DETERMINAZIONE 4 Ottobre 2007 - Schema di convenzione unica tra concessioni Autostradali Lombarde S.p.a. e societa' di progetto BRE.BE.MI. S.p.a. (Deliberazione n. 109/2007).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE

PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 11 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, che demanda a questo Comitato l'emanazione di direttive per la concessione della garanzia dello Stato, per la revisione degli strumenti convenzionali e, a decorrere dall'anno 1994, per la revisione delle tariffe autostradali;

Visto l'art. 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che reca, tra l'altro, ulteriori disposizioni in tema di concessioni autostradali, proseguendo nel processo di progressiva privatizzazione del settore;

Visto l'art. 21 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito nella legge 27 febbraio 2004, n. 47, recante disposizioni in materia di concessioni autostradali, cosi' come modificato dall'art. 2, comma 89, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, appresso menzionato;

Visto il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, convertito nella legge 24 novembre 2006, n. 286, che all'art. 2, commi 82 e seguenti, reca disposizioni in tema di concessioni autostradali, successivamente modificate dall'art. 1, comma 1030, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007);

Vista la citata legge n. 296/2006, che all'art. 1, comma 979, ha previsto che le funzioni ed i poteri di soggetto concedente e aggiudicatore per la realizzazione dell'autostrada diretta Brescia-Bergamo-Milano e di altre due autostrade lombarde vengano trasferiti da ANAS S.p.A. ad un soggetto di diritto pubblico che subentra in tutti i diritti attivi e passivi inerenti alla realizzazione di dette infrastrutture e che venga appositamente costituito in forma societaria e partecipata dalla stessa ANAS S.p.A. e dalla regione Lombardia o da soggetto da essa interamente partecipato;

Vista la delibera 24 aprile 1996, n. 65 (Gazzetta Ufficiale n. 118/1996), in materia di disciplina dei servizi di pubblica utilita' non gia' diversamente regolamentati ed in tema di determinazione delle relative tariffe;

Vista la delibera 8 maggio 1996, n. 81 (Gazzetta Ufficiale n. 138/1996), con la quale, ai sensi del punto 20 della delibera di cui sopra, e' stato istituito presso la segreteria di questo comitato il nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilita', qui di seguito denominato NARS;

Vista la delibera 17 novembre 2006, n. 139, recante direttive per la modifica della composizione del NARS;

Vista la delibera 26 gennaio 2007, n. 1 (Gazzetta Ufficiale n. 41/2007), che detta criteri in materia di regolazione economica del settore autostradale;

Vista la nota 27 aprile 2007, n. 150, del Ministero delle infrastrutture, con la quale e' stata richiesta, tra l'altro, l'iscrizione - all'ordine del giorno della seduta di questo comitato - dello schema di convenzione tra Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. e la societa' di progetto BRE.BE.MI. S.p.A.;

Visto il parere del NARS, che nella seduta del 16 maggio 2007 si e' espresso favorevolmente in merito alla rispondenza della suindicata convenzione al dettato della delibera n. 1/2007 e alla normativa vigente di settore, a condizione che si tenga conto di alcune osservazioni e che si proceda con priorita' assoluta all'elaborazione delle linee-guida di cui ai punti 3.3 e 3.12 del documento tecnico allegato a detta delibera n. 1/2007 ed all'aggiornamento dello schema di piano finanziario allegato agli atti convenzionali, segnalando la necessita' che tutte le convenzioni, ivi inclusa quella in esame, siano adeguate alle citate linee-guida e allo schema di piano finanziario aggiornato;

Considerato che l'ANAS, con bando del 21 dicembre 2001, ha indetto licitazione privata per l'affidamento in concessione - ai sensi dell'art. 21, comma 2, lettera b), e dell'art. 37 e seguenti della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni - della progettazione definitiva ed esecutiva, della costruzione e della gestione del predetto collegamento autostradale sulla base del progetto preliminare presentato dalla BRE.BE.MI. S.p.A., individuata quale promotore ai sensi della citata legge, indicando in euro 756.000.000 il costo dell'investimento, di cui euro 679.548.000 per lavori, corrispondente, come si evince dal confronto con gli altri documenti, al costo di realizzazione dell'opera al lordo delle spese generali e al netto dei presumibili ribassi, pari al 25% sui lavori a base d'asta e al 10% sulle spese generali;

