DECRETO 8 luglio 2005 - Istituzione dell'Istituto universitario di studi superiori (I.U.S.S.) di Pavia, Scuola superiore ad ordinamento speciale, ed approvazione del relativo statuto

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

DECRETO 8 luglio 2005 Istituzione dell'Istituto universitario di studi superiori (I.U.S.S.) di Pavia,

Scuola superiore ad ordinamento speciale, ed approvazione del relativo statuto.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Visto il regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.

382; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341; Vista la legge 29 luglio 1991, n. 243; Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; Visto l'art. 11 del decreto ministeriale 8 maggio 2001, relativo alla programmazione del sistema universitario per il triennio 2001-2003; Visto il decreto ministeriale 5 agosto 2004 relativo alla programmazione del sistema universitario per il triennio 2004-2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 25 novembre 2004; Visto l'art. 22 del predetto decreto il quale prevede

al comma 1, che in attuazione di quanto previsto dall'art. 11 del decreto ministeriale 8 maggio 2001 (programmazione del sistema universitario per il triennio 2001-2003) - il quale fa riferimento alle iniziative di sperimentazione di Scuole superiori, avviate in relazione agli accordi di programma stipulati (ai sensi dell'art. 5, comma 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537) tra le Universita' di Catania, Lecce, Pavia, Siena e il Ministero - sulla base della relazione predisposta dal Comitato, tenuto conto delle differenziate situazioni e delle richieste delle singole universita' interessate, viene disposta: relativamente alla iniziativa dell'Universita' di Pavia, la istituzione della Scuola superiore denominata Istituto universitario di studi superiori (IUSS) di Pavia, contestualmente alla approvazione, con decreto del Ministro, dello statuto e del regolamento didattico relativi, presentati dal Rettore dell'Universita' di Pavia;...; al comma 2, che al termine del triennio, sulla base delle valutazioni positive da parte del Comitato in ordine ai risultati dei processi formativi, puo' essere disposto l'accreditamento, secondo quanto previsto dall'art. 25. Il mantenimento dell'accreditamento e' subordinato alla valutazione positiva da parte del Comitato, con cadenza triennale, dei risultati conseguiti.; Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270; Visto lo statuto dell'Istituto universitario di studi superiori (I.U.S.S.) di Pavia, presentato dal Rettore dell'Universita' di Pavia;

Decreta

Art. 1.

  1. E' istituito, a decorrere dall'a.a. 2004-2005, l'Istituto universitario di studi superiori (I.U.S.S.) di Pavia, Scuola superiore ad ordinamento speciale, del quale e' approvato lo statuto allegato al presente decreto.

  2. I corsi ordinari, che costituiscono compito specifico dell'istituto e integrano il percorso formativo seguito dagli studenti iscritti ai corsi di laurea e di laurea magistrale dell'Universita' di Pavia, sono articolati in quattro distinte classi

    1) classe di scienze umane; 2) classe di scienze sociali; 3) classe di scienze e tecnologie; 4) classe di scienze biomediche.

    Art. 2.

  3. L'Istituto istituisce inoltre

    a) corsi di master di secondo livello; b) corsi di dottorato di ricerca; c) corsi di perfezionamento post-dottorali; d) corsi di alta formazione permanente; e) corsi di laurea magistrale sulla base di specifici accordi convenzionali con l'Universita' di Pavia.

  4. Il regolamento didattico dell'Istituto verra' approvato con successivo decreto, tenuto conto di quanto previsto, in particolare, dagli articoli 41 e 44 dello statuto.

    Art. 3.

  5. L'ammissione ai corsi dell'Istituto avviene per concorso nazionale pubblico, esclusivamente sulla base di criteri di merito.

    Art. 4.

  6. Al termine del triennio, sulla base delle valutazioni positive da parte del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario in ordine ai risultati dei processi formativi, puo' essere disposto l'accreditamento, secondo quanto previsto dall'art.

    25 del decreto ministeriale 5 agosto 2004. Il mantenimento dell'accreditamento e' subordinato alla valutazione positiva da parte del Comitato, con cadenza triennale, dei risultati conseguiti.

  7. Il presente decreto sara' inviato al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

    Roma, 8 luglio 2005 Il Ministro: Moratti

    STATUTO DELL'ISTITUTO UNIVERSITARIO DI STUDI SUPERIORI DI PAVIA Titolo I

    Art. 1.

    (Natura dell'istituzione)

  8. L'Istituto universitario di studi superiori (I.U.S.S.) di Pavia ha natura di Scuola superiore ad ordinamento speciale ed e' inserito nel sistema universitario italiano con propria personalita' giuridica e autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile.

    Art. 2.

    (Finalita) 1. Riconoscendo nel capitale umano la principale risorsa per lo sviluppo di un paese, l'Istituto si propone di contribuire alla piena valorizzazione dei giovani di talento, offrendo loro, nella fase degli studi pre e post-laurea, percorsi formativi di alta qualificazione che ne esaltino le capacita', nonche' occasioni di arricchimento scientifico e culturale, anche in senso interdisciplinare. L'Istituto si propone altresi' di contribuire al progresso della scienza, curando la formazione dei giovani alla ricerca e sviluppando programmi di ricerca scientifica.

