DECRETO 7 ottobre 1998 - Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro "zero coupon" (CTZ-18) con decorrenza 31 luglio 1998 e scadenza 31 gennaio 2000, undicesima e dodicesima tranche

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtu' del quale il Ministro del tesoro e' autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo; Visto l'art 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si e' stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalita' di emissione dei prestiti da emettere in lire, in ECU o in altre valute; Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 453, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1998, ed in particolare il quinto comma dell'art. 3, con cui si e' stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno stesso; Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 7 ottobre 1998 ammonta, al netto dei rimborsi gia' effettuati, a lire 71.243 miliardi e tenuto conto dei rimborsi di titoli pubblici ancora da effettuare; Visti i propri decreti in data 23 luglio, 6 e 21 agosto, 7 e 22 settembre 1998, con i quali e' stata disposta l'emissione delle prime dieci tranches dei certificati di credito del Tesoro "zero coupon" della durata di diciotto mesi (CTZ-18) con decorrenza 31 luglio 1998 e scadenza 31 gennaio 2000; Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di un'undicesima tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro "zero coupon"; Vista la legge 17 dicembre 1997, n. 433, recante la delega al Governo per l'introduzione dell'euro, ed in particolare l'art. 10, riguardante la dematerializzazione degli strumenti finanziari pubblici e privati; Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, ed in particolare l'art. 40, secondo comma, ove si prevede che, a partire dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 1 del medesimo articolo, il Tesoro non rilascia piu' titoli rappresentativi di prestiti; Visto il decreto ministeriale 31 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 7 agosto 1998, con cui sono state stabilite...

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