LEGGE 6 dicembre 1971, n. 1084 - Norme sul riordinamento del Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas

Coming into Force01 Gennaio 1972
Enactment Date06 Dicembre 1971
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1971/12/20/071U1084/CONSOLIDATED/20150619
Published date20 Dicembre 1971
Official Gazette PublicationGU n.320 del 20-12-1971
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

(Istituzione e denominazione del Fondo integrativo)

Il Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas, di cui all'articolo 1 della legge 1° luglio 1955, n. 638, e' soppresso con effetto dal 1° novembre 1967.

Dalla stessa data e istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, con gestione autonoma, il Fondo integrativo dell'assicurazione generale obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia e i superstiti, a favore del personale dipendente dalle aziende private del gas, con la struttura stabilita dalle disposizioni che seguono.

Art 2.

(Rapporti patrimoniali)

Il Fondo istituito dalla presente legge, e per esso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, subentra nelle attivita' e nelle passivita', negli oneri e nei diritti, nonche' nel patrimonio immobiliare, nelle riserve comunque costituite ed in quanto altro di pertinenza del Fondo soppresso dal primo comma dell'articolo precedente.

Art 3.

(Iscrizione all'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti)

Gli iscritti al Fondo ai sensi dell'articolo 7 della presente legge, a decorrere dal 1° novembre 1967, sono assoggettati all'obbligo dell'assicurazione generale per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, secondo le norme del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, numero 1155, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' secondo le norme della presente legge.

Art 4.

(Scopi del Fondo)

Nei limiti e alle condizioni della presente legge il Fondo ha lo scopo:

1) di integrare, in favore degli iscritti e dei loro superstiti aventi diritto, il trattamento dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti;

2) di corrispondere agli stessi un'indennita' nei casi previsti dalle disposizioni che seguono.

Il trattamento di cui ai punti 1) e 2) del precedente comma assorbe e sostituisce quello di anzianita' per risoluzione del rapporto di lavoro e ogni altro trattamento se stabilito, in materia, da norme di legge, contratti collettivi, accordi generali e particolari, regolamenti aziendali, usi e consuetudini.

Art 4.

(Scopi del Fondo)

Nei limiti e alle condizioni della presente legge il fondo ha lo scopo di integrare, in favore degli iscritti e dei loro superstiti aventi diritto, il trattamento dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti.

Art 5.

(Poteri del comitato amministratore del Fondo)

Spetta al comitato amministratore:

  1. vigilare sull'attuazione delle norme della presente legge e dare pareri sulle questioni che possono sorgere nell'applicazione di esse;

  2. esercitare la vigilanza sul versamento dei contributi dovuti al Fondo;

  3. decidere in via definitiva i ricorsi riguardanti contributi e le prestazioni in applicazione della presente legge;

  4. esaminare ed esprimere parere sui bilanci preventivi e consuntivi relativi alla gestione del Fondo;

  5. dare pareri sull'impiego delle somme eccedenti la normale liquidita' della gestione, nei limiti del piano degli impieghi deliberato dal consiglio di amministrazione a norma dell'articolo 65 della legge 30 aprile 1969 n. 153.

Art 6.

(Ordinamento del Fondo)

Il Fondo istituito dall'articolo 1 della presente legge e' ordinato in base al sistema tecnico-finanziario della ripartizione.

Presso la gestione del Fondo e' costituita una speciale riserva, il cui ammontare, alla fine di ciascun anno deve essere pari all'importo di due annualita' delle pensioni integrative in corso di pagamento a tale epoca di due annualita' delle indennita' previste dagli articoli 26 e 27 della presente legge.

L'ammontare della riserva di cui al precedente comma deve essere, in sede di prima costituzione, pari all'importo di due annualita' delle pensioni integrative in corso di pagamento alla data del 1° novembre 1967 e all'importo di due annualita' delle indennita' corrisposte nell'anno anteriore a quello di entrata in vigore della presente legge.

Art 6.

(Ordinamento del Fondo)

Il Fondo istituito dall'articolo 1 della presente legge e' ordinato in base al sistema tecnico-finanziario della ripartizione.

Presso la gestione del fondo e' costituita una speciale riserva, il cui ammontare, alla fine di ciascun anno, deve essere pari all'importo di una annualita' delle pensioni integrative in corso di pagamento a tale epoca.

COMMA ABROGATO DALLA L. 3 MARZO 1987, N.61

Art 7.

