LEGGE 28 gennaio 1999, n. 17 - Integrazione e modifica della leggequadro 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate

Coming into Force17 Febbraio 1999
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1999/02/02/099G0057/ORIGINAL
Enactment Date28 Gennaio 1999
Published date02 Febbraio 1999
Official Gazette PublicationGU n.26 del 02-02-1999
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.
  1. All'articolo 13 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:

    "6-bis. Agli studenti handicappati iscritti all'universita' sono garantiti sussidi tecnici e didattici specifici, realizzati anche attraverso le convenzioni di cui alla lettera b) del comma 1, nonche' il supporto di appositi servizi di tutorato specializzato, istituiti dalle universita' nei limiti del proprio bilancio e delle risorse destinate alla copertura degli oneri di cui al presente comma, nonche' ai commi 5 e 5-bis dell'articolo 16".

  2. All'articolo 16 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il comma 5 e' sostituito dal seguente:

    " 5. Il trattamento individualizzato previsto dai commi 3 e 4 in favore degli studenti handicappati e' consentito per il superamento degli esami universitari previa intesa con il docente della materia e con l'ausilio del servizio di tutorato di cui all'articolo 13, comma 6-bis. E' consentito, altresi', sia l'impiego di specifici mezzi tecnici in relazione alla tipologia di handicap, sia la possibilita' di svolgere prove equipollenti su proposta del servizio di tutorato specializzato".

  3. All'articolo 16 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente:

    "5-bis. Le universita', con proprie disposizioni, istituiscono un docente delegato dal rettore con funzioni di coordinamento, monitoraggio e supporto di tutte le iniziative concernenti l'integrazione nell'ambito dell'ateneo".

Art 2.
  1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 10 miliardi annue a decorrere dal 1999, ferme restando le risorse specificamente assegnate agli atenei fino alla data di entrata in vigore della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione per l'anno 1999 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il 1998, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonche', a decorrere dall'anno 2000, mediante...

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