DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 settembre 2004, n. 303 - Regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento dello status di rifugiato

Coming into Force06 Gennaio 2005
End of Effective Date19 Marzo 2015
Published date22 Dicembre 2004
Enactment Date16 Settembre 2004
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2004/12/22/004G0276/CONSOLIDATED/20150305
Official Gazette PublicationGU n.299 del 22-12-2004
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, introdotto dall'articolo 32 della legge 30 luglio 2002, n. 189, che dispone l'emanazione di apposito regolamento per l'attuazione della medesima norma e dei successivi articoli 1-quater, comma 1, e 1-quinquies, comma 3;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 10 dicembre 2003;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 26 gennaio 2004 e del 19 aprile 2004;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 giugno 2003;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 luglio 2004;

Sulla proposta del Vicepresidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'interno e del Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione, di concerto con i Ministri degli affari esteri e del lavoro e delle politiche sociali; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. Definizioni

  1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) "testo unico": il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni;

b) "decreto": il decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e successive modificazioni;

c) "richiedente asilo": lo straniero richiedente il riconoscimento dello status di rifugiato, ai sensi della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati, resa esecutiva in Italia con legge 24 luglio 1954, n. 722, e modificata dal Protocollo di New York del 3l gennaio 1967;

d) "domanda di asilo": la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi della citata Convenzione di Ginevra;

e) "centri": i centri di identificazione istituiti ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 3, del predetto decreto-legge;

f) "Commissione territoriale": la Commissione territoriale per il riconoscimento dello status di rifugiato;

g) "Commissione nazionale": la Commissione nazionale per il diritto di asilo;

h) "Procedura semplificata": la procedura prevista dall'articolo 1-ter del citato decreto-legge;

i) "ACNUR": l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati;

l) "minore non accompagnato": il minore degli anni 18, apolide o di cittadinanza di Stati estranei all'Unione europea, che si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato privo di assistenza e rappresentanza legale.

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, introdotto dall'articolo 32 della legge 30 luglio 2002, n. 189, che dispone l'emanazione di apposito regolamento per l'attuazione della medesima norma e dei successivi articoli 1-quater, comma 1, e 1-quinquies, comma 3;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 10 dicembre 2003;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 26 gennaio 2004 e del 19 aprile 2004;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 giugno 2003;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 luglio 2004;

Sulla proposta del Vicepresidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'interno e del Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione, di concerto con i Ministri degli affari esteri e del lavoro e delle politiche sociali; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. Definizioni

  1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) "testo unico": il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni;

b) "decreto": il decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e successive modificazioni;

c) "richiedente asilo": lo straniero richiedente il riconoscimento dello status di rifugiato, ai sensi della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati, resa esecutiva in Italia con legge 24 luglio 1954, n. 722, e modificata dal Protocollo di New York del 3l gennaio 1967;

d) "domanda di asilo": la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi della citata Convenzione di Ginevra;

e) "centri": i centri di identificazione istituiti ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 3, del predetto decreto-legge;

f) "Commissione territoriale": la Commissione territoriale per il riconoscimento dello status di rifugiato;

g) "Commissione nazionale": la Commissione nazionale per il diritto di asilo;

h) "Procedura semplificata": la procedura prevista dall'articolo 1-ter del citato decreto-legge;

i) "ACNUR": l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati;

l) "minore non accompagnato": il minore degli anni 18, apolide o di cittadinanza di Stati estranei all'Unione europea, che si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato privo di assistenza e rappresentanza legale.1

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 12 GENNAIO 2015, N. 21

Art 2.

Istruttoria della domanda di riconoscimento dello status di rifugiato

  1. L'ufficio di polizia di frontiera che riceve la domanda d'asilo prende nota delle generalita' fornite dal richiedente asilo, lo invita ad eleggere domicilio e, purche' non sussistano motivi ostativi, lo autorizza a recarsi presso la questura competente per territorio, alla quale trasmette, anche in via informatica, la domanda redatta su moduli prestampati. Ove l'ufficio di polizia di frontiera non sia presente nel luogo di ingresso sul territorio nazionale, si intende per tale l'ufficio di questura territorialmente competente. Alle operazioni prende parte, ove possibile, un interprete della lingua del richiedente. Nei casi in cui il richiedente e' una donna, alle operazioni partecipa personale femminile.

  2. La questura, ricevuta la domanda di asilo, che non ritenga irricevibile ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto, redige un verbale delle dichiarazioni del richiedente, su appositi modelli predisposti dalla Commissione nazionale, a cui e' allegata la documentazione eventualmente presentata o acquisita d'ufficio. Del verbale sottoscritto e della documentazione allegata e' rilasciata copia al richiedente.

  3. Salvo quanto previsto dall'articolo 1-ter, comma 5, del decreto, la questura avvia le procedure sulla determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri dell'Unione europea.

  4. Il questore, quando ricorrono le ipotesi previste dall'articolo 1-bis del decreto, dispone l'invio del richiedente asilo nel centro di identificazione ovvero, unicamente quando ricorre l'ipotesi di cui all'articolo 1-bis, comma 2, lettera b), del decreto, nel centro di permanenza temporanea e assistenza. Negli altri casi rilascia un permesso di soggiorno valido per tre mesi, rinnovabile fino alla definizione della procedura di riconoscimento dello status di rifugiato presso la competente Commissione territoriale.

  5. Qualora la richiesta di asilo sia presentata da un minore non accompagnato, l'autorita' che la riceve sospende il procedimento, da' immediata comunicazione della richiesta al Tribunale per i minorenni territorialmente competente ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 346 e seguenti del codice civile, nonche' di quelli relativi all'accoglienza del minore e informa il Comitato per i minori stranieri presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il tutore, cosi' nominato, conferma la domanda di asilo e prende immediato contatto con la competente questura per la riattivazione del procedimento. In attesa della nomina del tutore, l'assistenza e accoglienza del minore sono assicurate dalla pubblica autorita' del Comune ove si trova. I minori non accompagnati non possono in alcun caso essere trattenuti presso i centri di identificazione o di permanenza temporanea.

  6. La questura consegna al richiedente asilo un opuscolo redatto dalla Commissione nazionale secondo le modalita' di cui all'articolo 4, in cui sono spiegati:

  1. le fasi della procedura per il riconoscimento dello status di rifugiato;

  2. i principali diritti e doveri del richiedente asilo durante la sua permanenza in Italia;

  3. le prestazioni sanitarie e di accoglienza per il richiedente asilo e le modalita' per richiederle;

  4. l'indirizzo ed il recapito telefonico dell'ACNUR e delle principali organizzazioni di tutela dei rifugiati e dei richiedenti asilo;

  5. le modalita' di iscrizione del minore alla scuola dell'obbligo, l'accesso ai servizi finalizzati all'accoglienza del richiedente asilo...

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