(Obbligo di iscrizione al Fondo)

Sono obbligatoriamente iscritti al Fondo i dipendenti delle aziende private del gas con qualifica di impiegato o di operaio in servizio effettivo alla data del 1° novembre 1967 o a quella di assunzione, se posteriore.

Il personale nuovo assunto, che abbia superato il periodo di prova previsto dai contratti collettivi di lavoro di categoria e che sia confermato in servizio effettivo dalla azienda, e' iscritto al Fondo a decorrere dalla data di assunzione.

E' escluso dall'iscrizione al Fondo il personale assunto per lavori di carattere eccezionale o temporaneo, ai sensi dei contratti collettivi di lavoro vigenti per la categoria, o assunto temporaneamente in ottemperanza a particolari disposizioni di legge.

Sono altresi' esclusi i dipendenti con qualifica di dirigente.

Art 8.

(Le aziende private del gas)

Agli effetti della presente legge sono aziende private del gas quelle che, per atto di concessione amministrativa, producono e distribuiscono o soltanto distribuiscono gas manifatturato alla cittadinanza per usi civili, nonche' quelle gia' tenute ad iscrivere il proprio personale all'istituto nazionale di previdenza per i dipendenti delle aziende private del gas, soppresso dall'articolo 2 della legge 1° luglio 1955, n. 638.

Art 8.

(Le aziende private del gas)

Agli effetti della presente legge, sono aziende private del gas quelle che, per atto di concessione amministrativa, producono e distribuiscono o soltanto distribuiscono gas alla cittadinanza per usi civili, nonche' quelle gia' tenute ad iscrivere il proprio personale all'istituto nazionale di previdenza per i dipendenti delle aziende private del gas, soppresso dall'articolo 2 della legge 1 luglio 1955, n. 638.

Art 9.

(Finanziamento del Fondo e determinazione del contributo)

Per il finanziamento delle pensioni integrative e delle indennita' previste dalla presente legge, nonche' per le relative spese di amministrazione, e' dovuto al Fondo un contributo pari al 13,20 per cento, a totale carico delle aziende, da calcolarsi sulla retribuzione globale mensile e sulla 13° mensilita' percepita dagli iscritti.

Il contributo di cui al comma precedente e' dovuto altresi' sull'indennita' corrisposta agli iscritti in sostituzione del periodo di preavviso, previsto dai contratti collettivi di categoria. In caso di morte, e' soggetta a contributo soltanto la quota di indennita' sostitutiva del preavviso corrispondente al periodo compreso tra l'effettiva cessazione dal servizio dell'iscritto e la data del decesso.

La misura del contributo previsto dal primo comma del presente articolo puo' essere variata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il parere del comitato amministratore del Fondo, in relazione al fabbisogno del Fondo stesso ed alle risultanze di gestione.

Il Fondo e' anche alimentato dagli interessi sulle disponibilita' di esso, da donazioni, lasciti e da qualsiasi altro provento spettante per qualsiasi titolo, comprese le multe e le ammende.

Art 9.

(Finanziamento del Fondo e determinazione del contributo)

Per il finanziamento delle pensioni integrative, nonche' per le relative spese di amministrazione, e' dovuto al fondo un contributo pari al 5,60 per cento a totale carico delle aziende, da calcolarsi sulla retribuzione globale mensile di cui al successivo articolo 10 e sulla tredicesima mensilita' percepita dagli iscritti.

Il contributo di cui al comma precedente e' dovuto altresi' sull'indennita' corrisposta agli iscritti in sostituzione del periodo di preavviso, previsto dai contratti collettivi di categoria. In caso di morte, e' soggetta a contributo soltanto la quota di indennita' sostitutiva del preavviso corrispondente al periodo compreso tra l'effettiva cessazione dal servizio dell'iscritto e la data del decesso.

La misura del contributo previsto dal primo comma del presente articolo puo' essere variata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il parere del Comitato amministratore del fondo, in relazione al fabbisogno del fondo stesso e alle risultanze di gestione.

Il Fondo e' anche alimentato dagli interessi sulle disponibilita' di esso, da donazioni, lasciti e da qualsiasi altro provento spettante per qualsiasi titolo, comprese le multe e le ammende.

Art 10.

(Definizione di retribuzione globale mensile)

Agli effetti della presente legge, per retribuzione globale mensile si intende l'importo normalmente corrisposto al dipendente a...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT