DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 gennaio 2015, n. 21 - Regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento e la revoca della protezione internazionale a norma dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25

Coming into Force20 Marzo 2015
Enactment Date12 Gennaio 2015
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2015/03/05/15G00029/CONSOLIDATED/20181004
Published date05 Marzo 2015
Official Gazette PublicationGU n.53 del 05-03-2015
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visti gli articoli 1-sexies ed 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, che rispettivamente prevedono il Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati ed il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo;

Visto il decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140, di attuazione della direttiva 2003/9/CE che reca norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, di attuazione della direttiva 2004/83/CE, recante norme minime sull'attribuzione a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonche' norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, di attuazione della direttiva 2005/85/CE, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato, e successive modificazioni, nonche' in particolare l'articolo 38;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2004, n. 303, recante regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento dello status di rifugiato;

Acquisito il parere del Ministero dell'economia e delle finanze;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 aprile 2014;

Acquisito il parere favorevole della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 15 maggio 2014;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nella Adunanza del 3 luglio 2014;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 12 dicembre 2014;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministro della giustizia, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro della salute; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1 Definizioni

  1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

  1. UNHCR/ACNUR: l'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati;

  2. decreto: decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, di attuazione della direttiva 2005/85/CE, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato;

  3. CARA: i centri di accoglienza per richiedenti asilo, previsti dall'articolo 20 del decreto;

  4. CIE: i centri di identificazione ed espulsione previsti dall'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

  5. cittadino straniero: cittadino di un Paese non appartenente all'Unione europea o apolide;

  6. Commissione territoriale: la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, prevista dall'articolo 4 del decreto;

  7. Commissione nazionale: la Commissione nazionale per il diritto di asilo prevista dall'articolo 5 del decreto;

  8. domanda o richiesta: la richiesta diretta ad ottenere la protezione internazionale;

  9. EASO: European Asylum Support Office/ Ufficio europeo di sostegno per l'asilo, istituito dal regolamento (UE) n. 439/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010;

  10. minore non accompagnato: il cittadino straniero di eta' inferiore agli anni diciotto che si trova, per qualsiasi causa, nel territorio nazionale, privo di assistenza e di rappresentanza legale;

  11. protezione internazionale: lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria, di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;

  12. richiedente: il cittadino straniero che ha presentato la domanda di protezione internazionale sulla quale non e' stata ancora adottata una decisione definitiva;

  13. status di rifugiato: il riconoscimento da parte dello Stato di un cittadino straniero quale rifugiato, a seguito dell'accoglimento della domanda di protezione internazionale;

  14. status di protezione sussidiaria: il riconoscimento da parte dello Stato di un cittadino straniero quale persona ammessa alla protezione sussidiaria, a seguito dell'accoglimento della domanda di protezione internazionale.

Art 2.

Disposizioni relative all'autorita' competente all'esame delle domande

  1. I componenti effettivi e i componenti supplenti delle Commissioni territoriali nominati ai sensi dell'articolo 4 del decreto, sono designati in base alle esperienze acquisite nel settore dell'immigrazione e dell'asilo o in quello della tutela dei diritti umani. Tali componenti partecipano ai corsi di formazione e di aggiornamento organizzati dalla Commissione nazionale ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera d).

  2. I componenti effettivi ed i componenti supplenti delle Commissioni di cui al comma 1 partecipano ad un corso di formazione iniziale secondo le modalita' definite dalla Commissione nazionale e, con cadenza annuale, ai corsi di aggiornamento di cui agli articoli 5 e 15 del decreto. In caso di sostituzione di un componente delle Commissioni territoriali, il corso di formazione iniziale puo' essere svolto in occasione del primo corso di aggiornamento fissato dalla Commissione nazionale.

  3. Le commissioni territoriali sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei componenti e deliberano con il voto favorevole di almeno tre componenti. Quando sono presenti tutti i componenti, in caso di parita' prevale il voto del presidente.

Art 3.

Disposizioni relative alla presentazione della domanda di protezione internazionale

  1. La volonta' di chiedere la protezione internazionale manifestata anche con il timore di subire persecuzioni o danno grave nel Paese di origine puo' essere espressa dal cittadino straniero anche in forma orale e nella propria lingua con l'ausilio di un mediatore linguistico-culturale.

  2. Quando la volonta' di chiedere la protezione internazionale e' manifestata all'ufficio di polizia di frontiera all'ingresso nel territorio nazionale, tale autorita' invita formalmente lo straniero a recarsi al piu' presto, e comunque non oltre otto giorni lavorativi, salvo giustificato motivo, presso l'ufficio della questura competente alla formalizzazione della richiesta, informando il richiedente che qualora non si rechi nei termini prescritti presso l'ufficio indicato, e' considerato a tutti gli effetti di legge irregolarmente presente nel territorio nazionale.

  3. L'ufficio della questura provvede alla formalizzazione della richiesta ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del decreto, invita il richiedente ad eleggere domicilio, anche ai fini delle successive comunicazioni, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, e fornisce al richiedente tutte le informazioni relative allo svolgimento del procedimento ai sensi dell'articolo 10 del decreto. Se il richiedente e' un minore non accompagnato sono fornite altresi' al minore le informazioni sullo specifico procedimento e sulle garanzie di cui agli articoli 19 e 26, commi 5 e 6, del decreto.

  4. L'ufficio della questura verifica la sussistenza dei presupposti per l'avvio del procedimento previsto dal regolamento (UE) n. 604/2013 ed, in caso positivo, invia gli atti all'Unita' Dublino di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto, per la determinazione dello Stato competente all'esame della domanda. L'Unita' Dublino, individuato lo Stato competente, ne da' immediata comunicazione alla questura e alla Commissione territoriale competente.

  5. Ai richiedenti soggetti alla procedura di cui al comma 4 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, quelle del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140, quelle sull'assistenza sanitaria di cui all'articolo 16 e, se e' accertato che l'Italia e' lo Stato competente all'esame della domanda, ogni altra disposizione del presente decreto.

Art 4.

Istruttoria della domanda di protezione internazionale

  1. L'ufficio della questura, al momento della formalizzazione della domanda, o contestualmente all'adozione del provvedimento di cui al comma 2, invia gli atti alla Commissione territoriale competente all'esame della domanda ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto.

  2. Qualora sussistano le condizioni per l'accoglienza di cui all'articolo 20 del decreto, l'ufficio della questura, sentito il Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, invita il richiedente a presentarsi presso il CARA, specificando espressamente i motivi che determinano l'accoglienza. Nei casi di cui all'articolo 21 del decreto, il questore puo' disporre, previa valutazione del caso concreto, il trattenimento ovvero la proroga del trattenimento del richiedente nel CIE ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Per tutta la durata del periodo di accoglienza o di trattenimento, l'indirizzo del centro costituisce il luogo di residenza valevole agli effetti della notifica e delle comunicazioni degli atti relativi al procedimento.

  3. Nel caso in cui e' disposto nel corso della procedura il trasferimento del richiedente ad un centro diverso da quello in cui era stato accolto o trattenuto, la competenza all'esame della domanda e' assunta dalla Commissione nella cui circoscrizione territoriale e' collocato il centro di nuova destinazione. Se prima del trasferimento il richiedente ha sostenuto il colloquio, la competenza rimane in capo alla Commissione territoriale innanzi alla...

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