  9. La realizzazione di un ambiente di forte interazione tra alta formazione e ricerca scientifica costituisce una precisa finalita' dell'Istituto.

  10. Nel perseguimento delle sue finalita', l'Istituto si affianca all'Universita' degli studi di Pavia ed opera in stretta sinergia con essa per un potenziamento del sistema universitario pavese e di Pavia come citta' universitaria.

    Art. 3.

    (Principi ispiratori) 1. L'Istituto riconosce ad ogni studente che lo meriti il diritto di accedere alla sua offerta formativa e di sviluppare pienamente le proprie capacita', indipendentemente da ogni condizionamento economico o sociale e senza discriminazioni di alcun tipo.

  11. La liberta' di espressione e di insegnamento, il reciproco rispetto e la tolleranza nella diversita' costituiscono principi fondamentali nella vita dell'Istituto.

    Art. 4.

    (Partecipazioni istituzionali)

  12. L'Istituto, inserendosi nel tradizionale rapporto tra l'Universita' e i Collegi universitari di Pavia e riconoscendo il ruolo formativo universitario di questi ultimi, realizza una propria forma avanzata di partecipazione dei Collegi ai processi formativi universitari. Grazie a questa specifica collaborazione, l'Istituto assicura anche il carattere residenziale e collegiale delle proprie attivita' didattiche e di ricerca. Sono pertanto partecipazioni istituzionali dell'Istituto: l'Universita' di Pavia, il Collegio Borromeo, il Collegio Ghislieri, il Collegio Nuovo, il Collegio S.

    Caterina da Siena e l'Ente gestore del Diritto allo Studio di Pavia.

    Art. 5.

    (Cooperazione internazionale)

  13. Nell'intero ambito delle proprie attivita' di didattica e ricerca l'Istituto promuove la cooperazione internazionale, con particolare riguardo agli Stati membri dell'Unione europea ed ai Paesi del Mediterraneo, anche favorendo la mobilita' di studenti, professori e ricercatori.

    Art. 6.

    (Attivita' formative)

  14. Per il raggiungimento delle proprie finalita' formative, l'Istituto attiva

    a) corsi ordinari per gli allievi contestualmente iscritti ai corsi di laurea o di laurea magistrale dell'Universita' di Pavia; b) corsi di master di secondo livello; c) corsi di dottorato di ricerca.

  15. Puo' inoltre attivare

    d) corsi di perfezionamento post-dottorali; e) corsi di alta formazione permanente; f) corsi di laurea magistrale sulla base di specifici accordi convenzionali con l'Universita' di Pavia.

  16. Al termine dei corsi di cui ai commi 1 e 2 l'Istituto rilascia i titoli previsti dall'art. 3 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270.

  17. L'Istituto puo' istituire e regolamentare forme di tutorato, al fine di consentire agli allievi la massima partecipazione alla didattica, l'avviamento alla ricerca scientifica e l'acquisizione di esperienza diretta a favorire il loro inserimento nel mondo del lavoro.

  18. L'Istituto organizza inoltre attivita' di orientamento universitario e promuove attivita' culturali.

  19. L'ammissione ai corsi dell'Istituto avviene per concorso nazionale pubblico, esclusivamente sulla base di criteri di merito.

    Art. 7.

    (Corsi ordinari) 1. I corsi ordinari, che costituiscono compito specifico dell'Istituto e integrano il percorso formativo seguito dagli allievi presso l'Universita' di Pavia nei corsi di laurea e di laurea magistrale, sono impartiti in quattro distinte classi

  20. classe di scienze umane; 2. classe di scienze sociali; 3. classe di scienze e tecnologie; 4. classe di scienze biomediche.

  21. I corsi dell'Istituto possono dar luogo al riconoscimento di crediti formativi universitari solo in caso di interruzione degli studi presso l'Istituto.

  22. Al termine della frequenza dei corsi ordinari, che hanno durata quinquennale, all'allievo che abbia superato l'esame finale di tesi viene conferito il diploma di licenza.

  23. Il diploma di licenza costituisce titolo di merito, valutabile per l'ammissione ai percorsi formativi di ulteriore livello dell'Istituto.

    Art. 8.

    (Corsi di master) 1. I corsi di master di secondo livello offrono ai loro allievi un'alta qualificazione scientifica e professionale in un contesto di forte interazione con il mondo delle professioni. La presenza di studenti e docenti stranieri e' prevista come elemento qualificante dei corsi.

  24. I corsi possono essere svolti dall'Istituto in maniera autonoma o all'interno di apposite convenzioni con altre Universita', Enti di ricerca o Istituti di insegnamento superiore, italiani o stranieri, con la possibilita' di conferimento di titoli multipli o...

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