LEGGE 18 febbraio 1983, n. 47 - Riordinamento della prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti

Coming into Force12 Marzo 1983
Enactment Date18 Febbraio 1983
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1983/02/25/083U0047/ORIGINAL
Published date25 Febbraio 1983
Official Gazette PublicationGU n.55 del 25-02-1983
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA

La seguente legge:

Art 1.

Requisiti per l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria

L'assicurato, qualora sia interrotto o cessi il rapporto di lavoro che ha dato luogo all'obbligo dell'assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, ai sensi dell'articolo 37 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, numero 1827, e successive modificazioni ed integrazioni, puo' rispettivamente conservare i diritti derivanti dall'assicurazione predetta o raggiungere i requisiti per il diritto alla pensione mediante il versamento di contributi nell'assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti.

A tal fine l'assicurato deve presentare domanda di autorizzazione all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

L'autorizzazione e' concessa se l'assicurato puo' far valere nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti uno dei seguenti requisiti di effettiva contribuzione, qualunque sia l'epoca del versamento dei contributi:

  1. 60 contributi mensili;

  2. 260 contributi settimanali;

  3. 465 contributi giornalieri agricoli, per gli uomini;

  4. 310 contributi giornalieri agricoli, per le donne e i giovani;

  5. 125 contributi settimanali per i lavoratori addetti esclusivamente alle lavorazioni di cui all'articolo 40, n. 9, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, o esclusivamente alle lavorazioni soggette a disoccupazione stagionale e ai periodi di sosta di cui all'articolo 76 dello stesso regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827.

L'autorizzazione di cui ai commi precedenti viene altresi' concessa se nel quinquennio precedente la domanda l'assicurato puo' far valere, nell'assicurazione nella quale chiede di effettuare i versamenti volontari, uno dei seguenti requisiti di effettiva contribuzione:

36 contributi mensili;

156 contributi settimanali;

279 contributi giornalieri agricoli, per gli uomini;

186 contributi giornalieri agricoli, per le donne e i giovani;

65 contributi settimanali per i lavoratori addetti esclusivamente alle lavorazioni di cui all'articolo 40, n. 9, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, o esclusivamente alle lavorazioni soggette a disoccupazione stagionale e ai periodi di sosta di cui all'articolo 76 dello stesso regio decreto-legge 4 ottobre 1935...

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