ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 febbraio 2011 - Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all''eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del Nord Africa, nonche'' per il contrasto e la gestione dell''afflusso di cittadini di Stati non appartenenti all''Unione europea. (Ordinanza ...

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 febbraio 2011, con cui e' stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2011, lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del Nord Africa;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 dicembre 2010 recante la proroga, fino al 31 dicembre 2011, dello stato di emergenza per proseguire le attivita' di contrasto e di gestione dell'afflusso di extracomunitari;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2004, n. 303;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;

Visto il decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140;

Visto il decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 novembre 2010, concernente la programmazione dei flussi d'ingresso di lavoratori extracomunitari per l'anno 2010;

Considerata la grave situazione di emergenza umanitaria determinatasi a seguito dello sbarco di migliaia di cittadini provenienti dai paesi del Nord Africa di sponda mediterranea ed in particolare dalla fascia del Maghreb e dall'Egitto;

Considerato che la situazione presenta il rischio di un ulteriore aggravamento in ragione dall'attuale clima di grave instabilita' politica che interessa gran parte dei paesi del Nord Africa;

Rilevata altresi' l'insufficienza delle attuali strutture destinate all'accoglienza o al trattenimento dei cittadini sbarcati sulle coste italiane rispetto all'eccezionalita' del flusso migratorio registrato negli ultimi giorni, con particolare riferimento a quelle situate nel territorio della Regione siciliana;

Ravvisata la necessita' di procedere all'adozione di provvedimenti di carattere straordinario e derogatorio finalizzati al rapido superamento dell'emergenza;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, recante "Indirizzi in materia di protezione civile in relazione all'attivita' contrattuale riguardante gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture di rilievo comunitario";

Vista la nota del 15 febbraio 2011 del Ministero della difesa;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1

1 Il Prefetto di Palermo e' nominato Commissario delegato per la realizzazione di tutti gli interventi necessari al superamento dello stato di emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 febbraio 2011, citato in premessa.

  1. Il Commissario delegato se del caso anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia ambientale, paesaggistico territoriale, igienico-sanitaria, di pianificazione del territorio, di polizia locale, e salvo l'obbligo di assicurare le misure indispensabili alla tutela della salute e dell'ambiente, provvede all'espletamento delle seguenti iniziative:

    1. definizione dei programmi di azione, anche per piani stralcio, per il superamento dell'emergenza;

    2. censimento dei cittadini sbarcati sul territorio italiano dai paesi del Nord Africa;

    3. adozione di misure finalizzate all'individuazione di strutture ed aree anche da attrezzare destinate alla gestione dell'emergenza di cui alla presente ordinanza, nonche' al potenziamento di quelle esistenti.

  2. Fermo restando quanto disposto dal comma 4, l'approvazione dei progetti da parte del Commissario delegato sostituisce, ad ogni effetto, visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di competenza di organi statali, regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico generale e comporta dichiarazione di pubblica utilita', urgenza ed indifferibilita' dei lavori, in deroga all'articolo 98, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 salva l'applicazione dell'articolo del decreto del Presidenza della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modifiche ed integrazioni, anche prima dell'espletamento delle procedure espropriative, che si svolgeranno con i termini di legge ridotti della meta'.

  3. Qualora per l'approvazione dei progetti di interventi e di opere per cui e' prevista dalla vigente normativa la procedura di valutazione di impatto ambientale di competenza statale e regionale, ovvero per l'approvazione di progetti relativi ad opere incidenti su beni sottoposti a tutela ai sensi della legge 42/2004, la procedura medesima deve essere conclusa entro e non oltre 45 giorni dalla indizione della conferenza dei servizi. A tal fine, i termini previsti dal titolo III del decreto legislativo 3...

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