DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 aprile 2001 - Disposizioni per l'uniformita' di trattamento sul diritto agli studi universitari, a norma dell'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E AD INTERIM MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visti gli articoli 3 e 34 della Costituzione della Repubblica italiana; Vista la legge 12 maggio 1989, n. 168; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 2 dicembre 1991, n. 390, ed, in particolare, l'art.

4 che demanda al Governo della Repubblica il compito di stabilire

a) i criteri per la determinazione del merito e delle condizioni economiche degli studenti ai fini dell'accesso ai servizi e al godimento degli interventi non destinati alla generalita' degli studenti; b) le tipologie minime ed i relativi livelli degli interventi che le regioni debbono attuare per rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale per la concreta realizzazione del diritto agli studi universitari; c) gli indirizzi per la graduale riqualificazione della spesa; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n.

306, "Regolamento recante disciplina in materia di contributi universitari" ed, in particolare, l'art. 3, commi 3 e 4, che demanda al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previsto della legge 2 dicembre 1991, n. 390, art. 4, l'individuazione dei criteri per la graduazione dell'importo dei contributi universitari e della relativa valutazione della condizione economica, nonche' la disciplina degli esoneri totali e parziali dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n.

306, "Regolamento recante disciplina in materia di contributi universitari" ed, in particolare, l'art. 6, comma 2, gli esoneri totali e parziali dal pagamento della tassa di iscrizione e dei contributi universitari per gli studenti delle universita' e degli istituti non statali beneficiari di borse di studio e di prestiti d'onore, sono determinati ai sensi della normativa vigente in materia di diritto allo studio; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 dicembre 2000, recante "Fondo di intervento integrativo per la concessione dei prestiti d'onore e delle borse di studio", che, all'art. 3, demanda per il triennio 2001-2003 la definizione dei criteri per il riparto del Fondo al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previsto dall'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, al fine di garantire una coerenza tra i principi di uniformita' di trattamento e la distribuzione tra le regioni e le province autonome delle risorse finanziarie statali; Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, art. 20, comma 10, che consente l'emanazione del suddetto decreto anche nelle more della costituzione della Consulta nazionale per il diritto agli studi universitari, prevista della legge 2 dicembre 1991, n. 390, art. 6; Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509 "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei"; Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508, che introduce la "Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati"; Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, ed il decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224, che introducono la riforma dei corsi di dottorato di ricerca; Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ed il relativo regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, ed, in particolare, l'art. 46 che disciplina l'accesso degli studenti stranieri alle universita'; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, che definisce i criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, e le relative disposizioni attuative; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, cosi' come modificata ed integrata dalla legge 28 gennaio 1999, n. 17, che disciplina l'assistenza, l'integrazione sociali ed i diritti delle persone handicappate; Vista la decisione n. 253/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 gennaio 2000, che istituisce la seconda fase del Programma d'azione comunitario in materia di istruzione "Socrate"; Viste le conclusioni del Consiglio europeo di Nizza del 7-9 dicembre 2000, in cui e' stato accolto il Piano d'azione per la mobilita', adottato dal Consiglio del 9 novembre 2000; Visto il parere del Consiglio nazionale degli studenti universitari espresso nell'adunanza del 17 e 18 gennaio 2001; Visto il parere della Conferenza dei rettori delle universita' italiane espresso nell'assemblea del 25 gennaio 2001; Visto il parere del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale espresso nell'adunanza dell'8 febbraio 2001; Visto il prescritto parere del Consiglio universitario nazionale espresso nell'adunanza del 25 gennaio 2001; Visto il prescritto parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome espresso il 22 marzo 2001; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 4 aprile 2001; Decreta

Art. 1.

Definizioni ed entrata in vigore 1. Ai sensi del presente decreto si intende

a) per Ministro o Ministero, il Ministro o il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; b) per universita', le universita' e gli istituti universitari statali e le universita' non statali legalmente riconosciute; c) per istituzioni per l'alta formazione artistica e musicale, le istituzioni di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508; d) per credito, il credito formativo universitario inteso quale misura del volume di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze ed abilita' nelle attivita' formative previste dagli ordinamenti didattici dei corsi; e) per corsi di laurea specialistica a ciclo unico, i corsi di laurea specialistica ai quali si e' ammessi sulla base del possesso del diploma di scuola secondaria superiore, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.

  1. Le disposizioni di cui al presente decreto entrano in vigore a decorrere dall'anno accademico 2001/02, hanno vigenza triennale e, comunque, continuano ad avere efficacia sino all'emanazione del successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di "Uniformita' di trattamento sul diritto agli studi universitari".

    Art. 2.

    I servizi e gli interventi non destinati alla generalita' degli studenti 1. Per servizi ed interventi non destinati alla generalita' degli studenti, le prestazioni sociali agevolate cui si applicano le disposizioni del presente decreto, si intendono le borse di studio, i prestiti d'onore, i servizi abitativi e i contributi per la mobilita' internazionale degli studenti italiani, concessi dalle regioni e dalle province autonome agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, nonche' i contributi per la mobilita' internazionale degli studenti italiani, ai sensi dell'art. 10, comma 4, e le borse di studio, ai sensi dell'art. 12, erogati dalle universita' agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi.

  2. Nel caso in cui le universita' introducano apposite modalita' organizzative delle attivita' formative per studenti non impegnati a tempo pieno, ai sensi del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n.

    509, art. 11, comma 7, lettera h), le regioni, le province autonome e le universita', per gli interventi di rispettiva competenza, possono prevedere la concessione dei servizi e degli interventi non destinati alla generalita' degli studenti, definendone autonomamente le specifiche modalita' ed i relativi requisiti di ammissione.

  3. Le regioni, le province autonome e le universita', ove realizzino altri servizi ed interventi non destinati alla generalita' degli studenti e non compresi tra quelli di cui al comma 1, possono determinare autonomamente i requisiti di ammissione, relativi al merito e alla condizione economica, nonche' i criteri per la definizione delle graduatorie.

  4. Le universita' determinano, ai sensi del comma 3, i requisiti relativi al merito ed alla condizione economica per l'ammissione degli studenti al concorso per le attivita' a tempo parziale, che non sono considerate prestazioni sociali agevolate, tenendo conto delle indicazioni di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, art. 13. Tra gli studenti che presentano tali requisiti, le universita' concedono i benefici in via prioritaria, sulla base di graduatorie separate, agli studenti idonei non beneficiari delle borse di studio concesse dalle regioni e dalle province autonome nell'anno accademico precedente.

  5. La concessione delle borse di studio finalizzate all'incentivazione e alla razionalizzazione della frequenza universitaria, che non sono considerate prestazioni sociali agevolate, e' disciplinata ai sensi della legge 2 dicembre 1991, n.

    390, art. 17, con modalita' autonomamente determinate dalle universita'.

    Art. 3.

    I corsi di studio per i quali sono concessi i benefici 1. I servizi e gli interventi di cui all'art. 2, comma 1, sono attribuiti per concorso, secondo le modalita' previste dall'art. 4, agli studenti che si iscrivano, entro il termine previsto dai bandi nelle specifiche universita', ai corsi di laurea, di laurea specialistica, di specializzazione ad eccezione di quelli dell'area medica di cui al decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 368, di dottorato di ricerca attivati ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 1998, n. 210, art. 4, e che risultino idonei al loro conseguimento in relazione al possesso dei requisiti relativi alla condizione economica ed al merito, definiti agli articoli 5 e 6.

  6. I servizi e gli interventi di cui all'art. 2, comma 1, sono destinati...

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