Sentenza nº 8572 da Council of State (Italy), 22 Dicembre 2009

Date22 Dicembre 2009
IssuerCouncil of State (Italy)

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Giuseppe Barbagallo, Presidente

Rosanna De Nictolis, Consigliere

Maurizio Meschino, Consigliere

Roberto Garofoli, Consigliere

Claudio Contessa, Consigliere, Estensore

per la riforma

della sentenza del TAR LAZIO ? ROMA, Sezione III-TER, n. 01828/2003, resa tra le parti, concernente RIDETERMINAZIONE DELL'INDENNITA' DI BUONUSCITA.

Sul ricorso numero di registro generale 1009 del 2004, proposto dai sigg.ri:

Spampanato Raffaella, Frassinetti Maria, Genovese Giuseppa, Gialli Iva, Giovannini Alessandra, Magi Pierina, Mori Milvia, Pasquini Giulio, Petrocchi Vanna, Reggioni Edda, Salvoni Giovanna, Valentini Fima, Zeppini Elsa, rappresentati e difesi dall'avv. Carlo Rienzi ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Roma, al Viale delle Milizie, n. 9;

I.N.P.D.A.P., rappresentato e difeso dall'avv. Maria Ravano Marini, con domicilio eletto presso Avv. Maria Ravano Marini in Roma, via C. Beccaria, n. 29;

Ministero del tesoro (in seguito: Ministero dell'economia e delle finanze), in persona del Ministro, legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Istituto appellato e del Ministero del tesoro;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 ottobre 2009 il cons. Claudio Contessa e uditi per le parti l'Avv. M. Ramadori per delega dell'Avv. Rienzi e l'Avvocato dello Stato F. Tortora.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

I signori Spampanato, Frassinetti, Genovese, Gialli, Giovannini, Magi, Mori, Pasquini, Petrocchi, Reggioni, Salvoni, Valentini e Zeppini riferiscono di essere ex dipendenti pubblici (ovvero, loro eredi) e di avere proposto ricorso innanzi al T.A.R. del Lazio onde contestare le modalità seguite dall'Istituto appellato al fine di determinare l'indennità di buonuscita agli stessi spettante, censurandone sotto diversi profili l'asserita illegittimità (ricorso n. 7015/98).

Con la pronuncia oggetto del presente gravame, il Tribunale adito respingeva il ricorso, osservando (in via di estrema sintesi):

- che l'I.N.P.D.A.P. avesse correttamente operato laddove, nell'individuare la base di calcolo dell'indennità di buonuscita e nel computarvi la quota di indennità integrativa speciale, aveva operato una ?doppia decurtazione?: a) una prima volta ai sensi dell'art. 1 della l. 29 gennaio 1994, n. 87 e b) una seconda volta ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032;

- che, di conseguenza, anche il 60 per cento dell'indennità integrativa speciale fissata per i dipendenti statali dall'art 1 della l. 87, cit. fosse soggetto all'ulteriore decurtazione derivante dell'applicazione della percentuale dell?80 per cento di cui è menzione all'art. 38 del d.P.R. 1032, cit. (disposizione relativa alla base contributiva dell'indennità di buonuscita);

- che la previsione di cui all'art. 1 della l. 87 del 1994 non possa essere intesa di guisa tale da comportare che il calcolo dell'indennità di buonuscita prescinda dalla determinazione della base contributiva all?80 per cento per quegli assegni previsti ulteriormente dalla legge come utili a fini previdenziali (ciò, in quanto non può affermarsi che la legge del 1994 abbia introdotto un autonomo sistema di calcolo dell'i.i.s., comportando la sostanziale inapplicazione ?in parte qua? delle disposizioni generali di cui al d.P.R. 1032, cit.);

- che la prospettazione sistematica appena richiamata nelle sue linee essenziali rinvenga un puntuale conforto concettuale nell'ormai consolidata giurisprudenza costituzionale formatasi sulle previsioni di cui alla l. 87 del 1994;

- che risulti infondata la dedotta questione di legittimità costituzionale relativa alla legge da ultimo richiamata, per la parte in cui essa determinerebbe un trattamento deteriore per i dipendenti statali nei confronti di quelli del comparto del c.d. ?parastato?;

- che, del pari, risulti infondata la dedotta q.l.c. relativa alle modalità di corresponsione degli interessi e della rivalutazione monetaria sulle somme ancora pretese a titolo di riliquidazione dell'indennità di buonuscita, giusta le previsioni di cui agli articoli 2, co. 4, 3, co. 3 e 4, co. 1 della più volte richiamata legge 87 del 1994.

La pronuncia in questione veniva gravata in sede di appello dai sig.ri Spampanato, Frassinetti, Genovese, Gialli, Giovannini, Magi, Mori, Pasquini, Petrocchi, Reggioni, Salvoni, Valentini e Zeppini, i quali ne chiedevano l'integrale riforma articolando due motivi di gravame:

1) Diritto al computo dell'I.I.S. nell'indennità di buonuscita nella misura del 60% - Violazione arte. 3, 36 e 38, Cost. ? Violazione e falsa applicazione della l. 87 del 1994 e dell'art. 3 del d.P.R. 1032 del 1973 ? Eccesso di potere per sviamento anche in riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 243 del 1993.;

2) Diritto al computo degli interessi ? Illegittimità costituzionale del combinato disposto di cui agli artt. 2, co. 4, 3, co. 3 e 4, co. 1 della l. 87 del 1994 ? Violazione delle disposizioni anzidette ? Violazione art. 3, 36, 38, 24, 103 e 113, Cost.; art. 1282 cod. civ., art. 429 c.p.c.; art. 16, co. 6, l. 412 del 1991.

Si costituiva in giudizio l'Avvocatura Generale dello Stato, la quale concludeva nel senso della reiezione del gravame.

Si costituiva, altresì, l'I.N.P.DA.P., il quale concludeva a propria volta nel senso della reiezione del gravame.

All'udienza pubblica del giorno 20 ottobre 2009 i procuratori delle parti costituite rassegnavano le proprie conclusioni ed il ricorso veniva trattenuto in decisione.

DIRITTO

  1. Giunge alla decisione del Collegio il ricorso in appello proposto da alcuni ex dipendenti ? ovvero loro eredi - del Ministero dell'istruzione (in seguito: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca) avverso la sentenza del T.A.R. del Lazio con cui è stato respinto il ricorso avverso gli atti con cui l'I.N.P.D.A.P., in relazione alla determinazione dell'indennità di buonuscita, ha individuato una base di calcolo asseritamente illegittima ed ha computato gli interessi e la rivalutazione sulle somme dovute secondo modalità del pari ritenute illegittime ed erronee.

  2. Con il primo motivo, gli odierni appellanti affermano che...

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