DECRETO 16 giugno 2003 - Modalita' di esercizio della facolta' di proseguire volontariamente i contributi previdenziali per i lavoratori iscritti al Fondo integrativo dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, a favore del personale dipendente dalle aziende private del gas

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1084, istitutiva, presso l'I.N.P.S., del Fondo integrativo dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, a favore del personale dipendente dalle aziende private del gas, e successive modificazioni; Visto l'art. 38, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che demanda ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, la definizione delle modalita' di esercizio della facolta', attribuita in favore degli iscritti al sopracitato Fondo, di proseguire volontariamente il versamento dei contributi previdenziali, in presenza delle condizioni previste dalla norma stessa, fino al conseguimento dei requisiti per le prestazioni erogate dal Fondo medesimo; Visto l'art. 59, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che espressamente subordina il diritto al trattamento integrativo erogato in favore del personale dipendente dalle aziende private dal gas al conseguimento dei requisiti e con la decorrenza previsti della disciplina dell'assicurazione generale obbligatoria di appartenenza; Visto l'art. 16 della citata legge n. 1084 del 1971, che fissa i requisiti di contribuzione nel Fondo per la maturazione del diritto alla pensione complessiva di cui alla medesima legge; Visti il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1432, la legge 18 febbraio 1983, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni, e il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, in tema di prosecuzione volontaria; Decreta

Articolo unico 1. L'autorizzazione alla prosecuzione volontaria per i lavoratori iscritti al Fondo integrativo dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti a favore del personale dipendente dalle aziende private del gas che, per effetto delle operazioni di separazione societaria in conseguenza degli obblighi derivanti dal decreto legislativo 23 maggio 2000, n.

164, ovvero per la messa in mobilita' a seguito di ristrutturazione aziendale, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro con le predette aziende, non abbiano maturato il diritto alle prestazioni pensionistiche del Fondo...

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