Considerato che la procedura cosi' attivata si e' conclusa con l'aggiudicazione definitiva all'ATI BRE.BE.MI. S.p.A. ed altri (mandataria BRE.BE.MI. S.p.A.), effettuata con disposizione del Presidente dell'ANAS 10 giugno 2003, n. 100, e che la relativa convenzione di concessione con ANAS S.p.A. e' stata stipulata il 24 luglio 2003 ed e' stata approvata con decreto interministeriale 16 ottobre 2003;

Considerato che nel frattempo con delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (Gazzetta Ufficiale n. 51/2002, supplemento ordinario), questo comitato - ai sensi dell'art. 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, come modificato dall'art. 13 della legge 1° agosto 2002, n. 166 - ha approvato il 1° Programma delle infrastrutture strategiche, che all'allegato 1 riporta - nell'ambito del "Corridoio plurimodale padano", tra i "Sistemi stradali e autostradali" - l'infrastruttura denominata "Asse autostradale medio padano Brescia-Milano - Passante di Mestre" con un costo di euro 2.737.222.000 e che all'allegato 2, nella parte relativa alla Regione Lombardia, include tra i "Corridoi autostradali e stradali" il "collegamento autostradale Milano-Brescia (Brebemi)";

Considerato che l'intervento e' altresi' compreso nel Contratto di programma ANAS 2003-2005, sul quale questo comitato ha espresso parere favorevole con delibera 27 maggio 2005, n. 72 (Gazzetta Ufficiale n. 244/2005), per un importo di "progetto", al lordo cioe' dei presumibili ribassi d'asta, di euro 866.185.000;

Considerato che, con delibera 29 luglio 2005, n. 93 (Gazzetta Ufficiale n. 263/2005), questo comitato ha approvato con prescrizioni, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, il progetto preliminare del collegamento in questione, prendendo atto che al costo complessivo dell'opera - quantificato dall'ANAS, al lordo dei citati presumibili ribassi d'asta, in circa euro 866.185.000 - erano da aggiungere circa ulteriori euro 714.000.000 per oneri di affiancamento alla linea ferroviaria AV/AC Milano-Verona, per oneri connessi alle prescrizioni della commissione speciale VIA e della regione Lombardia, nonche' per maggiori oneri derivanti dall'aggiornamento normativo e dei costi dei materiali di costruzione e fissando quindi in euro 1.580.000.000 il "limite di spesa" dell'intervento;

Considerato che, nell'occasione, questo comitato demandava al Ministero delle infrastrutture, d'intesa con la Regione interessata, di predisporre una relazione istruttoria nella quale esporre dettagliatamente le categorie di "sovraccosti", soffermandosi in particolare sulla recepibilita' delle richieste avanzate in sede istruttoria dai vari soggetti interessati e sulla differibilita' di alcuni degli interventi e misure proposti, nonche' verificando quali - tra le opere viabilistiche accessorie e le altre misure da considerare improcrastinabili - presentassero un'autonomia che ne consentisse la realizzazione a cura di soggetto diverso dalla concessionaria;

Considerato che con delibera 20 dicembre 2005, n. 142 (Gazzetta Ufficiale n. 166/2006), questo comitato prendeva atto dei contenuti della relazione sui "sovraccosti" come sopra registrati, predisposta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti d'intesa con la regione Lombardia in esito al mandato conferito con la citata delibera n. 93/2005, e prendeva altresi' atto degli sviluppi della questione, quantificando in euro 1.235.170.000 il costo complessivo dell'opera - inclusivo dei sovraccosti, ma al netto dei ribassi originariamente stimati ed applicati anche sul costo dei lavori aggiuntivi - e confermando comunque in euro 1.580.000.000 il "limite di spesa" dell'intervento;

Considerato che, nella citata delibera n. 142/2005, questo comitato disponeva che l'ANAS redigesse un piano economico-finanziario nel quale individuare, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria vigente in materia, le misure atte a fronteggiare il maggior costo dell'intervento, prevedendo che il Ministero predetto sottoponesse a questo comitato stesso le linee generali del predetto piano prima dell'approvazione del medesimo, da effettuare con le...

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