gravame, il Tribunale adito respingeva il ricorso, osservando (in via di estrema sintesi):

- che l'I.N.P.D.A.P. avesse correttamente operato laddove, nell'individuare la base di calcolo dell'indennità di buonuscita e nel computarvi la quota di indennità integrativa speciale, aveva operato una ?doppia decurtazione?: a) una prima volta ai sensi dell'art. 1 della l. 29 gennaio 1994, n. 87 e b) una seconda volta ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032;

- che, di conseguenza, anche il 60 per cento dell'indennità integrativa speciale fissata per i dipendenti statali dall'art. 1 della l. 87, cit. fosse soggetto all'ulteriore decurtazione derivante dall'applicazione della percentuale dell?80 per cento di cui è menzione all'art. 38 del d.P.R. 1032, cit. (disposizione relativa alla base contributiva dell'indennità di buonuscita);

- che la previsione di cui all'art. 1 della l. 87 del 1994 non possa essere intesa di guisa tale da comportare che il calcolo dell'indennità di buonuscita prescinda dalla determinazione della base contributiva all?80 per cento per quegli assegni previsti ulteriormente dalla legge come utili a fini previdenziali (ciò, in quanto non può affermarsi che la legge del 1994 abbia introdotto un autonomo sistema di calcolo dell'i.i.s., comportando la sostanziale inapplicazione in parte qua delle disposizioni generali di cui al d.P.R. 1032, cit.);

- che la prospettazione sistematica appena richiamata nelle sue linee essenziali rinviene un puntuale conforto concettuale nell'ormai consolidata giurisprudenza costituzionale formatasi sulle previsioni di cui alla l. 87 del 1994;

- che risulti infondata la dedotta questione di legittimità costituzionale relativa alla legge da ultimo richiamata, per la parte in cui essa determinerebbe un trattamento deteriore per i dipendenti statali nei confronti di quelli del comparto del c.d. ?parastato?;

- che, del pari, risulti infondata la dedotta questione di legittimità costituzionale. relativa alle modalità di corresponsione degli interessi e della rivalutazione monetaria sulle somme ancora pretese a titolo di riliquidazione dell'indennità di buonuscita, giusta le previsioni di cui agli articoli 2, co. 4, 3, co. 3 e 4, co. 1 della più volte richiamata legge 87 del 1994.

La pronuncia in questione veniva gravata in sede di appello dal signor Prodani il quale ne chiedeva l'integrale riforma articolando due motivi di gravame:

1) Diritto al computo dell'I.I.S. nell'indennità di buonuscita nella misura del 60% - Violazione arte. 3, 36 e 38, Cost. ? Violazione e falsa applicazione della l. 87 del 1994 e dell'art. 3 del d.P.R. 1032 del 1973 ? Eccesso di potere per sviamento anche in riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 243 del 1993.;

2) Diritto al computo degli interessi ? Illegittimità costituzionale del combinato disposto di cui agli artt. 2, co. 4, 3, co. 3 e 4, co. 1 della l. 87 del 1994 ? Violazione delle disposizioni anzidette ? Violazione art. 3, 36, 38, 24, 103 e 113, Cost.; art. 1282 cod. civ., art. 429 c.p.c.; art. 16, co. 6, l. 412 del 1991.

Si costituiva in giudizio l'Avvocatura Generale dello Stato, la quale concludeva nel senso della reiezione del gravame.

Si costituiva, altresì, l'I.N.P.DA.P., il quale concludeva a propria volta nel senso della reiezione del gravame.

All'udienza pubblica del giorno 1° marzo 2011 i Procuratori delle Parti costituite rassegnavano le proprie conclusioni ed il ricorso veniva trattenuto in decisione.

DIRITTO

  1. Giunge alla decisione del Collegio il ricorso in appello proposto da un ex dipendente di un'amministrazione pubblica avverso la sentenza del T.A.R. del Lazio con cui è stato respinto il ricorso avverso gli atti con cui l'I.N.P.D.A.P., in relazione alla determinazione dell'indennità di buonuscita, ha individuato una base di calcolo asseritamente illegittima ed ha computato gli interessi e la rivalutazione sulle somme dovute secondo modalità del pari ritenute illegittime ed erronee.

  2. Con il primo motivo, l'odierno appellante afferma che la sentenza oggetto di gravame risulti erronea per non aver tenuto conto che, mentre le voci retributive di cui all'art. 38 del d.P.R. 1032 del 1973 contribuiscono alla formazione della base di computo della buonuscita nella misura dell?80 per cento, al contrario, l'indennità integrativa speciale vi concorrerebbe nella misura del 60 per cento (senza ulteriori decurtazioni, in coerente applicazione delle...

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